Catasto revisionato e d'impainto

Buongiorno gentili colleghi

Sto eseguendo un riconfinamento a Codevigo (PD) ovvero sto verificando la posizione di un fosso che trovo nella mappa d’impianto.
Il comune di Codevigo ha comunque subito revisione (la cartografia è stata rifatta con anche un nuovo sistema di coordinate) e nel “revisionato” la posizione e andamento del fosso è un po’ diversa da quella dell’impianto: cosa faccio? Uso l’impianto o il revisionato?

Vi ringrazio molto dell’attenzione

Cordialmente

Loris Destro

Egregio collega, sono stato impiegato comunale, immagino che il fosso serva per scolo delle acque piovane o no, sempre se il comune non abbia provveduto alla modifica con una deliberazione Consiglio, o determinazione del dirigente dell’ area tecnica alla modifica a seguito di atto formale, oppure che nel tempo il corso d’ acqua abbia subito fluttuazioni naturali. Può darsi il caso che il fossato appartenga al demanio delle acque, in tal caso, parallelamente ad ogni corso d’ acqua, si osservano le fasce di rispetto che sono sotto regime del demanio delle acque, e la competenza appartiene al Genio Civile e all’ Avvocatura dello Stato. Se mi mandi una foto dei luoghi e la lo stralcio della mappa originale potrò dirti di più . In ogni caso non mi fiderei delle mappe catastali perchè sono state disegnate con margini di tolleranza ignote Geometra Nino Lo Bello.

Buongiorno collega.
Grazie della pronta risposta.
Il fosso è un fosso privato che delimita due proprietà; ora, uno dei due confinanti, vuole verificare la posizione del confine “catastale” rispetto allo stato dei luoghi.

Se il tuo cliente vuole verificare la posizione del fosso rispetto alla mappa di impianto e se le differenze sono trascurabili, circa un metro, non conviene fare nulla, perchè rientrerebbe nei valori di tolleranze tra la realtà e i disegni delle mappe, che sono stati istituiti a suo tempo dalla Giunta Superiore del Catasto . Altro aspetto è che se il fosso è irriguo, e serve ad entrambi, la spesa è comune, oppure se è servito da delimitazione del confine e si è perpetuato nel tempo non c’ è niente da fare, perchè sono entrambi responsabili per non aver corretto la fluttuazione del fosso e si spenderebbero inutilmente soldi per controversie giudiziarie. Ciao

Ciao Loris,
se lo scopo è quello di verificare o ristabilire il confine determinato dal fosso, la scelta su quale delle due mappe utilizzare dipende dalla probatorietà delle stesse in termini di espressione della volontà delle parti.

Ora credo che tu sappia bene che la mappa d’impianto possiede questo requisito perché all’atto della sua creazione venivano preventivamente svolte le azioni di “delimitazione” e di “terminazione” alla presenza in contradditorio dei due confinanti; oltre al fatto che, una volta realizzate, le mappe vennero esposte al publlico con facoltà per gli aventi diritto di oppore recalmo all Commissione Censuaria. Se hai il mio libro Tecniche di riconfinazione, trovi la descrizione dettagliata di questi aspetti al capitolo 1.2.5 La prima confinazione: la mappa d’impianto a pag. 15.

Si tratta quindi di vedere se nella creazione della mappa “revisionata” sono state esperite le stesse azioni a tutela dei proprietari oppure se invece si è semplicemente proceduto ad un rifacimento della mappa, magari anche sulla base di rilievi effettivi, ma senza coinvolgere i proprietari per la definizione dei confini. Per quanto posso immaginare io, dubito molto che nel creare la mappa “revisionata” si siano adottate quelle tutele. Per cui, se questa mia impressione fosse confermata, non ho dubbi che la mappa da utilizzare sia quella d’impianto.

Ma questa evidenza rischia in effetti di non avere alcun effetto nel caso il tuo committente, dopo la verifica sulla mappa d’impianto che rivelasse uno sconfinamento in suo danno, dovesse pretendere il riposizionamento del confine. In questo caso, come sai bene, si tratta di capire se il fosso è rimasto nella sua posizione per un periodo minimo di 20 anni durante i quali il tuo committente lo ha sempre rispettato quale confine di fatto senza mai muovere contestazioni al confinante. Se così fosse, il tuo committente non avrebbe alcuna possibilità legale di spostare il confine.

Ciao,a tutti, permettetemi di dire che i fossi privati sono regolati dall’ art. 891 c.c. salvo disposizioni diverse dai regolamenti comunali,

Grazie Gianni.

Molto chiaro.

Loris

… ovvio che, prima di tutto, serve lo storico della particella interessata.
Poi verificare se appartiene a prima o dopo circolare '89 in questo ultimo caso t’attacchi ai fiduciali
Se no verificare se esistono frazionamenti ante circolare '89 e se sono veritieri (chiusure) o fasulli (sulla carta) ed agire di conseguenza.
Se no usare l’originale tenendo presente che le particelle originali di proprietá erano piú precise delle originali di coltura.
Il tutto decade ovviamente di fronte ad una azione possessoria che, credo, sia difficile da dimostrare in mezzo ad una campagna in cui non ci siano altri segni che i fossi.
Ovvio, per i particolari di verifica tecnica Gianni con i suoi programmi ci insegna molte cose.

Ciao, Ugo, l’ usucapione ha per presupposto la continuità possessoria per venti anni, oppure di meno nel caso in cui si possano sommare al possesso di un terzo soggetto, e ha lo scopo di far fruttare un bene nell’ interesse suo e della economia della nazione, ma non si può applicare ad un fosso che ha funzione diversa. Lo scavo è regolato dall’ art. 891 del codice civile, e la distanza tra la scarpa e il confine deve essere pari alla profondità del fosso e ciò per evitare danni ad entrambi per effetto delle fluttuazioni naturali dell’ acqua. L’ esistenza stessa del fosso certifica che c’ è stato quantomeno il tacito consenso delle parti, diversamente la parte che si sente lesa avrebbe dovuto promuovere l’ “azione di nuova opera” ai sensi dell’ art.1171 del codice civile entro il termine di scadenza di un anno. L’ azione possessoria è un’ altra cosa, essa si promuove nel caso il cui la parte lesa si sente spogliata del possesso di un bene materiale di cui è proprietario esclusivo e ne trae godimento ai sensi dell’ art. 831 del c.c…e deve dimostrarlo davanti al giudice. Il fatto che ci sia un fosso per la fluttuazione dell’ acqua può portare utilità e godimento ad entrambi o per irrigazione o per scolo o per altro scopo, quindi non c’ entra niente con la linea di confine catastale.

… dell’usucapione ne so, dei fossi no ! (da noi non ce ne sono, vivo in montagna) :slight_smile:

Ciao, Ugo, permettimi di spiegarmi meglio.L’ Italia è uno “Stato di diritto a favore del popolo, , e quando tali diritti vengono violati si ricorre al magistrato. Il territorio italiano appartiene allo Stato mentre il proprietario di un terreno vi esercita il “diritto di godimento esclusivo” a norma dell’ art. 832 del c.c. La mappa catastale è un documento amministrativo di natura fiscale di proprietà dello Stato e ha lo scopo di indirizzo territoriale. Le particelle catastali servono per identificare le colture ma non possono essere fatte valere in tribunale, perchè non costituiscono prove, vanno considerate solo come disegni. I corsi d’ acqua hanno una sorgente che emette più o meno acqua e sono fluttuanti nel tempo per natura, quindi non ci sono responsabilità individuali tali da ingenerare una lite giudiziaria, perchè colui che ricorre deve dimostrare a norma dell’ art. 2697 del cc. che il diritto di godimento del suo fondo sia stato stato compromesso dallo scavo di un terreno per farvi il fosso ad opera della controparte. Se la controparte, all’ inizio della costruzione, intravede un potenziale danno per il suo terreno, fa una “denunzia di danno temuto” che non ha termini di scadenza fino a quando non cessi il pericolo; se invece non era presente al momento della costruzione, aveva il diritto di promuovere l’ " azione di nuova opera” entro il termine di scadenza di un anno, in tal caso deve dimostrare fin dall’ inizio della causa che è vero quello che dice a norma dell’ art. 2697 del c.c. L’ esistenza stessa del fosso prova che separa i due fondi, non si può dire che metà del fosso sia di proprietà dell’ uno o dell’ altro, oppure che la fluttuazione sia dovuta a volontà umana, ovvero che si debba spostare il corso d’ acqua per farlo corrispondere con quello disegnato sulla mappa catastale a guisa di un mantice di una fisarmonica quando suona. La prova sta in “re ipsa” cioè nel fosso stesso e non ammette prova contraria dall’ una o dall’ altra parte.In ogni caso se l’ acqua sgorga da una sorgente, per convogliarla lungo un fosso, il proprietario deve chiedere autorizzazione al Genio Civile e pagare un’ imposta, in assenza di tutto ciò la responsabilità è dello Stato.