Come capire di chi è il muro a secco in pietra

Buonasera, nel mia regione, Puglia, spesso i confini sono delimitati da muretti a secco che sono li da sempre, a volte sono larghi anche più di un metro. Parlando con i contadini mi dicono che il muro è sempre di chi ha il terreno a quota superiore, se invece sono alla stessa quota dicono che è di tizio o di Caio ma senza darmi una valida ragione. A tal proposito esiste una normativa che definisce a chi appartengono? Spero sia stato chiaro. Definire di chi è il muro con esattezza mi aiuterebbe a risolvere non poche problematiche ma devo dimostrarlo. Saluti a tutti

Ciao Vincenzo,
non mi risulta esista una normativa che stabilisca la proprietà dei muri di confine, tuttavia in caso di azione legale il giudice, se non la determina sulla base delle testimonianze, tiene sicuramente conto degli usi e costumi locali.
Può essere che altri colleghi abbiano invece maggiori informazioni sul tema.

Permettetemi di dire la mia.
il fatto che un fondo sia più alto dell’ altro non influisce sulla proprietà del muro-Per i muri di recinzione l’ art. 951 c.c. disciplina l’ apposizione di termini tra due fondi , quindi il muro è di proprietà comune dei proprietari dei due fondi confinanti perchè costruito a spese comuni, oppure se uno ha conferito materiali e l’ altro le spese di manodopera . Però ci sono dei casi in cui non si può risalire a chi l’ abbia costruito; quindi si puo dedurre in vari modi: il primo: se il muro ha un solo spiovente, appartiene al proprietario del fondo verso cui l’ acqua piovana si riversa ; un altro modo è quello di verificare se da una faccita il muro ha delle mensole, nicchie o cornicioni in tal caso appartiene a chi ha realizzato le mensole, o le nicchie, oppure i cornicioni come disciplina lì art. 881 c.c… Cordialità

Saluti a tutti. Per Nino, so, ma non ho certezza che sul Diritto Romano c’è qualcosa che tratta sui confini lungo le scarpate (è pure vero che qui si parla di muro a secco con lieve declivio), che per 2/3 risulta essere del proprietario a monte e 1/3 del proprietario a valle. Questo perchè è ovvio che il terreno a monte possa subire un cedimento verso valle. Probabilmente deve essere anche così per questo tipo di situazione. Tramandando l’uso con queste caratteristiche anche per muri.
Però è solo una deduzione. Bisognerebbe avere un precedente.

Purtroppo i muretti a secco non hanno mensole o roba simile. Appena riesco allego una foto

Ciao, Gionata,
non volermene se continuo: per il diritto romano la proprietà era definita jus utendi et abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur e cioè il proprietario aveva il diritto di farne quello che voleva anche lasciarlo senza muro di cinta o farlo deperire fino a quando lo consentiva la legge; ma non è così per il nostro ordinamento giuridico, infatti, l’ art. 42 della Costituzione italiana definisce la proprietà in funzione sociale per renderla accessibile a tutti con l’ obbligo di farla fruttare. In merito al muro a secco, dato che non ci sono segni da cui si possa desumerne il proptietario, è di proprietà comune come disciplinato dall’ art. 951 c.c… Per quanto riguarda il declivio, è naturale che possa subire smottamenti più o meno piccoli trascinandosi il muro, ma è facoltà dei proprietari confinanti quello di provvederne alla manutenzione, ne consegue che, se uno la fa e l’ altro non l’ impedisce, il muro resterà sempre dove il declivio lo trascina per tacito consenso, ne consegue che, passando un anno dalla data della sua costruzione, a norma dell’ art 1171 c.c, l’ altro proprietario del fondo confinante non può chiedere in giudizio il ripristino sulla sua sede precedente. Cordialità.

… per me la prima ipotesi é valida (credo anche secondo il Codice Civile, infatti ho davanti alla mia mente la relativa figura in sezione del manuale del Rizzi) perché ha una logica : l’interesse é del proprietario superiore che ha tanto faticato per conquistarsi il territorio con il muro affinché questo non cada a vantaggio dell’inferiore.

Nel secondo caso credo valgano gli usi locali. Le ipotesi dello spiovente credo siano comunque previste anche nel Codice Civile, sempre del Rizzi

Se rintraccio il mauale pubblico le figure

Ciao, Ugo,
in tema di muri divisori il Rizzi richiama le norme del codice civile ma, nel caso di Vincenzo, non è escludibile che il muro lo abbia costruito il proprietario del fondo inferione per impedire trascinamenti di detriti provenienti dal fondo superiore. 73s dx.

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Grazie Nino. Ne sono contento per la tua precisazione. La tua cultura giuridica non può che colmare la mia.

Non è merito mio,
perchè ai miei tempi pensavo alle ragazze ma scuola mi hanno costretto di studiare bene il diritto, diversamente mi avrebbero dato un voto scadente, e mio padre aveva poche risorse per sei figli perfino per comprare le scarpe una volta all’ anno.