Info ristrutturazione

Buona sera. A breve dovremmo iniziare i lavori di ristrutturazione del mio appartamento al quarto piano, i lavori riguardano la rimozione dei pavimenti e l’installazione dei nuovi, rifacimento degli impianti elettrici idrici e riscaldamento, e la tinteggiatura. Per effettuare questi lavori si può procedere come edilizia libera? O bisogna avere qualche permesso/autorizzazione? CILA, SCIA, Aprire cantiere ecc ecc…
In tal caso per quali lavori non è necessario una comunicazione/permesso ???
Grazie in anticipo

Egregio sig. Antonio,
sono stato impiegato comunale, trattandosi di lavori interrni non sussistono il presupposti che possano creare danni a persone o cose oppure contro i confinanti, basta una semplice comunicazione al comune della descrizione dei lavori, del loro inizio e fare un contratto con la ditta ( chiavi in mano) per essere a posto con il fisco. Cordialità.

Innanzitutto la ringrazio per la rapida risposta signor Lo Bello, successivamente le volevo chiedere se per semplice comunicazione al comune, intende la CILA?

Egregio sig. Antonio,
trattandosi di lavori interni si possono assimilare a manutenzioni ordinarie interne al fabbricato, al suo posto non mi creerei problemi di pagare un tecnico per asseverare la CILA e comunicarla al comune, perchè non influische sulla dichiarazione dei redditi e IMU la cui imposta va al comune a norma dell’ art. 13, comma 11 del DL 201 del 2011, farei semplicemente un contratto con una impresa, chiavi in mano, per non avere problemi assicurativi e rogne varie. Cordialità.

Signor Lo bello la ringrazio veramente per la disponibilità.
Ma attualmente mi trovo in uno stato di incertezza assoluta, perché alcuni suoi colleghi geometri 8 su 10 mi hanno detto il contrario.
Esiste una legge o un decreto recente che stabilisce questi lavori??? Mi potrebbe dire di qual’è???
Grazie in anticipo…

buon giorno, sig. Antonio,
i lavori di cui parla sono di manutenzione ordinaria, in particolare non occorre nessuna comunicazione al comune per quanto riguarda la pitturazione delle stanze e l’ impianto elettrico, quast’ ultimo dovrebbe essere certificato secondo le norme vigenti dallo stesso elettricista, il comune non c’ entra, la sostituzione delle mattonelle non incide sulla stabilità dell’ edificio e nemmeno sulle imposte, quindi se Lei mi dice qual è il suo comune, da internet posso consultarne il regolamento edilizio e vedere cosa stabiisce in merito. Il regolamento del mio comune non prevede formalità da espletare per i lavori di manutenzione interna dei fabbricati privati perchè riemtrano nell’ ambito della cosiddetta** edilizia libera.** Comunque non si precipiti a chiedere lumi al responsabile del servizio dell’ area tecnica perchè non è detto che non la spari grossa. Ma, mi dica: i geometri che ha consultato le hanno risposto per quale norma lei dovrebbe chiedere il permesso ?.

Buon giorno, il comune in questione è Marsala (tp)
Grazie e buona giornata

Sig. Antonio,
purtroppo non non sono riuscito a scaricare il regolamento edilizio del comune di Marsala, ma comunque con sicurezza le dico che i regolamenti non possono prevalere sulle leggi, perchè nella gerarchia delle fonti di diritto le leggi nel territo nazionale occupano il secondo posto dopo la Costituzione italiana, mentre i regolamenti il penultimo.

Buona sera signor Lo bello, la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato. Comunque i geometri che ho contattato non mi hanno detto per quale norma è richiesto il permesso ecc ecc, hanno solamente detto che la rimozione del pavimento e del sottofondo rappresentano modifiche strutturali, ed è richiesto la CILA.
Comunque penso a parer mio, che ci dovrebbe essere una regola/norma/legge/iter da seguire in questi casi.
Qui ognuno dice la sua, ma le risposte sono discostanti gli uni degli altri.
Grazie ancora signor Lo bello.

Egregio sig. Antonio,
anch’ io sono siciliano e abito a S. Giovanni Gemini in provincia di Agrigento. Non è affatto vero che la rimozione delle piastretrelle del pavimento siano modifiche strutturali che possano influire sulla stabilità dell’ edificio. Le modifiche strutturali riguardano quelle portanti condominiali,i solai, i pilastri i tramezzi in certi casi e i muri di tompagmanento, in tal caso ci vuole anche l’ approvazione del condominio oltre quella del Comune . I solai che vuole ripavimentare furono progettari secondo la scienza delle scienza delle costruzioni la quale tiene conto del peso dell’ ammatonato con largo margine di sicurezza per sopportare un carico di non meno di 350 kg/ mq compreso il peso proprio più il carico accidentale in conformità alla legge di Hooke sulla elasticità dei materiali che subiscono deformazioni progressive che vengono chiamate fasi : e cioè la fase elastica in cui il materiale non subisce deformazione; la fase plastica che la subisce, fase di snervamento e infine la fase di rottura; il calcolo si fa in base ai momenti flettenti e si calcola lo sforzo di taglio sugli incastri, iquindi, se le vecchie piastrelle sono dello stesso peso, o differiscano più o meno di qualche kg/ mq delle nuove, non ha nessuna importanza, invece se le vecchie sono più pesanti delle nuove, tanto meglio. Inoltre se lei deve coibentare il solaio rispetto al piano sottostante, in commercio ci sono dei materiali refrattari più leggieri della semplice sabbia inumidita e mescolata col cemento, detta in siciliano " frisculiatu" che si usava un tempo. Comunque togliendo un mq delle piastrelle si può verificare la differenza di peso tra le vecchie e le nuove; sarei curioso di sapere di quanto. Cordialità

Buona sera signor Lo Bello, il realtà credo che tutti i tecnici locali gli interessa portare acqua al proprio mulino, fregandosene dell’onestà

Buona sera, sig. Antonio,
sull’ onestà dei tecnici non posso dire nulla; sulla loro preparazione ho dei dubbi; ma che cerchino di portare acqua al proprio mulino è evidente. Cordialità.

Comunque la ringrazio per tutte le delucidazioni che mi ha fornito.
Grazie ancora signor Lo bello

Ciao Antonino, la fonte normativa sulla quale puoi fare affidamento per trovare la risposta alla tua domanda, é il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, che nei vari allegati elenca in modo analitico ed esauriente tutte le opere ed i regimi autorizzativi necessari.
I lavori che hai in progetto di fare per il tuo alloggio sono tute opere di manutenzione ordinaria che di per sé NON necessitano di alcuna autorizzazione. A meno che tu non sposti anche dei tramezzi o semplicemente ne demolisci qualcuno. In tale ipotesi diventerebbero opere di manutenzione straordinaria che necessiterebbero di C.I.L.A.
Saluti
Paolo

Buona sera signor Paolo, la ringrazio per il suo intervento, gentilmente mi potrebbe dire in quali pagine del decreto legislativo viene affrontato questo discorso??
Grazie ancora…

Hai bisogno almeno di una CILA.

Buon pomeriggio signora Sara, grazie anche a lei per il suo intervento, come vede c’è molta differenza di opinioni tra tecnici stessi, io sinceramente non so più a chi credere.
Grazie e buona giornata

Buonasera mi accodo ho dei clienti che vogliono sostituire la pavimentazione, infissi interni rivestimenti ecc. del proprio immobile e vuole attingere alle detrazioni fiscali per ristrutturazione e comprando i materiali da Leroy Merlin hanno richiesto il protocollo della Cila per ristrutturazione, come si deve comportare?

Salve,
manutenzione ordinaria e ristrutturazione sono due distinte tipologie d’intervento edilizio.
La seconda accede alle agevolazioni fiscali
La semplice manutenzione ordinaria non da luogo ad alcuna agevolazione

Buongiorno e grazie, allego quanto di seguito

Quali permessi servono per effettuare interventi di manutenzione ordinaria?

Quando si interviene su elementi non strutturali non è necessario nominare un direttore dei lavori: questi possono essere eseguiti sotto la responsabilità del proprietario.

Nel caso di interventi che riguardano le parti visibili dell’edificio bisogna, però, presentare in Comune la pratica che annuncia l’inizio dei lavori, ovvero la CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata che va firmata da un tecnico abilitato e iscritto al proprio Ordine professionale.

Inoltre, bisogna agire nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Edilizio del Comune in cui si trova l’edificio.

Le detrazioni previste per la manutenzione ordinaria

Per i lavori di manutenzione ordinaria – che rientrano nelle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 – è possibile accedere alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazione edilizia, ovvero detrazioni IRPEF del 50% per tutte le spese sostenute dal dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020.

La spesa massima è di 96.000 euro per unità immobiliare e le detrazioni vengono restituite in 10 rate annuali di uguale importo.

Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio di maggio 2020 si è parlato della possibilità di scegliere l’alternativa della cessione del credito a terzi al posto delle detrazioni ma i dettagli sono ancora da chiarire.

Ecco un elenco completo delle opere di manutenzione ordinaria.