Caro Nino,
come vedi ho esaudito la tua richiesta di modificare il nome con cui appari qui nel forum da quello di tua moglie al tuo.
Da moderatore del forum, voglio cercare fin da subito di smorzare le polemiche. Per cui ti dico che, conoscendo Roberto, la sua frase sul determinare il confine tirando le pietre in aria, non voleva certo essere offensiva nei tuoi confronti. Roberto è persona educata e per bene e con quella frase ha soltanto usato un’espressione goliardica per dire che, se un confine, “in mancanza di altri elementi”, deve essere rideterminato, è evidente che occorre usare mezzi topografici.
Spero quindi che capirai lo spirito costruttivo sia mio che di Roberto, senza sentirti offeso.
Torno quindi volentieri sul pezzo, sperando di non urtare la tua suscettibilità nel dirti che non concordo con le valutazioni che hai espresso nei post precedenti.
Partiamo da questo tuo interessante passaggio:
La questione di “quale mappa” sottintenda l’art. 950 del codice civile è stata ampiamente dibattuta in passato durante numerosi convegni e seminari dedicati al tema delle riconfinazioni (te lo potrà confermare amche il tuo amico Carlo Cinelli).
L’interpretazione prevalente è che all’epoca della stesura dell’art. 950 del codice civile (1942) il legislatore si riferisse alla mappa d’impianto che, in quegli anni, era stata appena creata in molte Regioni o in fase di completamento nelle altre Regioni.
Ma oltre a questa corretta interpretazione temporale, la mappa d’impianto viene ritenuta “probante” perché si è basata sull’espressa manifestazione della volontà dei proprietari stessi delle particelle rilevate, come imposto dalla stessa legge istitutiva del Catasto:
art. 4 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a.
Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procederà alla ricognizione della linea di confine (delimitazione) , ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (terminazione):
Legge che, a tutela della congruità delle linee di confine, ha addirittura previsto la facoltà di reclamo da parte dei proprietari che le ritenessero errate in loro danno:
art. 29 legge 1 marzo 1886, n. 3682, serie 3a; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23; articoli 3 e 5 r. Decreto 7 gennaio 1923, n. 17.
Le mappe saranno depositate all’Ufficio comunale ed ostensibili. Contro i risultanti della misura e del classamento i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale.
Tali azioni a tutela dei proprietari sono state debitamente testimoniate da chi ha preso parte a quelle operazioni, primo fra tutti il grande Giuseppe Chiarelli:
G. Chiarelli – Convegni di Rimini–1997 e Viareggio–2006
Le autorità comunali mettevano a disposizione dei tec-nici, oltre ad una stanza del municipio:
- un dipendente pratico della zona (di solito il guarda-boschi), chiamato “indicatore”, che accompagnava, so-prattutto nei sopralluoghi per la delimitazione dei confini;
- la squadra topografica per l’individuazione dei confini comunali, di sentieri e mulattiere, per la toponomastica e classificazione di strade e per una collaborazione generale.
La prima operazione era infatti la “delimitazione” che consisteva nel sopralluogo del capo-squadra insieme ai possessori o loro delegati e all’indicatore comunale per l’accertamento dei confini territoriali amministrativi e pri-vati. A tale scopo si verificava lo stato di fatto, venivano segnalati i vertici e le linee di confine, si reperivano i cippi, i termini in superficie o interrati con testimone in mattoni, le croci incise su roccia e si materializzavano con picchetti provvisori, di comune intesa fra le parti, quei confini non evidenziati in natura.
Se un proprietario era assente, la firma di due testimoni avallava l’indicazione del proprietario limitrofo.
In caso di contestazione veniva comunque materializza-to un punto con speditiva ubicazione da parte del capo-squadra dando alle parti il compito di confermarlo o segna-lare i due confini prima delle operazioni di rilievo. In quest’ultimo caso veniva creata una “particella contestata” con relativo mappale.
Nello stesso sopralluogo, e con ulteriori incontri in uffi-cio, si verificava l’intestazione della ditta apportando even-tuali modifiche attestate da atti pubblici.
Giorno ed ora del sopralluogo erano notificati ai posses-sori con apposito modulo UTE recapitato dal messo comu-nale e firmato sulla matrice per ricevuta.
…
Con la “pubblicazione”, ultima fase della formazione del Catasto, i possessori prendevano visione delle nuove mappe, a disposizione per 90 gg presso il municipio, per eventuali reclami e istanze.
Sempre senza offesa, mi sembra di capire, Nino, che sul tema delle mappe fai un po’ di confusione quando dici:
Te lo dico sia perché i PF riguardano invece il Catasto Terreni, sia perché, in ogni caso, i PF non c’entrano assolutamente niente nella ricostruzione di un confine incerto o conteso.
Detto quindi che per “mappe catastali” l’art. 950 intendeva riferirsi alla mappa d’impianto, rimane il problema che all’epoca della sua stesura il legislatore non poteva immaginare tutte le problematiche che sarebbero scaturite nella successiva fase di conservazione. Problematiche che hanno prodotto un grave degrado metrico nei vari passaggi che hanno portato la mappa d’impianto originale a trasformarsi in quella attuale (wegis). Se di tuo interesse trovi una mia descrizione di tale (grave) perdita di precisione in questo capitolo del mio libro Tecniche di riconfinazione:
La perdita di precisione metrica dall’impianto al vettoriale.pdf
Con questo tu dirai:
Ah, ma allora mi dai ragione sul fatto che la mappa non va usata per ricostruire un confine!!
Invece no, non ti do ragione, la mappa, sempre “in mancanza di altri elementi”, va usata, solo che va usata quella corretta, e cioè:
-
Se la linea di confine è nata all’impianto, va ricostruita da tale mappa essendo questa probatoria per i motivi sopra detti.
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Se la linea di confine è nata successivamente all’impianto, va ricostruita sulla base dell’atto ti aggiornamento (frazionamento) allegato all’atto di trasferimento (volontà delle parti) che riporta le misure analitiche generatrici della linea stessa.
Su questa seconda casistica si aprirebbe poi l’analisi della tenica ricostruttiva a seconda che l’atto di aggiornamento sia o meno “autonomamente ricostruibile”. Ma qui entriamo già in un tema operativo a valle di quello giuridico, quindi lascio perdere.
Infine, Nino, io nutro ovviamente grande rispetto per la tua vicenda personale che ti ha visto battagliare in causa legale per molti anni. Tuttavia non puoi pretendere che quella tua esperienza faccia giurisprudenza. In Italia esistono innumerevoli cause legali in cui, “in mancanza di altri elementi”, il giudice “si è attenuto” al confine di mappa.
Che poi questo confine sia stato ricavato in maniera tecnicamente corretta, è un altro discorso, che fa parte dei corsi tecnici che io e i miei colleghi proponiamo sulla materia.