Norme giuridiche sull’azione di regolamento di confini (a cura di Nino Lo Bello)

Ciao a tutti,
come avrete notato, il nostro collega geom. Nino Lo Bello si è dimostrato molto esperto delle questioni giuridiche inerenti il dirittto di proprietà in tutte le sue molteplici diramazioni (possesso, usucapione, rivendica, ecc.), tutti aspetti intrinsecamente lagati alle riconfinazioni.
Ho pensato quindi di raccogliere in questo topic una serie di suoi interventi postati in altri argomenti in modo da averli raggruppati in un’unica locazione a beneficio dei colleghi che desiderano approfondirli.
Nino è sempre molto disponibile nel rispondere ad eventuali quesiti, e di questo lo ringrazio di cuore, per cui vi invito a postare qui eventuali vostri dubbi in materia giuridica legata al regolamento di confini.

Già in passato ho indicato che si affrontasse la riconfinazione principalmente dal punto di vista giudiziario perchè non si tratta di un’ operazione catastale. La lite giudiziaria si svolge tra due confinanti che hanno interesse di mantenere intatto il loro diritto di godimento esclusivo stabilizzato nel tempo ( ex art. 832 del c.c). sui due fondi come dispone l’ art. 950 del c.c. L’ attore deve dimostrare fin dall’ inizio dove si trova il confine a norma del primo capoverso dell’ art. 2697 del codice civile e, a norma del secondo, la controparte deve dimostrare il contrario. E’ evidente che se una delle parti dice che il il confine debba corrispondere con quello della mappa lo deve dimostrare e la controparte deve dimostrare il contrario. La mappa è un disegno di indirizzo territoriale a scopo fiscale. S se corrispondeva ai fondi ai tempi del disegno, i diritti reali sui fondi dei proprietari nel tempo avrebbero potuto mutare e quindi non si può fare valere un disegno. La mappa non appartiene nè all’ uno e nemmeno all’altro, ma allo Stato che è fuori dalla controversia, Inoltre ogni sentenza si conclude con la sua esecuzione, a norma dell’ art. 951 con l’ apposizione di termini e con le spese condivise. Poi la sentenza si trascrive. Se si trova che un confine non corrisponde a quello delineato dalla mappa è necessaria la rettifica catastale. Se la rettifica è di scarsa entità e rientra nei limiti dei valori di tolleranza, non si esegue.
La sentenza serve a far conoscere alle parti la decisione del giudice quindi le parti possono mettersi d’ accordo a farla tracciare da un tecnico di loro fiducia. In giudizio si deve stare attenti ai tranelli tesi dalla controparte. Di solito la parte attrice chiede al giudice di disporre consulenza tecnica prima di provarlo, ma non vale! la domanda va rigettata cosa che si deve chiedere al momento della prima comparsa…

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@Nino_Lo_Bello di riconfinazioni credo di intendermene un po’, e so che vi è una parte tecnica, una legale ed un’altra che si acquisisce con l’esperienza sul campo; in questa discussione però mi sembrava che si dovesse discutesse sul perché le riconfinazioni sono un argomento (ed un tipo di lavoro) che apparentemente interessa pochi tecnici.

Ti ringrazio del tono con cui mi hai risposto. Io non voglio insegnare niente a nessuno. Ho detto come come stanno le cose dal punto di vista giudiziario a favore di che abbia interesse. Ho 68 anni e credo che qualcosa l’ abbia imparata per poterla offrire a chi ne abbia bisogno.

Buon pomeriggio a tutti, in questo periodo di pandemia, dovendo stare a casa come un ergastolano, si riflette e ripensa ai tempi del disegno tecnico a scuola, per cui tra tolleranze imperfezioni grafiche resta sempre qualche dubbio di lavorare bene in caso di determinazione di un confine, per tenere vivo l’ argomento dato che se ne parla troppo poco, leggendo il significato dell’ art. 950 e del 951 del c.c. non ritengo che il consulente di parte debba raffrontarsi de visu con quello della controparte e nemmeno col CTU prima dell’ esito della sentenza, perchè la consulenza tecnica e quelle di parte non costituiscono prove, il confine lo determina il giudice sulla base delle prove offerte dalle parti, anche per una testimonianza, quindi anche nel caso di disporlo in base a mappa catastale manda il CTU a tracciarlo in modo tale da apporvi i termini come dispone l’ articolo 951 del c.c., poi potranno essere i tecnici di parte ad assistere se il CTU opera bene. Sarà giusto o sbagliato ma la interpreto così,

Permettete che intervengo. Per la riconfinazione giudiziaria, a tutela della proprietà, ci sono solo due soli articoli del codice civile esperibili: il 950 e il 951, il primo tratta di confine “incerto”, il secondo tratta di confine “irriconoscibile” finalizzato all’ apposizione di termini però in ambedue gli articoli non vi sono definite modalità di esecuzione o di impiego di tipologia di strumenti oppure un modalità catastale.
Altro aspetto è che la proprietà è definita diritto di godimento esclusivo di un bene ( art. 832 c.c.) per cui con la riconfinazione non si fa la separazione del terreno ma dei rispettivi diritti di godimento maturati e riconosciuti dal giudice. Con il confronto tra il rilievo dei due terreni e la mappa catastale si trova solo la differenza esistente tra la situazione attuale con quella dei tempi del disegno delle particelle, anche perchè nel catasto furono individuati i possessori dei terreni, e non necessariamente i proprietari, come gli usufruttuari, o titolari di altri diritti di godimento. Credo che bisogna riflettere bene sul loro significato e scopo.

Permettete che intervenga, per le riconfinazioni giudiziarie bisogna tenere in considerazione che intervengono aspetti giuridici e, in subordine, quelli tecnici, come la topometria e ultima topografia catastale che esclude le varie direttive che di tanto in tanto vengono emanate dal catasto. Riporto una sentenza della corte di Cassazione e prego Gianni di trasferirla nel" aspetti giuridici delle riconfinazioni a cura di Nino Lo Bello" essa recita: In tema regolamento di confini l’ articolo 950 del c.c. consente al giudice di ricorrere al sistema di accertamento in base a mappe catastali soltanto in via sussidiaria , in caso cioè di mancanza assoluta e obiettiva di prove idonee a determinare il confine in modo certo. L’ anzidetto principio risulta pertanto violato nel caso in cui il giudice fondi la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, basata a sua volta sulla RISPONDENZA della situazione dei luoghi alle mappe catastali, in guisa di considerare queste ultime prevalenti sulle prove testimoniali richieste delle parti . Cass. 7873 del 4.8.1990.

Buon giorno a tutti. Lungi da voler eccepire quanto si è discusso perchè sono un geometra degli anni sessata e non conosco le nuove tecniche di rilevamento e di inquadramento. Oltre le ampie tolleranze dei tempi dei disegni delle mappe, anche i punti fiduciali hanno tolleranze che non scherzano, essi rappresentano un dischetto con raggio fino a m. 1,60 cosi come stabilito con l’ art. 28 del DM 2 gennaio 1998 n. 28 a cui rimando per l’ interpretazione. Poi osservo che l’ art. 950 c.c. tratta di due fondi e non di un intero territorio rappresentato da un foglio di mappa. La sentenza del giudice si completa con l’ esecuzione materiale e quindi secondo i successivo art. 951c.c e ciò per renderlo durevole nel tempo. Se non si pone una rete o altro manufatto che divida i due fondi immediatamente dopo la sentenza il confine non è stabilito è fluttuante. Gli avvocati chiedono al giudice la determinazione della esatta linea di confine e non l’ esatta linea catastale oppure l’ entità degli scarti ovvero altre robe catastali. Io mi chiedo se esista la possibilità di determinare un confine senza che le parti provino i loro assunti, perchè la consulenza tecnica non è un mezzo di prova. Può anche accadere che la linea sia stata solo picchettata. In questo caso, se uno dei proprietari si assenti senza che l’ altro lo sappia e quello che resta istalli una rete sconfinando non in maniera esagerata, interviene il disposto dell’ art. 1171 c.c. “denunzia di nuova opera” esperibile entro un anno, in difetto la rete resta e segna il confine in modo certo.

Buona sera, ho letto che Carlo ha fatto le prove di rilevamento con il tacheometro e la stadia. Io ho lavorato con quegli strumenti, ma con il tacheometro ottico modello Catasto Italiano della Salmoiraghi. Per per metterlo “in bolla” ci voleva circa mezz’ ora. Il cannocchiale aveva 5 fili orizzontali e uno verticale. La costante diastemometrica era doppia: 50 e 100; Per rilevare le distanze accuratamente in caso, di distanza orizzontale si faceva una lettura alla stadia con i fili a costante 100 poi l’ altra a costante 50 utilizzando la formula D= KS + c, dove K = la costante diastemometrica , S = all’ intervallo di stadia letto e c = la distanza dall’ oculare al centro dello strumento. Quindi sbagliando di un solo mezzo centimentro di intervallo di stadia l’ errore per cento metri era pari a 50 cm. Il mio paese, visto dal satellite, è spostato di circa 12 metri verso nord rispetto alla mappa e mi pare che mutande di tali dimensioni non esistono. Per distanze a collimazione inclinata la formula diventava D = sen quadrato fi + c sen fi dove
fi era l’ angolo formato dalla perpendicolare dal centro dello strumento verso terra con l’ asse di collimazione. I tecnici del catasto usarono largamente tale tacheometro . Prima di disegnare la mappa del mio paese vigeva quella del catasto borbonico, e il resto dei rilevamenti fu collegata ad essa.

Mi pare che si stia esagerando, invece bisogna meditare a fondo sull’ art. 950 c.c. e sul terzo capoverso che dice che è il giudice che si attiene ai confini delineati dalla mappa, quindi è lui che ne detta le modalità o le chiede al CTU il quale non può fare di testa sua.
La norma non impone metodi o strumenti specifici per riportare il confine sul terreno, semmai si devono analizzare i motivi delle tolleranze dovute ai rilevamenti, come l’ errore di diffrazione che condizionava le distanze o gli angoli presi sul terreno e quant’ altro e ln tal modo far quelle cose a chi non le sa per non fargli correre il rischio di essere incriminato.

Ciao, Roberto, che tu voglia ricostruire il confine con il consenso delle parti come ti pare e con gli strumenti di oggi va benissimo per le parti. Diverso è il caso del regolamento di confine giudiziario perchè è il giudice che decide se tracciarlo in base alle prove offerte dalle parti o in base a mappe catastali, perchè l’ Italia è uno Stato di diritto e i diritti dei cittadini sono descritti nel codice civile e si difendono in tribunale, siccome nel tempo possono variare il confine può essere molto diverso da quello mappale; insomma la rogna si deve difendere in tribunale.

Buona sera, non voglio essere antipatico , ma vedo che si parla spessisimo di probatorietà delle mappe catastali, di scarti, di tolleranze catastali, specialmente se lo dicano Costa oppure Tani ovvero Campagna. La mappa non è probatoria in nessun caso; non tanto perchè non sia precisa entro pochi centimetri, ma perchè lo dice il terzo comma dell’ art. 950 … in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalla mappa. Quindi è il magistrato che si attiene alle mappe e non Tani, Costa, Cannarozzo, Alessi, Inghilleri, e poi decide di scegliere o meno un tecnico che sappia tracciare sul terreno quello derivante dalla mappa catastale o no. Nel caso si arrivi a doverlo tracciare in base a mappa catastale, è preferibile che siano le parti a chiedere al magistrato quale mappa usare e quali strumenti utilizzare allo scopo. L’ articolo 950 c.c. è lapidario; evitiamo l’ antico ipse dixit di aristotelica memoria. Il confine è quella linea da porre sul terreno per separare i diritti reali delle parti, che possono svilupparsi sia in senso orizzontale e sia in senso verticale e sono mutevoli nel tempo. Buon Natale

Non cambia la sostanza.
Se in tribunale si “ripiega” ad applicare il terzo comma, in qualche modo i primi due commi non hanno trovato applicazione (e capita assai spesso). Non è stato possibile fare di meglio.
Sulla base di una qualsiasi mappa indicata dal magistrato o le parti, secondo me, il lavoro va quindi fatto da un topografo cercando la soluzione più accurata possibile (ricordo che accuratezza in topografia “Indica la vicinanza del valore trovato a quello reale”). E se mi chiedono di ri-confinare sulla base della mappa di visura non mi tiro indietro, ma dichiaro chiaramente l’ incertezza che ciò comporta.

Ripeto: sempre disposto a cambiare idea, però mi si deve scientificamente indicare il perché inquadrandolo nella teoria generale che sta alla base del lavoro del topografo. Altrimenti è un altro mestiere.

Buon natale e Cordialità
Roberto

Ciao, Roberto, io ho detto che la mappa catastale non è in nessun caso probatoria, e che è il giudice che decide che si attiene al confine delineato dalla mappa in mancanza di elementi probatori; ma la norma non dice che se il giudice vi si attiene essa diventa probatoria. Nello stesso articolo non sono indicati metodi e strumenti da usare per andare a tracciarlo, e nemmeno che si debba nominare forzatamente un tecnico, quindi niente vieta di chiedere al giudice se usare o meno la mappa originale o altra e ciò per evitare equivoci di rilevanza penale. In caso di determinazione di confine si configura la cosiddetta vindicatio duplex incertae partes ormai consolidata, e cioè che le due estensioni confinanti hanno le superfici reciprocamente confuse, allora è necessario verificare le due estensioni nominali archiviate in catasto e fare in modo che tracciando il confine mappale gli omologhi fondi vi corrispondano, diversamente si deve fare la rettifica catastale.

Buongiorno Nino e buon Santo Stefano.

Ti rispondo brevemente chiedendo scusa a Gianni e a tutti i partecipanti perché in questa discussione sono andato fuori argomento.

Liberissimo di definire la mappa mai probatoria.
Ma se il giudice (o le parti) decidono di ricorrere allo specifico ambito dell’articolo 950 terzo comma, la mappa diventa un documento “facente funzione” probatoria e mi sembra una distinzione irrilevante.

Se ho dato l’impressione di attribuire al tecnico topografo l’unica competenza in materia di mappe catastali ho sbagliato e chiedo scusa. In Italia tale figura professionale non esiste e non è normata come in altri paesi, quindi evidentemente inutile per legge.
Se poi il giudice o le parti vogliono fare a meno di consulenti, tecnici vari o magari di affidarsi ad un fornaio (massimo rispetto per la categoria), niente da eccepire.

Se capisco bene, quello che mi indichi temo sia un classico esempio di “eterogenesi dei fini” del nostro sistema giudiziario civile.
Essendo la mappa imprecisa ed inaffidabile, ci si affida al meno preciso ed affidabile dei dati che il catasto offre: la superficie nominale. Che è un dato meramente fiscale: non è una superficie reale (era calcolata con metodi grafici partendo dal disegno della mappa d’impianto), non è una superficie grafica (veniva poi compensata sul totale della superficie del foglio), e anche a volergli dare un applicazione numerica confrontandola con quella reale rilevabile, bisognerebbe stabilire con certezza che tutti i confini della particella sono rimasti invariati dall’impianto (che comunque, per definizione, erano limiti di possesso e non confini di proprietà o peggio grossolani limiti di coltivazione).

Cordialità
Roberto

Ciao, Roberto, non volevo affatto pizzicarti: sarei stato maleducato, ma ho voluto esprimere tecnicamente il senso dell’ art. 950 del c.c. e i rischi che si corrono per esso. Come sai, il nostro è uno Stato di diritto, e i diritti sulla proprietà si fanno valere in tribunale. A sua volta la proprietà è definita dall’ art. 832 del c.c. Il diritto di godimento pieno ed esclusivo delle cose entro i limiti e l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico Tali diritti sui fondi nel tempo possono mutare: per esempio se una delle parti ponga una recinzione su quello che apparentemente sia il confine, la controparte, purchè non sia completata, ha il tempo di un anno per farla rimuovere ai sensi dell’ art. 1171 del c.c. e chiedere al giudice il ripristino dello status quo antea ma se l’ anno è trascorso, il diritto che il confine sia quello segnato dalla recinzione si consolida, perchè si lega al contenuto dell’ art. 841c.c. che riconosce al proprietario il diritto di chiudere il suo fondo e non ha senso ricorrere alle mappe catastali, il giudice le boccerebbe.
In campo catastale L’ articolo 8 della legge 3682 del 1 marzo 1886 testualmente recita: con altra legge saranno istituiti gli effetti giuridici del catasto e le riforme occorrenti nella legislazione civile, essa non fu più emanata e quindi è certo che la mappa non è probatoria, nè può renderla tale il giudice, perchè anche lui deve osservare tale legge. I diritti si fanno valere in tribunale chiedendoli, se non si chiedono il giudice li ignora, la consulenza tecnica si deve chiedere, ma non è probatoria, in tal caso è opportuno chiedere al magistrato anticipatamente le modalità di svolgimento della stessa; si può chiedere l’ uso di una mappa al posto di in’ altra indicandone i motivi. Se non si chiede il giudice non fa di testa sua. Il terzo comma dell’ art. 950 del codice civile dispone che il giudice si può avvalere del confine delineato dalle mappe catastali, ma non dice che debba essere la mappa di impianto o quella di visura o, peggio, quella raster che io definisco " quadro di Picasso" . In quanto al fornaio, certamente non si può chiedere al giudice di nominarlo consulente tecnico, anche se fa il pane buono, ma, in certi casi, gli si può chiedere la maestria di un carpentiere, oppure si può chiedere di sentire la testimonianza del fornaio in quanto prevale sulla consulenza tecnica e sul confine mappale. Comunque resto del parere che il forum non debba esaltare le nuove tecniche o le antiche di rilevamento e di disegno catastale ma evidenziare i rischi che si corrono con il loro uso. Buon Santo Stefano pure a te.

Ciao, Roberto, in giudizio bisogna stare molto attenti a quello che si dice e si scrive, perchè una parola per un’ altra, o una virgola, ovvero altro segno di punteggiatura possono incidere positivamente o negativamente sulla formulazione della sentenza.
Permettimi di dire che il CTU non è un libero investigatore come dici, e la consulenza tecnica deducente non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio e nemmeno quella percipiente, ma sono mezzi di cui si avvale il giudice per la valutazione finale che gli spetta: essa incombe su entrambe le parti cfr l’ articolo 950 del c.c. là dove si legge qualsiasi prova è ammessa, esse possono essere valide e diametralmente opposte, quindi il giudice, come gli consente il terzo capoverso, in mancanza di altri elementi di spareggio, si attiene al confine delineato dalle mappe catastali; inoltre bisogna stare attenti al significato di attenersi che è una presa d’ atto della cartografia, ma ciò non significa che il confine rimane quello mappale per sempre ma resta valido fino a quanto non spuntino ulteriori prove contrarie.
Bisogna anche tenere conto che la sovranità territoriale spetta allo Stato, tant’ è che è prevista l’ espropriazione per pubblica utilità a norma dell’ art. 42, comma 3 della Costituzione e dell’ art. 834 del codice civile, mentre il proprietario di un fondo ne esercita il diritto di godimento pieno ed esclusivo detto “signoria in termini forensi”, fino a quando ne è titolare così come garantisce l’ art. 832 del c.c…
La mappa appartiene allo Stato e su di essa non si esercita un diritto di godimento ma quello tecnico della consultazione, ma le finalità restano sempre quelle istitutive cioè fiscali, quindi il confine non è quello catastale ma quello che divide i rispettivi diritti di godimento.
Nel caso in cui il giudice si attenga al confine delineato dalla mappa catastale, il CTU, eventualmente nominato, deve osservare rigorosamente le disposizioni del magistrato; la nomina non è obbligatoria, ma deve essere chiesta dalle parti ma può darsi che il giudice non ne tenga conto. La sentenza costituisce una pronunzia del giudice quale peritus peritorum, cioè colui che ne sa più degli altri, ma il confine si concretizza con l’ apposizione di termini secondo le modalità disposte dall’ art. 951 c.c. quindi le parti possono o no utilizzare il migliore criterio catastale e anche quello che qui viene trattato, in pratica la cosa suona pressappoco così: il giudice dice alle parti " ora sono cazzi vostri" o diversamente si fa un’ altra causa per l’ apposizione di termini. Come si vede è corretto quello che ha detto Carlo che il giudice se ne è strafottuto della consulenza tecnica. Cordialmente.

Ciao, Roberto, se il giudice si attiene al confine delineato dalla mappa, ho detto che l’ area contenuta nel confine dell’ intera particella deve corrispondere alla superficie nominale inventariata in catasto, è vero o no? se è vero quindi non è un pugno nello stomaco, non a caso è stata dichiarata “superficie nominale” che non corrisponde a quella reale del terreno, essa prevede una tolleranza massima di un ventesimo per poterla utilizzare senza variazione catastale nel caso di vendita a corpo ai sensi dell’ art. 1538 c.c., è vero o no? è vero o no che il cliente confida nella esperienza del suo tecnico? quindi che amplifichi le sue conoscenze ne accresca la sua credibilità, non serve a questo il forum? Io il problema della riconfinazione l’ ho subito sulla mia pelle ad opera di tre fanatici del catasto per ben sedici anni, quindi ho dovuto studiare a fondo il problema per vincere e soprattutto per difendere la mia onorabilità di fronte alla gente del mio piccolo paese; ed è per tale ragione che desidero che altri non cadano vittime dei geometri arraffoni o fanatici dei punti fiduciali.

Buon giorno a tutti. A quello che ho detto aggiungo che, nel caso in cui il giudice si attiene al confine delineato dalla mappa catastale, si dovrà verificare la corrispondenza della superficie nominale dei fondi contigui nell’ archivio del catasto, e ciò per il principio della cosiddetta vindicatio duplex incertae partes dove le parti sono contemporaneamente attrici e convenute ( non me lo sono inventato io ) e quindi effettuare l’ eventuale nuovo frazionamento per sistemare la situazione fiscale. Altra considerazione è che la sentenza va trascritta ( art. 2651 c.c.), quindi è giocoforza verificare preventivamente la predetta corrispondenza… e non è un teorico pugno nello stomaco ma un servizio puntuale che si fa al committente per non fargli correre ulteriori rischi.

Buon giorno, indipendentemente da quanto si è detto sinora sulla linea di confine, senza voler sminuire la bravura di coloro che partecipano al forum, perchè dico apertamente che le nuove tecniche di rilevamento, catastali o no, non le conosco perché ai miei tempi non esistevano, si badi bene che comunque si usi la mappa possono nascere amare sorprese. Il problema da risolvere non è nè topografico e nemmeno catastale, è giudiziario: ciascuno dei proprietari può chiedere che sia determinato in giudizio, si tratta di un’ azione di rivendicazione del diritto di godimento di un’ intero appezzamento di terreno ex art. 832 c.c. mutilato di un tratto in cui uno dei proprietari lamenta il leso diritto, ma ciò non significa che tale mutilazione sia andata a vantaggio del confinante nel senso clandestino e all’ insaputa del vicino, perchè quest’ ultimo potrebbe vantare diritti maturati nel tempo su quello del vicino come nel caso in cui i due fondi siano separati da un manufatto la cui costruzione risale a più di un anno ex art. 1171 del c.c. e che non corrisponda alla mappa catastale, che, in tal caso, va a farsi benedire dal sagrestano. Altro aspetto è quando un confine non esiste, quindi le parti offrono al giudice le loro prove che consistono nella cosiddetta legittimazione attiva. Siccome la norma tratta dei proprietari è necessario ab initio depositare in tribunale le prove a fondamento della rivendica e prima di tutte è il titolo di proprietà. Se si presenta una denunzia di successione come titolo non vale. Poi influisce pure il tempo di possesso a vantaggio dell’ uno o dell’ altro, La differenza della data di acquisto dei due atti. Non è così semplice come sembra: si tratta di una azione di rivendicazione di diritto di esercizio di godimento del terreno, che prescinde dal catasto dalla mappa e da tutte le modalità di rilevamento, il consulente tecnico è una figura marginale come il canneggiatore del geometra. Quello che bisogna discutere in questo forum è invece di evidenziare i rischi che si corrono utilizzando la mappa catastale, che come ha detto Carlo, il giudice se ne può strafottere. Buon anno a tutti.