Tipo frazionamento area oggetto di esproprio

Salve a tutti, volevo sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito:
sono stato incaricato per la redazione di un tipo di frazionamento di aree oggetto di successivo esproprio. La determinazione della superficie di esproprio, secondo me la dovrei quantificare effettuando la sovrapposizione del rilievo sulla mappa d’impianto. Successivamente, però per la redazione del TF devo operare su mappa wegiss, quindi con numeri diversi. Secondo voi qual’è la procedura giusta da seguire ??
Grazie a tutti e buon lavoro.

Ciao, la misurazione della superficie oggetto dell’ esproprio devi farla direttamente sul terreno, la disegni e la sovrapponi sulla mappa originale perchè presenta piccoli errori rispetto alla realtà del terreno, la wegis, che è riferita a punti fiduciali, per effetto della sua caratteristica procustiana ( ballerina), può farti commettere grossolani errori, poi la confronti con la wegis, verifichi se le differenze tra le due mappe sono notevoli o no, poi nel libretto delle misure annoti se rientrano o no nel campo delle tolleranze, in tal caso l’ autorità nominata all’ esproprio ne dà notizia all’ Agenzia delle entrate. Tieni presente che gli espropri, se per pubblica utilità, sono esenti da bollo.

Per gli espropri Nino lo Bello ritengo sia il n.1

Ciao Michelino,
non ho esperienza diretta di espropri, ma ritengo anch’io che la superficie che devi computare sia quella reale derivante dal rilievo perché è quella che andrà espropriata e non quella disegnata in mappa. Poi se i confini delle particelle che rilevi non corrispondono a quelli nella mappa wegis, dovrai semmai redigere i frazionamenti per riportare la mappa a corrispondere alla realtà.
Ma vediamo se risponde qualche collega con esperienza diretta sulla questione espropri.

Ciao, Michelino, l’ esproprio per pubblica utilità è previsto dall’ art. 42 della Costituzione, è un atto di autorità regolato dalle norme del testo unico del DPR 327 del 2001 e sue modificazioni e aggiunte, in esso vi sono anche le norme precedenti abrogate, consultalo, ci potrebbero essere delle norme che fanno il caso tuo. In merito ai punti fiduciali consulta le norme regolamentari del DM 2 gennaio 1998 , n. 28, art. 24 comma 2 lettera “a” e ti renderai conto come funzionano.

Ciao a tutti
direi che l’area da espropriare và quantificata in base all’effettiva consistenza rilevata in loco, ammesso che si riesca a rilevare e/o ricostruire l’intero suo perimetro. Sarebbe buona cosa che corrispondesse con l’area della particella frazionata, scaricando l’evantuale errore tra superficie grafica da mappa e superficie da visura sulla parte residua non espropriata. A rigor di logica questa differenza dovrebbe essere scaricata in modo proporzionale alle aree derivate ma magari in caso di esproprio è forse meglio che la superficie reale corrisponda con quella catastale. Spesso accade purtroppo che si hanno tre superfici : quella reale rilevata sul posto o ricavata ricostruendo la particella in loco, quella da visura e quella da mappa che raramente coincidono. Per l’esproprio va comunque utilizzata la reale.

Ciao Michelino, in merito alla cartografia, tieni presente che deve corrispondere esattamente alla parte del disegno del progetto dell’ opera pubblica ( se lo è ) perchè implica il calcolo della somma da pagare al proprietario in funzione della sua reale estensione e del suo valore così come definito dagli artt. 37 e 40 del DPR 327 del 2001.

Ciao Michelino,
i consigli dati da Nino e da Roberto sono corretti, ovviamente se è possibile ricavare la superficie reale in loco e se la stessa è da ritenersi corretta è quella da utilizzare, in seconda ipotesi ricostruisci le superfici, ricavando i confini dalla mappa di impianto, per il Wegis quando inserisci la proposta (nei limiti della tolleranza e della decenza) usa il bel comando stira ad ammira " :joy:" in modo da far tornare la superficie catastale con quella di esprorio determinata nei modi sopra esposti.
Un saluto

Ciao, Michelino, mi sono dimenticato di chiederti se devi fare un piano particellare di esproprio per diverse particelle oppure no, comunque tieni presente che il rilevamento si fa in contraddittorio con l’ espropriando, ( il quale, all’ uopo può nominare un tecnico di parte) tramite preavviso della parte da espropriare, per cui se non lo fai, rischi di fare invalidare il procedimento ex legge 241/90; se il numero di espropriandi è maggiore di quaranta, basta la pubblicazione all’ albo pretorio del Comune e quella precedente nella Gazzetta Ufficiale.

Buongiorno Michelino ti dico come la penso io.

Il tuo incarico è la redazione di un frazionamento di un terreno e come tale deve soggiacere alle normali regole di un frazionamento, e quindi, alla circ. 2/88.

Il calcolo delle superfici catastali deve avvenire sulla base dell’estratto di mappa che il catasto di rilascia e quindi sulla base dell’estratto wegis.

Le superfici delle particelle derivate sia quella che sarà oggetto di esproprio sia quella residua che resterà in capo alla ditta esproprianda saranno quasi sicuramente superfici nominali e pertanto sono soggette alle tolleranze previste dalle norme catastali.

Diverso invece è il discorso se vuoi propedeuticamente riconfinare la particella da frazionare (e quindi da espropriare) ma credo sinceramente che questo incarico non ti sia stato conferito e che neanche ti verrà pagato.

Certamente un controllo “sommario” dei confini della particella “madre” sia doveroso professionalmente da fare confrontando le risultante con la mappa di impianto, ma, ripeto, deve essere solo per un controllo sommario onde escludere anomalie grossolane della mappa wegis (che già ne riporta troppe) ma non ti deve creare alcun dubbio in merito al normale espletamento di un normale frazionamento che sia per esproprio o che sia per un atto di vendita tra privati.

La procedura espropriativa ai sensi della legge 327/01, D. Lgs 302/2002 e s.m.i. (ex legge 865/71) è già iniziata con l’approvazione del piano particellare grafico e descrittivo delle aree da occupare e/o da espropriare, per cui il frazionamento è la procedura “tecnica” che permette di far concludere tale procedura ablatoria e le superficie delle particelle da espropriare devono essere concordi con quelle riportate nel decreto di esproprio e di occupazione.

Discordanze di superfici “definitive” devono essere giustificare anche da parte dell’ente espropriante che deve riapprovare il nuovo piano particellare e rinotificare alle ditte espropriande la variazione di superficie, e quindi, di indennità.

In conclusione: cerca di frazionare cercando di essere quanto più attento possibile e cerca di creare sempre particelle derivate con “superficie nominale” in modo da avere sempre una tolleranza di superficie che ti permette di poter rientare nelle superfici previste nel piano particelle (laddove possibile naturalmente).

Buona giornata.