Valore probatorio della relazione tecnica di frazionamento

Per la riconfinazione di una dividente generata con Frazionamento nel 2010, ho reperito il Frazionamento nella cui relazione leggo le testuali parole: “la nuova dividente è costituita dalla linea i cui vertici sono individuati dai punti 1301 e 1302 e questa è parallela al muro di recinzione in mattoni posto in prossimità del confine con la particella 1210; la nuova dividente è posta in distanza orizzontale a metri 11,50 dalla faccia esterna di detto muro di recinzione”.

Sul posto il muro è ancora presente ed inalterato quindi risulta facile ricostruire la posizione della dividente utilizzando le misure descritte in relazione.

Ma se questa posizione dovesse differire, (come in effetti differisce, seppur di poco) dalla ricostruzione della dividente fatta con i canonici metodi di ricostruzione del confine cosa prevarrebbe? La relazione o le coordinate elaborate dal rilievo di frazionamento?

Per non ripetermi, ti riporto questo link dove si descrive il senso e l’utilizzo della relazione tecnica:
https://www.geototus.altervista.org/?v=pregeo&pp=dp7
Inoltre non puoi utilizzare le “coordinate elaborate da Pregeo”, ma il solo rilievo.
Quindi, vai a rilevare tutti o quasi tutti (se li trovi ancora sul posto) i punti presenti nel libretto delle misure e inquadri il tuo rilievo e quello del rilievo del frazionamento.

PS: Come mai hai postato il tuo quesito in questo forum, dal momento che lo hai fatto già in un altro?
Sicuramente troverai le stesse considerazioni in entrambi i forum.

Ciao Francesco e benvenuto sul forum (qui ci diamo tutti del tu, ok?).

Credo che Gionata abbia centrato la questione: la relazione tecnica non ha lo scopo di stabilire le linee generate dal tipo, pertanto non può prevalere rispetto alle misure riportate nel libretto (attenzione, come diceva Gionata, valgono le misure del libretto e non le coordinate elaborate da Pregeo). La relazione tecnica è un testo e va inteso come tale e non come un elaborato numerico. Per dire, scrivendo un testo, con il termine “parallela” io posso benissimo intendere “pressoché parallela”.

Per lo stesso motivo la relazione tecnica non può nemmeno essere intepretata come l’espressione della volontà delle parti, proprio perché risponde soltanto alle prescrizioni catastali volte a “commentare” il rilievo, non a sostituirsi ad esso.

Poi naturalmente bisogna vedere di quanto diverge la ricostruzione della dividente dalle misure del libretto rispetto alla parallela, perché se la differenza fosse minima il problema non si pone.

Altro elemento (che non ci hai dettto) è se il muro in questione è stato rilevato dal frazionatore. Nel caso lui non lo abbia rilevato, a mio avviso la nota in relazione tecnica perde definitivamente di qualsiasi valore. Voglio dire: mi dici che la dividente è parallela al muro … e poi il muro nemmeno lo rilevi. Capisci bene che a quel punto devi attenerti soltanto alle misure del libretto.

Quanto sopra è come la vedo io, ma aspetto eventuali pareri di altri.

Concordo con quanto detto da Gionata e Gianni.

La Circolare riportata da Gionata chiarisce bene il concetto del contenuto della relazione allegata all’atto di aggiornamento catastale.

Nella stessa vanno (andrebbero) riportati eventuali discordanze riscontrate in loco (ad esempio quando la linea dividente non chiude perfettamente con il confine catastale della mappa), quando vi sono eventuali discordanze sulle misurate tra i vari PF, etc, etc, ma resta sempre un elemento SECONDARIO e di CORREDO del più esaustivo libretto delle misure.

Ad esempio i riporto, per i frazionamenti, questa frase:
"I punti x, y, di cui al libretto delle misure sono stati posizionati con misure rilevate esclusivamente dalla mappa catastale, onde consentire l’intersezione e chiusura della/e linea/e dividente/i sulla mappa catastale.

Gli stessi pertanto non rappresentano pertanto la giusta coerenza civilistica dello stato di fatto rispetto ai confini limitrofi effettivi e non potranno essere utilizzati per future riconfinazioni in quanto gli stessi hanno solo valenza grafico-catastale al fine della chiusura della linea dividente sui limiti catastali delle particelle interessate".

Quanto sopra lo riporto al fine di “far capire” a chi un domani dovesse eseguire una riconfinazione che io non ho rilevato quei punti e che gli stessi sono stati inseriti nel libretto (con le righe 4 e 5) al solo scopo di “chiudere” la linea dividente.

Discorso diverso sarebbe allorquando a monte del frazionamento sia stata eseguita una opportuna riconfinazione propedeutica all’atto di aggiornamento catastale.

Saluti

Ciao a tutti,

Sebbene quanto detto da Gionata e Fausto e Gianni è corretto, io non escluderei che un giudice in caso di vertenza non tenga conto di quanto scritto nella relazione, in particolare se una delle parti riesce a dimostrare che quella era la volontà delle parti.
Ad esempio a volte si crea una nuova linea dividente per rispettare distanze da costruzioni o vincoli urbanistico/edificatori.
In linea di massima quindi il libretto delle misure prevale, ma tutto può dipendere da quanto detto sopra.
Un saluto

Per inciso, la “Relazione Tecnica” è un elemento “tecnico” e non “civilistico”. A mio avviso è puramente di ausilio al ‘‘Tecnico Catastale’’ e all’eventuale “Tecnico Riconfinatore” .
Mi preme aggiungere che nei libretti delle misure, spesso, leggo nella descrizione del punto: “confine” e poi in relazione tecnica, che non è stato richiesto dalla committenza la verifica dei confini (contraddizione). Casomai sarà una recinzione, o un muro, o un muro-recinzione.
Gli avvocati ci vanno “matti” per queste definizioni.

Ciao a tutti!
E’ una tematica tra le più interessanti e sinceramente non saprei dare un parere autorevole perchè la materia tecnica si fonde con quella civilistica e subentrano effettivamente aspetti che potrebbero essere risolti soltanto in sede giudiziale, se ne ricorre la necessità. Faccio una similitudine con il caso delle schede planimetriche che un tempo venivano allegate all’atto notarile; una dividente rappresentata in planimetria ha più valore o meno di quella (medesima) generata con tipo di frazionamento?
Per noi tecnici la risposta è scontata, ma se partiamo dal presupposto che i soggetti che intervengono nella sottoscrizione di un atto notarile non lo sono, è evidente che le informazioni grafiche o descrittive desunte da documenti allegati al rogito hanno il loro peso… materia per avvocati… e non vorrei essere nei panni del CTU (poi dipende ovviamente dal quesito…).
A tal proposito, mi pare doveroso allargare la questione, che ritengo fra le più delicate, relativa alle incongruenze presenti nei tipi di frazionamento.
L’indiscussa utilità del forum prende consistenza nel momento in cui i lettori attingono informazioni che ritengono poi di dover trasportare nella realtà operativa.
Per esempio, anche se la normativa catastale non ci obbliga a rilevare elementi estranei all’oggetto del frazionamento ma in prossimità dello stesso, è evidente che se vogliamo operare con lungimiranza (leggi chiarezza nella possibilità di eseguire una riconfinazione) tali elementi vanno rilevati e dettagliatamente descritti nel libretto; è evidente che, essendo umano errare, si possono verificare delle incongruenze che potrebbero generare questioni come quella del tipo in trattazione.
In definitiva, piuttosto di effettuare una riconfinazione grafica perchè i tre PF sono stati rimossi e non c’è nulla cui riferirsi, è preferibile trovarsi di fronte ad un caso in cui la riconfinazione sarà frutto di scelte tecniche in cui si è in grado di motivare l’eliminazione di dati (o descrizioni) ritenuti errati.
Buona giornata
Carlo

Riflettendo ulteriormente, non hai citato l’atto tra le parti e cosa c’è scritto. La relazione non sostituisce l’atto notarile. A mio avviso, la misura scritta in relazione non può sostituirsi al libretto delle misure. E’ come se si utilizzassero metodi di misure diverse: rotella metrica, GPS, TS, triplometro, disto, a passi, a occhimetro, ecc…
La misura citata in relazione, con quale strumento è stata presa? Scritta, “buttata lì” in relazione, dovrebbe contrastare il metodo utilizzato nel libretto. Atrimenti sarebbe stata introdotta nel libretto con riga 4-5. Certamente può suggerirci una misura, purchè non contrasti con il libretto delle misure.
Noto pure che, non hai fatto ulteriori interventi, per ampliare l’argomento.

Ciao a tutti,
secondo me bisogna tener conto che il giudice può anche non credere a quello che scrivono il CTP o il CTU, ai libretti delle misure e quanto obbligatorio per gli aggiornamenti catastali, perchè essi sono imposti dal diritto tributario e dalle norme delle tecniche catastali, mentre la riconfinazione è volontaria e regolata dal diritto privato e dall’ art. 950 c.c., in altre parole il primo è un obbligo giuridico e il secondo un diritto soggettivo che possono vantare entrambi i proprietari dei terreni confinati.