ALTEZZA Muretti interni

Dal punto di vista catastale i muretti interni al di sotto di quale altezza devono essere per non essere riportati???

Salve, Mario,
puoi dirci a che cosa servono i muretti se all’ interno di una casa o in campagna ?

Per muretti interni mi riferisco ad ambiente residenziale… appartamento, unità abitativa.

Si immagini due ambienti divisi appunto da un muro basso.

La “regola” catastale indica un altezza oltre la quale tali muri vanno rappresentati???

La faccio più semplice: muretti di H=1.10 m vanno rappresentati?

Ciao, Mario,
come sai, il catasto a fini fiscali, quindi i fini dell’ imposta definisce un fabbricato “unità immobiliare” ( art. 2 del DM 2 gennaio 1998 n. 28 ), mi pare di aver capito che il muratto dall’ altezza di m. 1,10 non sia continuo e che permette di passare agevilmente da un ambiente all’ altra che non sono divisi con una parete fino al tetto, il muretto mi pare che possa considerarsi una scelta del progettista per sistemare gli arredamenti da una parte e dall’ altra del muretto come potrone divani, tavoli etc. in tal caso può rientrare nel disposto dell’ art. 817 c.c. che definisce pertinenza gli ornamenti di una casa. Cordialità

Muri di tali altezze non possono essere continui né chiudere ambienti…ovviamente.

Si pensi , per esempio, ad un ambiente unico ove il muro di lunghezza 2 m e alto 1.10 m che separa una sala da pranzo da un soggiorno.

Da tutto questo pero non è chiaro SE esistono disposizioni catastali che impongono di rappresentarli superata una data altezza.

Volendo fare un analogia per le mansarde …sappiamo che i poligoni non vanno considerati quando le altezze interne sonoal di sotto di 1.50 m.

Considera approccio diverso e più rilevante (la pratica edilizia-urbanistica)
e dichiarazione per trasferimento immobiliare
prevista dall’articolo 19, comma 14, del Decreto Legge n. 78/2010
(comma 1-bis all’art. 29 della Legge n. 52/1985)

Riferita al Catasto ma poi sull’atto anche regolarità edilizia-urbanistica
Qui nota dolente perché il Notaio è obbligato
a citare alcuni atti amministrativi ma non tutti

Gli altri atti a volte interessano i liberi professionisti
per presentare altre pratiche edilizie

Nella sostanza l’elaborato grafico per il Comune
meglio non sia in contrasto con quello per il Catasto

Ai fini fiscali interessa solo ciò che possa alterare la consistenza
e quindi possa alterare la rendita catastale
Ciò che per il Catasto non sia un obbligo
non significa che non lo sia per il Comune (anzi può essere un obbligo)

Non mi risulta vi siano norme che regolano la rappresentazione dei “muretti” così come definiti nel caso in esame. Partirei dal presupposto che la planimetria catastale “deve” corrispondere allo stato di fatto dei luoghi per poter dichiarare la conformità catastale; per cui vanno rappresentati. E’ evidente che se il muretto è molto basso lo si indica con la linea di separazione dal muro laterale. Molto difficilmente, in questi casi, si configurano due vani distinti, ma un solo vano con l’eccedenza di superficie.

La realizzazione di un muretto interno d’arredo fisso in muratura richiede la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) solo se configura una vera e propria opera edilizia che modifica la divisione o la percezione fissa degli spazi interni. [1, 2]

Quando serve la CILA

  • Fissità e consistenza: Se il muretto è costruito in mattoni, blocchi di cls o cemento ed è stabilmente ancorato al pavimento o alle pareti.
  • Funzione divisoria: Se delimita in modo permanente una porzione di stanza (ad esempio un muretto paraschiena per la cucina o un separè fisso tra ingresso e soggiorno) modificando l’assetto interno. [1, 2]
  • A mio modesto parere se necessaria la CILA per il suo realizzo aggiornerei anche il catasto in modo che ci sia la corrispondenza e conformita’ stato dei luoghi/catasto/comune diversamente no …

Francamente cercavo riscontri in merito a ESISTENZA di provvedimenti che rendessero obbligatoria la rappresentazione dei muri superata una certa altezza.

Poi, ovviamente mi trovo d’accordo in merito a corrispondenza tra stato dei luoghi e planimetrie catastali.

A maggior ragione se in caso di possibilr alienazione si incappa in un acquirente eccessivamente scrupoloso.