Norme giuridiche sull’azione di regolamento di confini (a cura di Nino Lo Bello)

Già in passato ho indicato che si affrontasse la riconfinazione principalmente dal punto di vista giudiziario perchè non si tratta di un’ operazione catastale. La lite giudiziaria si svolge tra due confinanti che hanno interesse di mantenere intatto il loro diritto di godimento esclusivo stabilizzato nel tempo ( ex art. 832 del c.c). sui due fondi come dispone l’ art. 950 del c.c. L’ attore deve dimostrare fin dall’ inizio dove si trova il confine a norma del primo capoverso dell’ art. 2697 del codice civile e, a norma del secondo, la controparte deve dimostrare il contrario. E’ evidente che se una delle parti dice che il il confine debba corrispondere con quello della mappa lo deve dimostrare e la controparte deve dimostrare il contrario. La mappa è un disegno di indirizzo territoriale a scopo fiscale. S se corrispondeva ai fondi ai tempi del disegno, i diritti reali sui fondi dei proprietari nel tempo avrebbero potuto mutare e quindi non si può fare valere un disegno. La mappa non appartiene nè all’ uno e nemmeno all’altro, ma allo Stato che è fuori dalla controversia, Inoltre ogni sentenza si conclude con la sua esecuzione, a norma dell’ art. 951 con l’ apposizione di termini e con le spese condivise. Poi la sentenza si trascrive. Se si trova che un confine non corrisponde a quello delineato dalla mappa è necessaria la rettifica catastale. Se la rettifica è di scarsa entità e rientra nei limiti dei valori di tolleranza, non si esegue.
La sentenza serve a far conoscere alle parti la decisione del giudice quindi le parti possono mettersi d’ accordo a farla tracciare da un tecnico di loro fiducia. In giudizio si deve stare attenti ai tranelli tesi dalla controparte. Di solito la parte attrice chiede al giudice di disporre consulenza tecnica prima di provarlo, ma non vale! la domanda va rigettata cosa che si deve chiedere al momento della prima comparsa…

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