Norme giuridiche sull’azione di regolamento di confini (a cura di Nino Lo Bello)

Buon giorno a tutti. Lungi da voler eccepire quanto si è discusso perchè sono un geometra degli anni sessata e non conosco le nuove tecniche di rilevamento e di inquadramento. Oltre le ampie tolleranze dei tempi dei disegni delle mappe, anche i punti fiduciali hanno tolleranze che non scherzano, essi rappresentano un dischetto con raggio fino a m. 1,60 cosi come stabilito con l’ art. 28 del DM 2 gennaio 1998 n. 28 a cui rimando per l’ interpretazione. Poi osservo che l’ art. 950 c.c. tratta di due fondi e non di un intero territorio rappresentato da un foglio di mappa. La sentenza del giudice si completa con l’ esecuzione materiale e quindi secondo i successivo art. 951c.c e ciò per renderlo durevole nel tempo. Se non si pone una rete o altro manufatto che divida i due fondi immediatamente dopo la sentenza il confine non è stabilito è fluttuante. Gli avvocati chiedono al giudice la determinazione della esatta linea di confine e non l’ esatta linea catastale oppure l’ entità degli scarti ovvero altre robe catastali. Io mi chiedo se esista la possibilità di determinare un confine senza che le parti provino i loro assunti, perchè la consulenza tecnica non è un mezzo di prova. Può anche accadere che la linea sia stata solo picchettata. In questo caso, se uno dei proprietari si assenti senza che l’ altro lo sappia e quello che resta istalli una rete sconfinando non in maniera esagerata, interviene il disposto dell’ art. 1171 c.c. “denunzia di nuova opera” esperibile entro un anno, in difetto la rete resta e segna il confine in modo certo.