Norme giuridiche sull’azione di regolamento di confini (a cura di Nino Lo Bello)

Ciao, Sergio, tu dici correttamente che un tecnico preparato è preferibile a un tecnico non preparato, e mi trovi perfettamente d’ accordo anche perchè lo spirito i questo forum è quello di dare le giuste risposte a chi le chiede.

Salve scrivo in questa conversazione ma non so se verrà letto il mio caso…spero di sì…il mio confinante ha eretto un muro di 3mt di altezza per 25mt di lunghezza al confine col terreno che io ho acquistato a corpo proprio da quel muro in “la”…adesso dice che ha sbagliato ad erigere il muro in quel punto e che catastalmente gli risulta debba spostarlo 90cm verso il mio terreno. A me sembra una cosa totalmente sballata. Il confine per me e’ il muro che lui ha fatto. Ora non può dire “ho sbagliato”. Chiedo umilmente pareri e aiuto per potermi difendere :pray::pray::pray:

Ciao Simone,
a mio avviso, se la questione dovesse sfociare in una causa legale, credo che il tuo confinante avrebbe pochissime possibilità di veder accolta la sua richiesta di spostare il confine rispetto al muro esistente, facendo ricorso alla linea della mappa catastale. Ti dico questo perché, a norma dell’art. 950 del codice civile, la mappa viene presa in considerazione solo nel caso in cui non sussistano altri elementi oggettivi (sia materiali che documentali, incluse le testimonianze), il che non è proprio questo caso, dato che il muro l’ha addirittura costruito lui stesso.
L’unica possibilità alla quale potrebbe affidarsi è di dimostrare che l’età del muro non è tale da configurare l’avvenuta acquisizione per usucapione, portando a testimoniare il precedente proprietario del tuo lotto nel caso costui avvalorasse la costruzione del muro in posizione arretrata rispetto al confine affermando che, invece, il confine rispettato da entrambi fosse a 90 cm dal muro all’interno della sua (ora tua) proprietà. Ma trovo comunque molto improbabile che il giudice possa credergli.

Salve a tutti…il precedente proprietario del mio terreno è il fratello ed è in totale disaccordo col mio vicino…perciò da quel punto di vista mi sento tranquillo. La paura è che riesca a convincere il giudice(proprio perché ha costruito lui il muro che attualmente demarca le sue proprietà) della sua buona fede e dell’errore nell’erigere il muro in quel punto piuttosto che sul confne catastale.

Se è in disaccordo con il fratello, è difficile che riesca a farlo testimoniare a suo favore, e senza la sua testimonianza (o di altri) è altrettanto difficile (per non dire impossibile) che riesca a convincere il giudice di aver commesso un errore in buona fede, specialmente se sono passati anni da quando ha costruito il muro.
Dopodiché, vale sempre l’assioma di cercare un accordo bonario ed evitare la causa legale perché, per quanto uno pensi di avere tutti gli elementi a suo favore, non è mai da escludere che la sentenza sia invece opposta.

Ciao, Simone,
Gianni dice bene. Il problema non va inquadrato dal punto di vista catastale perchè i giudici se ne fottono altamente del catasto, la mappa ha solo lo scopo di indirizzo territoriale delle colture scopo fiscale. Se hai acquistato il tuo terreno con il muro già fatto vuol dire che i rispettivi proprietari si erano messi d’ accordo a costruire il muro a cavaliere di confine, quindi di proprietà comune L’ art. 841 c.c. permette al proprietario di chiudere il suo fondo quando vuole, quindi deve consultare il vicino per determinare in contraddittorio la posizione della linea di confine ove non si conosca, in difetto è lui stesso che ha riconosciuto che la linea è quella su cui ha costruito il muro *a cavaliere di confine .ne consegue che il muro è di proprietà comune ( art. 951 c.c.) ma non per metà del tuo vicino e l’ altra metà di tua proprietà.

Buongiorno Nino e Gianni il muro che divide le due proprietà e’ stato eretto dal mio confinante all’interno del suo terreno perché un giorno mi ha detto di non toccarlo in quanto di sua proprietà…e a me sta benissimo questo fatto.

Ciao, Simone,
dimmi da quanto tempo esiste il muro? supera un anno?

Il terreno è stato acquisito da entrambi i fratelli attraverso testamento olografo dal padre. Io come scritto in chat ho acquistato nel 2017 a corpo, nella situazione di fatto che ho trovato che nel lato in questione era costituito da un muro alto 3mt circa e lungo 25. Nel 2004 il contendente ha frazionato il suo terreno cedendo 80mq al fratello (mio venditore).Il contendente ha curato nel 2014 la dichiarazione di successione. Credo che il muro sia lì dal 2015/2016

Ha fatto frazionare a suo piacimento, materializzato il confine ed ora dice di aver eretto il muro 1 metro circa all’interno del suo terreno per non rovinare gli alberi del fratello(mio venditore).
Questo confine adesso è importante per entrambi perché lui si trova a 3,70 da questo muro anziché a 5 come da concessione edilizia…mentre io sto costruendo e sono a 5 metri come da concessione edilizia. Avendo sbagliato vuole appigliarsi in tutti i modi al confine catastale(posto che sia dove dice lui) pur di riprendersi mt 1,00/1.30 che gli consentirebbero di essere nuovamente a norma…fregandosene del fatto che mi incasinerebbe.

Ciao Simone,
qui l’elemento dirimente è il fratello che ha venduto a te. Se andate in causa e questo va a testimoniare che il muro è stato costruito sul confine, tu sei a posto, il confine catastale non viene nemmeno preso in considerazione. Se invece testimonia che effettivamente suo fratello, di comune accordo con lui, ha costruito il muro in posizione arretrata nella sua proprietà, allora, se il giudice avvalora questa testimonianza, potresti avere dei problemi perché non è trascorso il tempo necessario all’usucapione.

Gianni,
penso che il caso de quo non può essere inquadrato nell’ ambito delle regole dell’ usucapione, ma
sul presupposto tacito che entrambi i confinanti hanno condiviso la posizione del muro mentre si costruiva con lo scopo di evitare intrusioni dell’ uno o dell’ altro, diversamente la parte lesa avrebbe dovuto fare una denuncia di nuova opera prima del completamento del muro ed entro un anno art. 1171, l’ usucapione si concretizza quando da un bene produttivo si trae profitto in funzione sociale ( art. 42 della Costituzione). Cordialità

Nino,
sì, penso che tu abbia ragione, l’unico dubbio che ho è che i due fratelli si dichiarassero d’accordo nel testimoniare al giudice che il muro è stato costruito in posizione arretrata all’interno del primo per dare più comodità al secondo di transitare con i mezzi agricoli per la coltivazione degli ulivi. Se i due fratelli affermano questo, in pratica sanciscono che il confine non è il muro ma la linea che loro riconoscono come tale. A quel punto, dicevo, il possesso della striscia di terreno, manifestato dall’effettivo passaggio per la coltivazione degli ulivi, non farebbe maturare l’usucapione perché non è trascorso il tempo minimo (20 anni, o 10 in casi particolari).

A proposito Nino, tu che sei molto ferrato su questo tema, sai quali sono i casi dell’usucapione breve, cioè quello in cui bastano 10 anni anziché 20?

Ciao, Gianni,
l’ usucapione decennale si prova in giudizio con un titolo di possesso anche se è espresso con scrittura privata registrata, la cui data ne prova la decorrenza con la continuità di possesso con chi lo possedeva prima. Ci sono dei casi in può essere più ridotta come il quello che lo possedeva prima lasciava il bene in mano al secondo e moriva prima dei dieci anni. Oppure per continuità di possesso con il primo, supponiamo che il primo l’ abbia posseduto per diciannove all’ altro basta un anno di possesso (e non meno perchè in tal caso il possesso in capo al primo non si interrompe) per ottenere la sentenza dal giudice, chiaramente portandone le prove al giudice anche con testimoni, lo scopo è quello di produrre ricchezza in funzione sociale come sancisce l’ art. 42 della Costituzione. Nel caso in cui il proprietario si assenta per il servizio militare oppure per andare in guerra, il possesso non si interrompe., perchè la proprietà è garantita dalla legge.

2 Mi Piace