Quesito di un avvocato su confine costituito da un muro

Riporto qui, a beneficio del forum, il quesito che segue (in forma anonima) postomi da un avvocato e la mia risposta. Naturalmente invito i colleghi esperti di riconfinazioni a scrivere il loro parere.

Trattasi di muro di confine tra due proprietà così come attestato dai documenti estratti dall’Ufficio tecnico comunale (planimetrie e concessioni edilizie).

Il mio geometra ha presentato una dettagliata relazione tecnica effettuata con l’impiego dei c.d. punti fiduciali, col rilievo sul campo con strumentazione GPS (con strumento GEOMAX GNSS ZENITH 35 PRO) e con la sovrapposizione in scala.

La planimetria risultante è quella qui allegata.

Ad occhio si vede il notevole scarto tra la "linea di rilievo" e la “linea dell’estratto catastale”. Ora non mi trovo le misure ma, se non ricordo male, sono più di due metri.

Il C.T.U. nominato dal Giudice asserisce che tale difformità “può rientrare nell’ambito di una tolleranza geometrica”.

Il quesito è semplice: esiste un range (dettato ad esempio da delle ISO) per poter esattamente apprezzare questa tolleranza geometrica? Se sì, qual è questo range? Non credo che uno scarto così spropositato come quello evidenziato possa ritenersi accettabile e che venga tutto rimesso all’arbitrarietà del C.T.U. GRAZIE!

Gentile Avvocato,
è sempre difficile dare un parere su casi specifici, come questo da lei posto, senza avere a disposizione tutti gli elementi: mappa catastale ed eventuali atti di aggiornamento, situazione in loco, rilievo, ecc. Posso quindi solo esporle di seguito la mia opinione di carattere generale.

Come lei sa bene, l’art. 950 del codice civile pone le mappe catastali all’ultimo posto dei possibili mezzi di prova e impone al giudice di ricorrervi solo in mancanza di altri elementi. Ne consegue che, nel suo caso, la prima valutazione da fare è quella dell’età del muro di confine perché, se questa supera i termini utili per l’usucapione, il confinante che ne ha interesse può efficacemente rivendicare tale acquisizione.

Per la mia esperienza, inoltre, ho appurato che i giudici danno grande rilevanza agli elementi presenti in loco (come il muro) anche quando non è trascorso il termine per l’usucapione, nel momento in cui constatano che tali elementi sono stati rispettati dalle parti quale “confine di fatto”.

Contestare il muro quale confine di fatto è quindi un’ipotesi da valutare con estrema attenzione per quanto detto. Nel caso il ricorso alla mappa catastale si rivelasse una strada percorribile, allora la ricostruzione del confine cartografico va svolta applicando le corrette tecniche previste in dottrina tecnica. Le riporto di seguito l’estratto in PDF di una mia perizia nella quale illustro tale letteratura:

Dottrina_tecnica_riconfinazioni_da_mappa.pdf

Riguardo alla sua domanda sulla tolleranza, non esiste una norma tecnica che ne prescriva un valore soglia, né potrebbe esistere perché le mappe catastali hanno un’attendibilità metrica variabile da zona a zona e, a volte, anche da un foglio all’altro della stessa zona.

In genere la tolleranza va quindi stimata proprio in funzione della mappa su cui si opera. Questa operazione viene denominata georeferenziazione e mette in relazione una serie di punti presenti in mappa e tuttora reperibili sul posto (esempio fabbricati d’impianto) fornendo gli scarti di tali punti, cioè la differenza in metri tra il punto mappa e il punto nella realtà. Se lo scarto medio risultante è, ad esempio, di 40-50 cm (come accade quasi sempre per le mappe d’impianto), questo valore, eventualmente con un leggero aumento, viene considerata la tolleranza.

La tolleranza tuttavia è un elemento utile ad addivenire ad un accorto bonario tra le parti che ne possono tener conto per accettare la posizione del confine con un certo lasco. Non ha invece molto significato nelle azioni legali perché il giudice deve fissare una linea univoca e non può certo dire che il confine è qui +/- 50 cm.

Quanto alla sua considerazione che tutto venga rimesso all’arbitrarietà del CTU, in questo forum lei sfonda un porta aperta. Noi qui abbiamo infatti da sempre contestato la prassi che seguono i giudici nel porre al CTU il quesito:

Determini il CTU il confine tra il fondo A e il fondo B.

È una prassi giuridicamente scorretta (quindi materia da avvocati) perché il confine lo deve stabilire il giudice, non il CTU. A quest’ultimo andrebbe semplicemente richiesto di portare gli elementi tecnici utili alla valutazione e decisione del magistrato … ma non è così.

Spero che quanto sopra possa esserle di qualche utilità.

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
Email: gianni.rossi@topgeometri.it
www.topgeometri.it
www.corsigeometri.it

Ciao, Gianni,
mi puoi dire se quel muro divide due fondi rustici o si trova nell’ abitato di un paese o una città ? perchè le condizioni giuridiche sono diverse ma comunque la mappa, come sai, vale come il due di coppe contro la briscola di bastoni. Non hanno nemmeno valore probatorio gli atti di compravendita, in questo caso bisogna accertare chi dei due confinanti ha costruito il muro e da quanto tempo, L’ usucapione ha scopi diversi quelli di far fruttare la proprietà in funzione sociale per renderla accessibile a tutti come sancito dall’ art. 42 della Costituzione. Cordialità

Ciao Nino,
come dicevo rispondendo all’avvocato, non sono in possesso di tutte le informazioni inerenti il caso proposto, ho solo quel messaggio che mi ha inviato lui. Gli ho appena inviato una mail indirizzandolo qui sul forum, quindi evetualmente potrà darti lui i dati che chiedi.

Grazie mille ing. Rossi per l’esaustiva risposta.
Purtroppo, come ha giustamente intuito, il quesito del Giudice è formulato addebitando al C.T.U. di stimare l’esatta collocazione del muro in contestazione.

Rispondendo all’utente “nino-lo-bello”: trattasi di muro che divide una proprietà privata da un comprensorio condominiale posto ad una quota di circa -2.00 mt. all’interno di un centro abitato.

Avv. Antonio Visicchio.-

Egregio Avvocato,
buon giorno, sono stato impiegato comunale, come sa, nell’ abitato valgono le distanze legali tra gli edifici come impone il regolamento comunale e le previsioni urbanistiche locali. In ogni caso è alla luce del sole che il muro venne costruito quanto meno con il tacito consenso delle parti quindi costituisce *confine certo . La consulenza tecnica di ufficio, come Lei sa, non è un mezzo probatorio in senso proprio, ma un indizio che, unito ad altri elementi probatori di univoca direzione, consentono al giudice la sua decisione. Di CTU ne ho conosciuto bravi ed asini perfino uno che fece una relazione che faceva abbaiare i cani quando litigano con i gatti. Io eccepirei la nomina di un CTU perchè è la parte ricorrente che ha l’ onere di dimostrare chi ha costruito il muro e a nome di chi art. 2697 c.c. prima che cominci la causa, può darsi che sia stato il costruttore del complesso condominiale dopo aver ottenuto l’ autorizzazione a costruire.

Buon pomeriggio.
Mi permetta di farle alcune domande giusto per capire meglio:

  1. -il suo fondo è quello “a monte” oppure quello “a valle”?
  2. -la sua proprietà è “quella privata” oppure è un comproprietario del “comprensorio condominiale”?
  3. -il muro dove è stato realizzato (secondo il suo geometra) nella proprietà privata oppure in quella condominiale?
  4. -Il muro è un muro di CINTA o come penso di SOSTEGNO?
  5. -Il muro da chi è stato realizzato?
  6. -Chi ha presentato la richiesta di autorizzazione al comune: Lei o i proprietari confinanti?

Ritengo che il range di tolleranza che lei chiede è l’ultimo dei problemi, se non viene chiarito meglio “lo stato dei luoghi” e quindi, gli altri elementi utili di cui all’art. 950 citato da Gianni pocanzi.

Saluti

Ciao, grande Fausto,
ti riconosco una grande bravura professionale e sai che regola il confine tra due fondi produttivi, in tal caso sarebbe corretto utilizzare il confine segnato in mappa come extrema ratio; ma nell’ abitato valgono i limiti del regolamento comunale che ha riguardo ai diritti reali dei privati e all’ assoggettamento al demanio degli spazi pubblici ( cf. art. 823, 824 e 825 c.c.).
Dato che il muro venne costruito per recingere il condominio per farne parte integrante, così come dalla approvazione del progetto, il confine è segnato dal muro definitivamente, perchè è stato il costruttore a lasciare quella striscia che non corrisponde alla mappa a favore del confinante, ne è conseguito che i singoli condomini hanno comprato i loro appartamenti entro il muro di cinta parte comune del condominio e non possono vantare diritti sulla striscia che non corrisponde alla mappa.

Ciao Nino
è proprio questo quello che vorrei capire… purtroppo da un semplice schema del rilievo senza alcuna indicazione non si può fare una valutazione coerente.

Solo un appunto Nino, esistono due tipologie di muri: Quelli di recinzione, e, quelli di sostegno. In quale delle due tipologie rientra il muro de quo? Io propendo per la seconda.

Io proprietario a valle del fondo, ubicato in declivio, posso realizzare un muro di SOSTEGNO anche non strettamente a confine per difficoltà costruttive/geotecniche/economiche etc, e non per questo devo perdere una striscia di terreno solo perchè ho arretrato il muro di sostegno rispetto al confine.

Oppure ancora: io proprietario di un fondo ubicato a monte decido di costruire un muro di CINTA arretrato di due metri rispetto al confine per consentire il passaggio a terzi (o a me stesso) senza intralciare la restante proprietà, senza per forza perdere la restante striscia di terreno.

Purtroppo, data la larghezza della striscia di terreno oggetto di contenzioso, non è nè semplice, nè corretto, stabilire la linea di confine solo sulla base della presenza di questo muro, senza prendere in considerazioni altri elementi.

Se ho un pezzo di terreno in centro urbano, secondo te posso recintare lo stesso lasciando due metri dal confine per poter permettere di passare con un mezzo meccanico per accedere ad un restante fondo? O ancora per permettere l’esercizio di qualche servitù a favore di terzi?

Un cordiale saluto

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Ciao, Fausto,
certamente l’ avvocato non si è espresso sul tipo di muro, e sul perchè venne costruito distante dalla linea catastale, quindi bisogna andare a leggere la relazione del progetto, cordialità.