Ciao a tutti mi accingo a dover accatastare un allevamento di cani nello specifico i box dove stanno gli animali.
Che categoria di catasto urbano devo utilizzare?
Non avendo mai trattato il caso specifico
riporto discussione di altro foum troppo datato (2013)
Forum - DOCFA RIFUGIO PER CANI - GeoLIVE
Aggiungerei che ogni Ufficio provinciale
potrebbe avere un diverso punto di vista
Inoltre non conoscevo l’inquadramento fiscale
per l’impresa agricola . . .
L’inquadramento fiscale dell’allevamento di cani - Agrimpresaonline Webzine
Se impresa agricola può essere bene strumentale ?
Quindi categoria catastale D/10 ?
CODICE 1403
Immobili destinati all’attività di allevamento e ricovero di animali
Riporto link alle tabelle di correlazione
tra categorie catastali e destinazioni d’uso
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/257829/Tabelle+di+correlazione+categorie_destinazioni_uso+docfa+4.00.5.pdf/906b843d-1f5b-7257-3ca6-98a718817cb0
. . . e per altro ?
Differenze tra Allevamento Amatoriale e Professionale
Segue un documento troppo datato (2008) e lungo 153 pagine
https://www.siayt.it/doc/Regol.Fiscale.pdf
Se la struttura ha le connotazioni di un vero e proprio canile la categoria da utilizzare è la D/8.
Saluti
Le questioni fiscali spesso sono ingarbugliate
Cane "amico" delle tasse, ma non sempre è così | FiscoOggi.it
La vertenza originava da una serie di avvisi di accertamento, emessi dall’Amministrazione finanziaria, che qualificava:
- come società di fatto il sodalizio lavorativo tra una coppia di coniugi e due figlie, che gestivano congiuntamente un allevamento di cani, intestati a fini sportivi ad un altro soggetto
- come commerciale e non agricola l’attività svolta
Nel caso di specie, tuttavia, inferiva l’Amministrazione finanziaria, l’articolo 56 sopra menzionato non risultava applicabile fino al periodo di imposta 2004, in quanto soltanto con il Decreto Interministeriale 20 aprile 2006 l’attività di allevamento di cani è stata inquadrata tra le attività di allevamento in ambito agricolo, includendo i cani nelle categorie di animali riportate nella specifica tabella allegata al decreto.
Decreto interministeriale del 20/04/2006 - Min. Economia e Finanze
di concerto con: Min. Politiche Agricole e Forestali
TABELLA B
Attività disciplinata dalla legge 23 agosto 1993, n. 349 e dal D.M. 28 gennaio 1994. Rientra nel numero dei capi allevati anche la prole dal momento della nascita.
Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Atto Normativo
Pare esserci confusione tra sentenza ed ordinanza
Risulta essere ordinanza e NON sentenza
sul sito ufficiale della Cassazione non risulta reperibile
Alcune volte ho riscontrato tale confusione tra i suddetti
provvedimenti del giudice con finalità diverse
Sentenza NON modificabile - Ordinanza modificabile
con il DM 20/04/2006, emanato ai sensi dell’art. 56, comma 5 del Tuir, anche i cani, per la prima volta, sono stati inclusi tra le specie animali, per cui si rende applicabile la determinazione del reddito su base catastale, con l’indicazione, non solo dei coefficienti per la determinazione forfettaria del reddito d’impresa eccedente quello agrario, ma anche della misura del reddito agrario prodotta dagli allevamenti canini, avuto riguardo alla tipologia del terreno ed al numero di capi su esso insistenti;
deve, quindi, concludersi nel senso che, prima dell’entrata in vigore del D.M. 20/4/2006, l’attività di allevamento dei cani continuava ad essere tassata come attività commerciale, in base alla differenza tra costi e ricavi di competenza, mentre dall’anno di imposta 2005 (cioè dall’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, emanato in attuazione dell’art. 56, comma quinto, T.U.I.R.), tale attività poteva essere ricompresa, anche ai fini tributari, tra quelle produttive di redditi agrari, con conseguente possibilità di scelta, per l’allevatore, del regime applicabile alla quantità di reddito eccedente il limite di cui all’art. 32 citato;
infine, con riferimento all’Iva, la cessione di cani è sempre soggetta al regime ordinario, con applicazione dell’aliquota ordinaria, non essendo tali animali compresi tra i prodotti agricoli elencati nella tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633/1972 (ex art. 34 d.P.R. citato);
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.t.r. della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
Altra fonte riporta ordinanza
Cass. Sez. V Trib. 17 marzo 2020, n. 7374 ord. - Crucitti, pres.; Giudicepietro, est. - Agenzia delle entrate (Avv. gen. Stato) c. L.G. T.L. T.P. T.B. (avv. Fransoni ed a.) (Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Toscana 1° febbraio 2012)
https://www.rivistadga.it/wp-content/uploads/2020/07/Cenicola-n-rosso-71-allevamento-di-cani-cass-civ-7374-2020.pdf