Salve a tutti.
Sono stato incaricato per la sanatoria di un immobile in centro storico.
Premessa: di questo immobile non sono presenti pratiche edilizie e quindi l’ultimo stato legittimato è la planimetria catastale del 42; nel 63 è stato frazionato il sub. e quello in oggetto ha cambiato destinazione CATASTALE (da A/4 in C/2) ma non la destinazione URBANISTICA, perciò bisognerà fare un Permesso in Sanatoria (art.36) e con conseguente SCA. L’immobile avrebbe un bagno abusivo però si pensava di abbatterlo, perciò non ci sarebbe bisogno della certificazione per gli impianti.
Questo è il mio dilemma: siccome ci troviamo in centro storico antecedente al 42, ma non è mai stata presentata un agibilità/abitabilità, immagino che il collaudo statico sia obbligatorio per la nuova SCA come magazzino? (e che quindi il prezzo per il collaudo dell’ingegnere si aggiungerà tra le varie spese del cliente)
Inoltre, volevo sapere anche un’altra cosa: le dimensioni dello stato legittimato non sono probatorie perché non sono presenti le quote nella planimetria catastale, tuttavia viene riportata l’altezza che diverge dallo stato di fatto (nella realtà è più alto quindi ha un volume maggiore). Quindi, l’altezza riportata nella planimetria catastale del 42 è da considerarsi valida?
Ringrazio in anticipo tutti quelli che risponderanno.
Dal punto di vista catastale, ritengo che l’errata indicazione dell’altezza sia rimediabile con la presentazione di nuova planimetria (mi sembra strano che con la variazione del '63 non sia stata sistemata la questione…, a meno della presenza di una controsoffittatura…).
Mi sembra, però, che il problema più grosso sia la destinazione urbanistica dell’UIU; se hai interesse ad averla residenziale, farai riferimento alla planimetria del '42 e con la variazione Docfa, se c’è una cucina, la dichiarerai in categoria A.
Ciao Federico,
Il D.P.R. 380/2001 l’unico riferimento normativo in materia esclude dalla previsione della richiesta del certificato di agibilità i vecchi edifici che dalla data di entrata in vigore della riforma (30/06/2003) non abbiano subito nessuno degli interventi indicati nelle lettere b) e c) del 2° comma dell’art. 24:
- le nuove costruzioni;
- le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di igiene e sicurezza;
Quindi, in riferimento agli interventi dovrai valutare se la SCA è un documento necessario,
Un saluto
L’immobile è un magazzino da 15mq, il problema è la destinazione urbanistica da cambiare quindi. In realtà ci sarebbe anche una planimetria catastale del 92 che però non riporta l’altezza, ma in ogni caso è da cambiare anche quello, perché non corrisponde allo stato di fatto. Il dubbio mio è un altro però, dal momento che non ci sono titoli edilizi disponibili e che quindi lo stato legittimato risulta essere la planimetria del 42, l’altezza che viene riportata nella planimetria (quindi unica “quota” disponibile) è da considerarsi legittima? (Con conseguente variazione di volume, dato che nella realtà è diversa)
Il fatto è che, nonostante non bisogna fare nessuna modifica, comunque dovrò cambiare la destinazione d’uso ADESSO e quindi dichiarare l’agibilitá come magazzino (nonostante nella realtà lo sia sempre stato)
Anche io in questi giorni sto redigendo una pratica con cambio di destinazione d’uso da locali ufficio ad abitazione, lo autorizzo con CILA, non eseguo opere e non tocco impianti, quindi non richiedo nessuna SCA. Un saluto.