Albo CTU - esperti in materia di riconfinazioni

Ciao, a quanto leggo è stato recentemente approvato il Decreto che disciplina la formazione e la tenuta dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e che specifica chiaramente come i periti debbano essere “dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse*”.

Molte volte si è dibattuto sulla necessità di poter disporre di Consulenti preparati nella materia specifica del quesito, soprattutto in ambito di accertamento confini.

Il Decreto specifica anche le modalità con cui debba essere dimostrata questa competenza:

A) “Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo

oppure

B) “In mancanza di tale requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:*

  1. possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
  2. possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
  3. conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato” .

Nel primo caso (esperienza > 5 anni), mi chiedo cosa in concreto potrà cambiare rispetto all’attualità, vista la difficoltà di smentire o comprovare la competenza.

Nel secondo caso, invece, non sono a conoscenza di come possa essere dimostrate le 2 su 3 richieste, riguardo all’ambito delle riconfinazioni.

Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi a colmare questa mia ignoranza o comunque esprimere il suo punto di vista.

Un saluto.

Ciao Mirko,
sì, c’è molto da dire sui punti che hai indicato. Prima però vorrei accertarmi sul decreto che citi, puoi riportarne gli estremi? Te lo chiedo perché il decreto che risulta a me è quello di cui al link che segue, dove però non trovo esattamente quanto da te riportato.

DECRETO 4 agosto 2023, n. 109

Ciao Gianni, in effetti l’argomento è molto recente e studierò il contenuto del Decreto.
Per adesso mi ero basato sull’articolo sottoriportato

L’articolo di riferimento, comunque, dovrebbe essere l’art. 4.

Ciao, Mirko,
ho 81 anni e ho potuto constatare che è molto diffusa la credenza secondo cui il CTU sia una sorta di giudice e quello che dice è una sentenza, non è così, perchè l’ art. 2697 c.c. disciplina che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l’ inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’ eccezione si fonda. La consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma costituisce un indizio che, unito ad altri elementi di univoca direzione, consente al giudice la sua decisione. Di solito il giudice nomina il CTU quando la richesta della parte attrice contiene elementi che non conosce. Il CTU si deve attenere scupolosamente alla richiesta del giudice e non mettere descrizioni diverse da quella della domanda , comunque non è detto che non la scarti. Cordialità

Ciao Nino, complimenti per la passione con cui segui i vari argomenti del forum.
Il fatto è che più volte si è dibattuto sulla competenza dei CTU alla specifica materia tecnica (per il caso in esame, la riconfinazione).
Su questo sito sono presenti degli esempi davvero ben fatti volti a contestare il contenuto di una CTU, confermando che si tratta di casi tutt’altro che marginali.
E’ corretto quello che scrivi: Il Consulente nominato dal Giudice deve attenersi scrupolosamente al quesito e, anzi, in caso contrario, è questo il modo più semplice per contestare la perizia.
Tuttavia, di fronte ad un quesito “generico” del tipo “provveda il CTU ad accertare il confine fra i fondi”, c’è poco da dire e ti può capitare a) trovi un CTU che conosce la materia e i vari aspetti connessi; b) trovi un CTU che NON conosce la materia, ma si affida ad un ausiliario competente; c) trovi CTU e/o ausiliario che non conoscono la materia e lì possono essere guai
Non è detto che il Giudice prenda sempre per buono quello che scrive i CTU, ma è il suo esperto, i suoi occhi sul campo e nella stragrande maggioranza dei casi lo farà.
Mi piacerebbe sapere da Gianni e Sergio se, di fronte alle loro corpose osservazioni, il CTU del caso è stato almeno chiamato a chiarimenti dal Giudice.
Un saluto.

Ciao Mirko,
sì, Nino ha ragione da un punto di vista strettamente giuridico (lui è un grande conoscitore della legislazione tecnica), ma hai ragione anche tu quando dici che il Giudice spesso dà al CTU un quesito del tutto inappropriato, cioè: Determini il CTU il confine tra il fondo A e il fondo B.

Perché dico che questo quesito è inappropriato?

Perché il confine lo deve determinare il Gudice, non il CTU.

Quest’ultimo, come dice Nino, deve servirgli soltanto per avere maggiori elementi decisionali a disposizione. Purtroppo la realtà non è questa e, anzi, proprio per il quesito inappropriato di cui sopra, succede che:

  1. Il CTU si sente investito del ruolo di decisore e quindi sottopone al Giudice direttamene la posizione del confine.

  2. Il Gudice sposa passivamente la conclusione del CTU e la tramuta in sentenza.

Sto seguendo due cause di una certa importanza già al secondo grado di giudizio, in cui i CTU di primo grado si sono dimostrati del tutto incompetenti in tema di confini, sbagliando clamorosamente, eppure il giudice di primo grado non ha fatto una piega e ha sentenziato in base alla loro relazione. A nulla sono servite le osservazioni dei CTP (non ero io in primo grado ma altri colleghi), anche se, ad onor del vero, questi CTP (e gli avvocati di parte) non hanno saputo mettere in debita evidenza gli errori macroscopici dei CTU.

Ma se ci pensi, per il Giudice è del tutto naturale sposare la tesi del CTU, perché è quello è il SUO consulente, mentre i CTP vengono visti (giustamente) come quelli che vogliono portare la sentenza a loro favore.

Io però, da CTP, in questi casi (CTU palesemente incompetente) ho sperimentato alcune azioni con le quali riesco a fare breccia nella valutazione del Giudice circa la fallacità del suo CTU. È un discorso un po’ lungo da scriverlo in questo momento, ma se la discussione vi interessa, ci torno volentieri.

Ciao, Gianni e ciao, Mirko,
quello che mi è capitato è che sono incappato in una questione di confinanza stabilita da un architetto testa di cazzo, nominato CTU dal tribunale di Agrigento, il quale non ci capiva niente di diritto e nemmeno di topografia e in primo grado persi, ma vinsi in secondo. Si era trattato di una mascalzonata di un avvocato di Agrigento volta a turlupinarmi circa 100.000 € e da un geometra locale che aveva la testa adatta solo per consumare shampoo, uscito da un diplomificio a pagamento, egli fece una relazione contro di me senza nè testa e nè coda che faceva abbaiare i cani per gli errori di grammatica e per il disegno tecnico. Se le parti chiedono al giudice di tracciare il confine in base a mail confine mappe catastali , puoi trovare un bagaglio di esempi nel libro di Gianni; comunque le parti prima che cominci il processo devono presentare in tribunale le prove e soprattutto dimostrare di essere proprietari dei rispettivi fondi, con la continuità di possesso in capo a se stessi e ai propri danti causa fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario che si perfeziona complesivaamente in venti anni. Tieni presente che nulla valgono gli atti amministrativi: come la dichiarazione di successione o la nota di trascrizione oppure le mappe catastali. Di solito i giudici chiedono al CTU di determinare il confine in base agli atti di causa e questa è la cazzata più grossa, perchè le cause delle deformazioni di un confine possono dipendere da moltissimi fattori legati nello spazio di tempo che va dalla data in cui il confine è diventato incerto fino a quando si inizia il processo, in tal caso si potrebbe configurare il tacito consenso della deformazione del confine. Altro aspetto assume il caso in cui tra due fondi vi è una recinzione per opera dell’ uomo, perchè si può eccepire se non sia termiata e non sia trascorso un anno dal suo inizio con una cosiddetta azione di nuova opera come disciplina l’ art. 1171 c.c., ma ci sono tani altri casi. Cordiliatà

Ciao, direi che sul tema la pensiamo sostanzialmente allo stesso modo.

Gianni, riguardo all’inadeguatezza di un quesito come quello riportato, Ti assicuro che però è aderente alla prassi (il testo l’ho preso da un incarico affidatomi anni fa ed è coerente con un altro che affronterò a breve).

La CTU è uno strumento di supporto indispensabile al Magistrato per poter avere tutti gli elementi necessari a decidere secondo equità e giustizia, sulla base di un quesito.

Va anche ammesso che ci sono CTU capaci e sono la maggioranza. Ricordo il caso di un collega che, chiamato dal confinante del mio cliente, aveva messo in discussione una situazione per me palesemente corretta, dando il via ad una dispendiosa causa civile. Ebbene, ho avuto la “fortuna” di trovare un CTU di esperienza che si è avvalso di un Ausiliario capace che ha letteralmente smontato il castello messo in piedi dal collega di controparte.

Ciò che non va bene è che si debba avere “fortuna” o “sfortuna”. Il cittadino che si rivolge alla magistratura per ragioni di giustizia deve avere la certezza di poter contare su tecnici, prima di tutto imparziali (e ci mancherebbe altro!) ma anche capaci e preparati.

Gianni, a mio giudizio, sarebbe molto costruttivo se potessi tornare sul tema delle azioni da tenere nei casi di fallacità di una CTU. Te ne sarei davvero grato.

Un saluto

Per Nino, complimenti anche per come esponi i temi. Il riferimento al “geometra testa di shampoo, uscito dal diplomificio a pagamento” è da conservare nei libri di antologia!

Ciao Mirko,
allora, queste sono le azioni di cui ho constatato l’efficacia nelle cause legali in cui opero come CTP per prevenire o contrastare le CTU incompetenti. Naturalmente parlo sempre di casi in cui non sussistono altri mezzi di prova (ai sensi dell’art. 950 c.c.) oppure quando tali mezzi di prova sono labili e del tutto contestabili dalle parti.

  1. Se la causa è in fase di instaurazione, sia che il mio committente sia l’attore che il convenuto, faccio allegare fin da subito alla prima memoria dell’avvocato la mia relazione sulla ricostruzione del confine. Questo fa sì che, allorché il Giudice nomina il CTU, quest’ultimo si trova già la mia ricostruzione del confine sviluppata secondo la dottrina tenica in materia. E quando il CTU legge la mia relazione, con tanto di capitolo iniziale dedicato proprio alla dottrina tecnica (vedi punto che segue), si guarda bene di partire per la tangente con una sua metodologia fai-da-te.

  2. Sia nel caso di cui sopra (causa che sta giusto iniziando) che quando presento la mia relazione CTP quali osservazioni alla CTU fai-da-te, inserisco quale primo capitolo la descrizione dell’ampia dottrina tecnica formatisi in Italia da 40 anni ad oggi. Questo capitolo (e i relativi allegati) lo trovi qui sul sito www.topgeometri.it al menù RISORSE GRATUITE | Perizie e Relazioni CTU / CTP, ma per comodità ti riporto qui i link:

Dottrina_Tecnica_Riconfinazioni.pdf

Corsi_Riconfinazioni.pdf

Perdita_precisione_mappe_catastali.pdf

  1. Nel caso qui sopra (io che espongo le mie osservazioni al CTU), se vedo che: a) lui non le riporta completamente e/o correttamente al Giudice, oppure b) il Giudice sembra non considerarle per niente (come dicevamo nei post precedenti); allora chiedo all’avvocato di richiedere al giudice un’udienza in contradditorio tra me e il CTU. A quel punto, quando il Giudice ce l’ho di fronte è molto più probabile che io riesca a fargli ascoltare le mie ragioni e a dimostrargli la fallacità dell’operato del CTU.

Naturalmente non è detto che quanto sopra sia sempre risolutivo, ma sicuramente sono delle armi da utilizzare.

P.S. mi sono permesso di cambiare il titolo del topic visto che la discussione, più che sulla topografia generale, si è sviluppata sulle cause di confini.

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
Email: gianni.rossi@topgeometri.it
www.topgeometri.it

Ciao a tutti,
penso che ci sia ancora da discutere sul CTU e sulla sua funzione, perchè certi CTU si iscrivono all’ albo perchè lavorano poco e sono quelli pericolosi testardi che non si può escludere che si facciano pagare da una delle parti per farla vincere.
In un procedimento giudiziario a Palermo mi è capitato un CTU che parteggiava per la parte che aveva torto. Allora si era trattato dell’ ammaloramento di di un tubo di scarico di un WC che versava perdite su una parete dell’ appartamento sottstante formando un triangolo di umidità che si allargava verso il basso in corrispondenza del WC infeeriore e, incredibile a dirsi, fece una relazione secondo cui la perdita derivava dallo scarico del piano inferiore e si era propagata fino al soffitto. Come quelli che credono che il metronotte sia l’ unità di misura del buio. Cordialità

Bellissima questa, Nino, non l’avevo mai sentita, la userò anch’io nelle circostanze che la richiedono.

Ciao Gianni, grazie per il lavoro.
Hai fatto bene a cambiare il titolo, perché l’argomento in discussione non è la competenza in topografia, ma proprio quella sulle riconfinazioni in ambito giudiziario (anche se i due aspetti sono ovviamente correlati).
Sul primo punto hai ragione e fai bene. Anzi, se possibile, la relazione la farei inserire all’inizio, fra gli allegati dell’atto di citazione o della comparsa di costituzione. Sinceramente, non avevo mai pensato al fatto che così metti già il CTU in allerta su quale sia il metodo che ritieni corretto. Al netto di trovare il CTU più sprovveduto del Tribunale (caso per fortuna, non frequente), è sicuramente utile.
Sul punto due, avevo già visto negli esempi delle relazioni riportate e, pur concordando con Te, ho sempre dei dubbi sull’efficacia.
Ormai diversi anni fa, il mio primo datore di lavoro (un collega di quelli, come si usa dire, con…il pelo sullo stomaco) mi disse “quando leggono i Legali, scrivi poco e quel poco che scrivi controllalo più volte e, caso mai, accorcialo”. La prima ragione era sicuramente quella di non dare spunti alla controparte di contestare una frase “mal scritta”, ma la seconda, altrettanto vera, è che il Giudice non sempre ha materialmente il tempo per leggere le nostre relazioni in modo completo.
A volte fa fatica a leggere tutto quello che scrive il Suo Consulente (CTU), quindi ne ha ancora meno per i CTP
Ho imparato dalle Due Diligence ad inserire all’inizio un “executive summary” (anche se io lo chiamo più umilmente “riassunto”) proprio per focalizzare subito al Giudice gli aspetti rilevanti. Come dire…Caro Giudice, la situazione è questa…se vuoi approfondire vai alla tal pagina, ecc.
Beninteso, apprezzo e concordo sul buon lavoro delle relazioni, ma pongo anche il tema dell’attenzione prestata da chi legge.
Sul terzo punto, fai bene ma non è sempre facile che il Giudice chiami a chiarimenti il proprio Consulente. Se ci riesci, vista la Tua competenza, in quei casi il CTU rischia di essere “fatto a pezzi”.
Come CTU mi è capitato di essere chiamato per un incarico di natura estimativa. Ti dirò, ci sono andato anche volentieri per ragioni opposte a quelle di cui scriviamo ora. Ho voluto proprio spiegare davanti al Giudice e agli Avvocati, l’importanza di avere basi oggettive, scientifiche e la necessità di attenersi a metodi comprovati, quali la multicomparazione (MCA, Market Comparison Approach) con comparabili veri, piuttosto che seguire comparabili “farlocchi” come le offerte di vendita o, peggio ancora, borsini immobiliari omnicomprensivi.
Ma qui entriamo in un altro argomento e mi fermo.
Grazie per il prezioso aiuto.

Ciao Mirko,
ok, concentriamoci sul secondo punto per il quale nutri, comprensibilmente, questi dubbi:

Hai ragione nel dire che il Giudice spesso tende a “sorvolare” sulle relazioni dei CTP. Ma non perché non abbia il tempo di leggerle, ci mancherebbe, è suo dovere leggere tutti gli atti di causa e il tempo dovrebbe trovarlo. No, non è il tempo che gli manca, ma la volontà e la motivazione. Se lui stesso parte dando come quesito al CTU: Determini il CTU il confine tra il fondo A e il fondo B, è evidente che ha già in animo di adottare la decisione che gli sottopone il CTU. A quel punto cosa vuoi che gli interessi leggere pagine e pagine di osservazioni dei CTP che, giustamente, considera falsate dall’interesse di parte.

Tuttavia ti assicuro che il richiamo alla dottrina tecnica (sempre in presenza di una CTU fai-da-te) può essere efficace. Nel documento Dottrina_Tecnica_Riconfinazioni.pdf mi sono limitato a riportare il capitolo in cui descrivo la dottrina, ma subito dopo parto con questa frase:

Verifica della ricostruzione del confine svolta dal CTU

Dopo un’attenta disamina della ricostruzione del confine svolta dal CTU, il sottoscritto ritiene la stessa gravemente errata per non aver minimamente seguito nessuno dei criteri, metodi e procedure dettati dalla dottrina tecnica descritta al precedente capitolo 1. In particolare si sono rilevate le gravi carenze ed errate procedure descritte di seguito…

Ti assicuro che, se anche il Giudice salta a piè pari il capitolo sulla dottrina tecnica, è molto probabile che questa frase la legga. Primo perché il titolo lo attrae (Verifica della ricostruzione del confine svolta dal CTU), secondo perché, come dici tu, è una frase di poche righe che gli instilla un dubbio atroce, quello di essersi affidato ad un CTU incompetente, con l’inevitabile danno per la sua immagine professionale nel caso in cui la lite approdi ai gradi successivi.

Poi, certo, tutto questo può non bastare perché trovi il Giudice che se ne frega di tutto ciò che scrivono i CTP a tira dritto per la sua strada. Ma allora, a detta degli avvocati con cui lavoro io, questo suo comportamento può già costituire una giusta causa per vedersi accolto il ricorso in appello. Penso pertanto che questa impostazione possa rivelarsi utile in ogni caso.

Ottimo il tuo suggerimento sull’inserimento del sommario all’inizio della relazione, non ci avevo pensato. Mettendolo, Il Giudice vede fin da subito il punto di cui sopra e, incuriosito come dovrebbe essere, legge quella frase. E se la legge, siamo a cavallo.

Ciao, è vero quello che scrivi.
Forse mi sono espresso troppo frettolosamente: il Giudice legge sempre e attentamente tutti i documenti, ma credo sia umanamente “tollerabile” che la sua attenzione sia maggiore verso gli atti e le memorie dei Legali (che è spesso tantissimo materiale), rispetto alle relazione dei Tenici.
Il momento del deposito di una CTU è però un momento topico, in cui i Consulenti Tecnici diventano maggiormente rilevanti e dove è fondamentale riportare tutto, nel modo migliore e più chiaro possibile.

Una frase come quella che hai scritto, non sfugge sicuramente al Magistrato che sarà portato a cercare di capire i motivi per cui il lavoro del Suo Esperto viene contestato…

Ritornando all’argomento iniziale (Albo CTU), sono curioso di capire come si evolverà la situazione.

Ciao, Gianni,
in merito al CTU ritengo utile riportare su questo forum i contenuti dell’ art.61 del codice di procedura civile e di quello dell’ art. 191 comma 2. Cordialità.

Ciao Nino.

Li pubblico senz’altro. Senza che me li cerchi io, riesci a mandarmi tu questi testi, oppure dirmi dove li trovo velocemente?

Ciao, Gianni,
sono nel codice di procedura civile, li puoi scaricare d internet. Cordialità.

Li riporto io (non sono così esperto in materia giudiziaria ed ero curioso di sapere cosa dicevano).
Sono però semplicemente le norme per la nomina del CTU. E’ corretto Nino?

Art. 61.(Consulente tecnico)**

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu’ consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Art. 191.(Nomina del consulente tecnico)**

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire (1).

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Ciao, Mirko,
è esatto, sono le norme per la nomina, al di là di ciò, ho voluto che si pubblicassero quegli articoli per togliere che dalla testa di taluni tecnici ( che hanno la testa per consumare shampoo) che credono di essere picccoli giudici, per riflettervi sopra e per evidenziare che, solitamente, avvocati furbi nell’ atto di citazione in prima udienza, non presentano le prove come impone l’art. 2697 c.c. e chiedono al giudice di accertare le eventuali fesserie che dicono rtramite CTU per attirare l’ avversario nel loro campo e batterlo anche se hanno torto. Inoltre è bene che si diffonda che la consulenza tecnica di ufficio non costituisce prova , ma e solo un indizio. La nomina del CTU può essere riscusata eprimendo al giudice i motivi. Cordialità