Ciao, a quanto leggo è stato recentemente approvato il Decreto che disciplina la formazione e la tenuta dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e che specifica chiaramente come i periti debbano essere “dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse*”.
Molte volte si è dibattuto sulla necessità di poter disporre di Consulenti preparati nella materia specifica del quesito, soprattutto in ambito di accertamento confini.
Il Decreto specifica anche le modalità con cui debba essere dimostrata questa competenza:
A) “Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo”
oppure
B) “In mancanza di tale requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:*
- possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato” .
Nel primo caso (esperienza > 5 anni), mi chiedo cosa in concreto potrà cambiare rispetto all’attualità, vista la difficoltà di smentire o comprovare la competenza.
Nel secondo caso, invece, non sono a conoscenza di come possa essere dimostrate le 2 su 3 richieste, riguardo all’ambito delle riconfinazioni.
Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi a colmare questa mia ignoranza o comunque esprimere il suo punto di vista.
Un saluto.