Buongiorno, vorrei chiedere un parere tecnico su un intervento avvenuto negli anni '90 (non ho la data esatta) riguardante l’ampliamento di un sentiero agricolo situato al confine tra due terreni. Il proprietario di uno dei terreni ha allargato il sentiero, rendendolo transitabile per mezzi agricoli, e, per farlo, ha rimosso parte della ripa adiacente, aumentando notevolmente la pendenza fino a quasi verticalizzarla.
Vorrei sapere se tali lavori avrebbero dovuto essere autorizzati dall’ufficio tecnico comunale e se la modifica del sentiero avrebbe dovuto essere registrata presso il catasto terreni.
In assenza di autorizzazione o registrazione, quali sarebbero le possibili conseguenze amministrative o legali?
Grazie per l’attenzione
Ciao, Enrico, se il sentiero è stato allargato sul terreno di sua proprietà ed è privato il comune non c’ entra, la verticalizzazione della scarpata se non è alta necessita di un muretto di contenimento, puoi dirmi se il sentiero ha un nome in mappa, come è disegnato e se collega altre proprietà?
Ciao Nino, grazie per il riscontro. Sulla proprietà del terreno sono in corso gli accertamenti per determinare esattamente il confine tra le due proprietà. Il sentiero non ha nome, corre parallelo al confine ed è utilizzato per raggiungere uno spiazzo all’estremità della stessa proprietà. E’ stato allargato ai tempi per permettere il passaggio di trattori/mezzi agricoli. L’altezza della ripa (da indagare se di proprietà del terreno inferiore o più facilmente di proprietà del terreno superiore) è di circa 3 metri e non ha nessun muretto di contenimento. Allego la mappa del catasto con indicato in rosso il sentiero
Ciao, Enrico,
la scarpata fa parte del sentiero quindi appartiene al proprietario del fondo su cui ha sedime. Nel tuo caso ritengo che il proprietario della stradella debba fare un muretto di contenimento allo scopo di non arrecare danni al fondo del vicino, in tal caso lo puoi ottenere amichevolmente o in giudizio. La mappa catastale non c’ entra, essa ha lo scopo di indirizzo territoriale e fiscale dei vari fondi .e appartiene allo Stato, è come i numeri civici delle case.
Ciao Nino, la mappa era al posto del disegno dello stradello. Però devo dirti che non mi è chiaro perchè affermi che la scarpata fa parte del sentiero.
Ciao, Enrico,
nella costruzione di strade o di sentieri la cosiddetta area di occupazione comprende le scarpate che servono per evitare smottamenti di terreno sulla strada o sul sentiero; nel tuo caso o ritengo che sia bene fargli costruire un muretto di contenimento per evitare eventuali smottamenti sul sentiero in quanto potrebbe pretendere la costruzione di un’ altra scarpata sul fondo del vicino esperendo in tribunale una azione di danno temuto - art. 1172 c.c…
Ciao Nino, scusami ma non riesco a capire. Probabilmente, ma stiamo facendo le verifiche, la particella catastale che comprende la proprietà del terreno superiore comprende anche la ripa fino allo stradello.
O forse tu mi vuoi dire che, indipendentemente dalle misure catastali la ripa è sempre di proprietà del terreno inferiore?
La scarpata non è stata costruita per evitare smottamenti, è naturale La parte inferiore (dov’è lo stradello) e la parte superiore (giardino condominiale) sono due “terrazzamenti” del piano inclinato (la scarpata) della collina.
Scusami se non sono stato molto chiaro nelle spiegazioni ma non mi è semplice descrivere
Ciao, Enrico,
il confine tra due fondi non si desume dalle mappe catastali perchè non sono probatorie, ma dalla realtà, dove si esercitano i diritti reali sulle cose, il confine del fondo più alto corrisponde con il ciglio superiore della scarpata. L’ art. 8 della legge fondante del catasto n. 3682 del 1° marzo 1886 riporta: *Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella legislazione civile, tale legge non venne emanata. Non esiste una norma che imponga di determinare un confine in base a mappe catastali, l’ azione di regolamento di confine in giudizio si fa valere secondo il dispositivo dell’ art. 950 del c.c…
Ciao Nino,
quindi, se ben capisco, c’è una norma o un uso che dice che il confine del fondo più alto corrisponde con il ciglio superiore della scarpata. Puoi darmi un riferimento? Lo chiedo perchè l’amministratore del condominio ha incaricato un geometra a determinare i confini e il geometra lo sta facendo sulla base della particella catastale e l’art. 950c.c. da te citato prevede in ultima istanza di utilizzare la mappa catastale
Ciao, Enrico,
tutte le strade o le stradelle sono composte da un’ area di base che corrisponde alla proiezione sul piano orizzontale del piano di scorrimento, o di calpestio più quella delle delle scarpate, e delle cunette se ci sono. Siccome nel nostro ordinamento giuridico esiste l’ istituto del tempus regit actum, per cui se uno dei confinanti non ha esperito l’ azione di nuova opera entro un anno poi non può fare nulla o ( art. 1171 c.c.) quindi imponi al proprietario della stradella di fare un muretto di contenimento, o in linea amichevole o in giudizio esperendo l’ azione di danno temuto.
Nino, grazie.
I costo sostenuti dal condominio per rimuovere un paio di alberi posti sul confine superiore e franati sullo stradello oltre al taglio di altri alberi posizionati sul confine superiore fatto per mettere in sicurezza il terreno di sotto, dovrebbero essere rimborsati dal proprietario dello stradello?
Non potete fare più nulla perchè il fatto risale al 1990, se non ho capito male, tuttavia se ritenete che sia necessario un muretto di contenimento potere imporglielo
lo stradello è degli anni 90, la frana e i costi sono di questa primavera
Se la frana è stata causata dal fatto che ha tolto la scarpata, potete imporgli il ripristino della scarpata e l a ripiantumazione degli alberi prima che sia trascorso un anno. La mappa catastale non c’ entra perchè non è franata
riteniamo che causa o concausa della frana sia l’aumento della pendenza della ripa dovuta agli scavi per allargare lo stradello. la frase sulla mappa non l’ho capita
La frana non è avvenuta sulla mappa, essa ha la funzione di disegno di indirizzo territoriale delle particelle che contiene per la perequazione dell’ imposta fondiaria a scopo fiscale ( art. 1 della legge 3682 del 1886 dopo l’ Unità d’Italia)