Ampliamento villetta più dèpendance

Gianni buongiorno,
dall’immagine risulta che la villetta con dependance (particella 369) è stata realizzata utilizzando le superfici asservite delle particelle 26, 27, 28, 29, 161, 248 e 369.

Ultimamente la zona è divenuta edificabile, ma solo per quanto riguarda la particella 161, e precisamente per una porzione di 1.482 mq. La restante parte è rimasta in zona agricola. La superficie totale della particella 161 è di 2.214 mq.

Mi chiedevo: posso utilizzare questa porzione edificabile per ampliare la villetta, ovvero i fabbricati esistenti sulla particella 369?

Dai miei calcoli, con un indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,09, dalla porzione edificabile della particella 161 (1.482 mq), si potrebbe ricavare una superficie utile di circa 133 mq, che potrebbe essere trasferita sulla particella 369.

Tuttavia, considerando che in passato la superficie della particella 161 era stata già utilizzata per la costruzione della villetta quando era ancora in zona agricola**, mi chiedo: devo sottrarre questa quota già utilizzata?

Applicando l’indice agricolo (0,009) alla superficie totale della particella 161 (2.214 mq), ottengo una superficie teoricamente già sfruttata pari a 19,926 mq.
Pertanto, se tolgo questa dal totale edificabile attuale (133 mq), resterebbe una disponibilità residua di circa 113 mq. Per ultimo sulla particella 29 esisteva un fabbricato rurale di 261 mq. Adesso è censito al catasto terreni come fabbricato diruto ma di fatto sui luoghi non è rimasto nulla. Potrei sfruttare la superficie catastale e comprovare l’esistenza del fabbricato con l’aerofotogrammetria IGM. Grazie.
Sanatoria.pdf (214,4 KB)

Buongiorno Rosario
quanto scrivo non può essere generalizzato in quanto ogni Piano Regolatore / PUC ha delle proprie norme di attuazione, per cui occorre sempre verificare presso il comune ove è sito l’immobile.

In linea generale, allor quando si redige un PUC il tutto viene cristallizzato alla data di approvazione del piano stesso. Per cui se un’area che prima era agricola viene portata ad essere una zona edificabile con suoi indici fondiari e territoriali questi indici sono da applicare solo ed esclusivamente per quanto riguarda la particella interessata e senza apportare alcuna decurtazione per volumetrie esistenti le quali già sono state considerate nel computo dell’edificato.

Viceversa, se oltre alla volumetria ricadente in area edificabile (quindi con volumetria pura ex novo) hai bisogno di utilizzare anche la volumetria della zona agricola (0.009) allora per questa “ulteriore” volumetria devi tener conto della volumetria esistente in precedenza realizzata già su area agricola.

Saluti

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Fausto, buongiorno. Ti ringrazio. Proprio questa mattina ho chiesto al tecnico del Comune la possibilità di utilizzare, come superficie asservente, una particella che si trova in altra zona del territorio comunale — quindi non confinante e posta anche a una certa distanza — a favore della particella su cui dovrà essere costruita una villetta. L’importante, secondo quanto riferito, è che la particella destinata a fungere da superficie asservente si trovi nello stesso Comune e, ovviamente, nella stessa zona omogenea, ovvero in zona agricola. Non ho però chiesto il riferimento all’articolo di legge che disciplina questo particolare caso. Ovviamente tutto legato al piano regolatore del comune interessato. Saluti

Sentenze Consiglio di Stato per adiacenza / prossimità terreni

AGGIUNGO
Il significato di “adiacenza” dei fondi ai fini dell’asservimento
del Prof. Avv. Enrico Michetti
Gazzetta Amministrativa Numero 1 - 2011

OPPURE TAR
Cessione di cubatura: esclusa in caso di aree disomogenee
di Mario Petrulli - 25.02.25 - EdilTecnico

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Alberto buonasera. Grazie per le tue informazioni. Ora leggo i tuoi allegati. Saluti