Relativamente alla discussione apertasi durante il corso “Pregeo base e avanzato” di questi giorni, e relativa alla comunicazione postuma di annullamento di un atto di aggiornamento da parte dell’AdE la quale cita la Circ. 3 del 16.10.2009, ho approfondito il tema con la lettura della circolare 3/2009 e della 30 del 29.12.2014 che pareva essere più esplicita, al punto “4.4 Riposizionamento del fabbricato” in ordine alle motivazioni della sospensione.
Ebbene, la Circolare 3/2009, nell’Art. 8 “Controlli effettuati dall’Ufficio dopo la registrazione negli archivi del catasto e riconsegna degli atti di aggiornamento approvati”, dispone le modalità di intervento dell’Agenzia quando “l’atto di aggiornamento risulta incompleto o non correttamente redatto, ma ha superato i controlli automatici implementati ed è stato comunque approvato e registrato.” Dispone quindi che l’Ufficio debba provvedere “ 1) al ripristino, negli atti catastali cartografici e censuari, della situazione precedente all’aggiornamento ed all’apposizione, alle particelle interessate, della seguente annotazione di stadio: “Atto di aggiornamento prot… presentato in data…, non registrato in quanto non conforme alle disposizioni vigenti”; 2) alla notifica, al tecnico redattore ed alle parti interessate, del ripristino della situazione precedente l’approvazione, evidenziandone le cause.
E’ evidente quindi che la Circolare 3/2009 non entra in questioni di merito che restano in capo al tecnico, ma ne definisce esclusivamente le modalità operative in caso di un atto non correttamente redatto. Per tale motivo l’Agenzia notifica ai sensi della Circ. 3/2009 anziché la 30/2014 che genericamente parla di riposizionamento del fabbricato assimilandola, esclusivamente dal punto di vista cartografico e non dal punto di vista civilistico o edilizio-urbanistico, alla demolizione e riposizionamento dello stesso.
Per il resto, con relazione al merito dell’annullamento, ovviamente ci sarebbe da discuterne, ma anche qui appare evidente che si tratta di un atteggiamento dettato dalla cautela e dalla nota rigidità normativa che gli uffici utilizzano a sostegno del proprio operato.
Non capisco infatti, riferendomi proprio al caso del riposizionamento di un fabbricato senza una reale demolizione, quando vengono condotte misure strumentali che si appoggiano ai confini del reali del lotto per quale motivo le stesse debbano essere considerate ausiliarie a quelle effettuate con appoggio ai PF quando, senza tema di mentita, ogni tecnico di buonsenso attribuisce un peso preponderante agli elementi di prossimità all’oggetto del rilievo che spesso esprimono anche una condizione di esercizio del diritto reale sulla proprietà.
Buon lavoro a tutti.