Norme giuridiche sull’azione di regolamento di confini (a cura di Nino Lo Bello)

Buongiorno Nino e buon Santo Stefano.

Ti rispondo brevemente chiedendo scusa a Gianni e a tutti i partecipanti perché in questa discussione sono andato fuori argomento.

Liberissimo di definire la mappa mai probatoria.
Ma se il giudice (o le parti) decidono di ricorrere allo specifico ambito dell’articolo 950 terzo comma, la mappa diventa un documento “facente funzione” probatoria e mi sembra una distinzione irrilevante.

Se ho dato l’impressione di attribuire al tecnico topografo l’unica competenza in materia di mappe catastali ho sbagliato e chiedo scusa. In Italia tale figura professionale non esiste e non è normata come in altri paesi, quindi evidentemente inutile per legge.
Se poi il giudice o le parti vogliono fare a meno di consulenti, tecnici vari o magari di affidarsi ad un fornaio (massimo rispetto per la categoria), niente da eccepire.

Se capisco bene, quello che mi indichi temo sia un classico esempio di “eterogenesi dei fini” del nostro sistema giudiziario civile.
Essendo la mappa imprecisa ed inaffidabile, ci si affida al meno preciso ed affidabile dei dati che il catasto offre: la superficie nominale. Che è un dato meramente fiscale: non è una superficie reale (era calcolata con metodi grafici partendo dal disegno della mappa d’impianto), non è una superficie grafica (veniva poi compensata sul totale della superficie del foglio), e anche a volergli dare un applicazione numerica confrontandola con quella reale rilevabile, bisognerebbe stabilire con certezza che tutti i confini della particella sono rimasti invariati dall’impianto (che comunque, per definizione, erano limiti di possesso e non confini di proprietà o peggio grossolani limiti di coltivazione).

Cordialità
Roberto