un saluto a tuti,
Sulla discussione in oggetto, purtroppo, concordo con quanto evidenziato dai colleghi.
Il problema è che, sempre più spesso, la questione dei confini viene considerata dai Giudici come un tema di secondaria importanza, quasi una perdita di tempo. Di conseguenza, la determinazione del confine viene demandata al CTU mediante la formulazione di quesiti del tipo: “Determini il CTU il confine tra i fondi”.
Analogo atteggiamento si riscontra talvolta anche da parte degli Avvocati, che propongono tale formulazione oppure non si oppongono alla stessa.
A tal riguardo, ritengo opportuno ricordare, anzitutto a noi tecnici, che il CTU deve ricostruire, descrivere e valutare gli elementi tecnici, mentre il Giudice resta il soggetto deputato a decidere il confine, attenendosi a quanto previsto dall’art. 950 c.c.
Uno dei punti centrali è quindi la corretta formulazione del quesito.
A mio parere, il quesito non dovrebbe demandare al CTU di “determinare il confine”, poiché questa è una statuizione che compete al Giudice. Dovrebbe invece chiedere al CTU di ricostruire tecnicamente tutti gli elementi utili, affinché sia poi il Giudice a decidere.
L’art. 950 c.c. è, sul punto, molto chiaro: il confine è stabilito giudizialmente; ogni mezzo di prova è ammesso; le mappe catastali rilevano solo in mancanza di altri elementi. Anche la Cassazione ribadisce che il Giudice deve prima valutare titoli, elementi storici, stato dei luoghi, segni di possesso e ogni altro mezzo di prova, ricorrendo alle mappe catastali solo in via residuale e sussidiaria.
A mio parere, un possibile quesito correttamente formulato potrebbe essere il seguente:
“Il CTU, esaminati gli atti di causa, i titoli di provenienza delle parti, gli eventuali frazionamenti, tipi mappali, atti catastali, documentazione tecnica, aerofotogrammetrie, rilievi storici, elementi materiali presenti sui luoghi, segni di possesso, manufatti, recinzioni, termini lapidei, fossi, muri, siepi, strade, coltivazioni e ogni altro elemento utile, provveda a:
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descrivere lo stato attuale dei luoghi, con rilievo planimetrico e restituzione grafica dei fondi oggetto di causa;
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ricostruire la provenienza e l’evoluzione tecnico-documentale dei fondi, evidenziando eventuali variazioni catastali, frazionamenti, sovrapposizioni, incongruenze o difformità tra titoli, mappe e stato dei luoghi;
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individuare e rappresentare graficamente le diverse possibili linee di confine desumibili dai vari elementi acquisiti, distinguendo espressamente:
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il confine risultante dai titoli di proprietà;
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il confine risultante da eventuali frazionamenti o atti tecnici allegati ai titoli;
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il confine risultante dallo stato dei luoghi e dai segni materiali esistenti;
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il confine eventualmente risultante da elementi storici, possessori o documentali;
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il confine risultante dalle mappe catastali;
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indicare, per ciascuna delle predette ipotesi, il grado di attendibilità tecnica, precisando le ragioni delle eventuali divergenze tra titoli, stato dei luoghi e risultanze catastali;
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predisporre elaborati grafici distinti e sovrapponibili, idonei a consentire al Giudice la comparazione tra le diverse risultanze tecniche.”
Una formulazione di questo tipo avrebbe il pregio di obbligare il Giudice e le parti in causa a verificare tutti gli elementi disponibili prima di giungere alla determinazione del confine, evitando che tale decisione venga impropriamente rimessa al solo CTU.
Cordialmente.