Atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale n. 701/1994 per le particelle: AAA BBB – CCC

Gianni buonasera. Riguardo all’atto di aggiornamento non conforme all’art.1, comma 8, si intende che il tecnico incaricato del frazionamento potrebbe omettere la firma di uno dei comproprietari. Questa omissione potrebbe essere rettificata al momento della voltura catastale, quando la particella viene venduta. Tutto ciò presuppone naturalmente che il comproprietario che non ha firmato concordi e accetti che il frazionamento sia stato eseguito correttamente? Recentemente, ho sollevato un argomento riguardante il frazionamento in zona F9. Ho spiegato che il tecnico incaricato non ha richiesto la firma della lettera d’incarico da parte di uno dei comproprietari. Questa azione è stata eseguita senza alcun preavviso o comunicazione.

L’art. 1 comma 8 del DM 701/94 richiede che tutti i titolari di diritti reali di un immobile nel momento in cui si proceda alla presentazione di un TF o TM debbano sottoscrivere l’atto di aggiornamento catastale.

Nel caso in cui qualcuno non può sottoscrivere tale atto di aggiornamento il tecnico all’uopo incaricato ne chiarisce il motivo nella lettera di incarico, dichiarando anche se vi sono contenziosi in atto tra i vari titolari di diritti.

Nel caso in cui anche uno solo degli aventi diritto non sottoscrive l’atto di aggiornamento catastale, nel file Pregeo che il tecnico redige (e poi trasmette al catasto) si deve inserire l’opzione delle c.d. FM (firme mancanti).

Con questa opzione delle FM il tecnico seleziona per quali particelle occorre che venga inserita d’ufficio l’annotazione “atto non conforme all’art. 1 comma 8 D.M. 701/94”, proprio per rendere pubblica tale siffatta situazione.

La mancanza di sottoscrizione ritengo che NON sia “sanabile” a posteriori e nè tanto meno con la presentazione della relativa voltura catastale che serve, quest’ultima, solo per il cambio dell’intestazione catastale a seguito di un valido titolo traslativo.

Non è sanabile - secondo me - anche perchè NON C’E’ la necessità di dover sanare un adempimento tecnico ormai passato (la mancanza delle firme) anche perchè il rogito notarile di divisione, donazione, compravendita etc, etc può essere tranquillamente essere stipulato in quanto a nulla rileva l’annotazione di cui innanzi.

Quanto sopra naturalmente se tutti gli aventi diritti sono d’accordo alla stipula del rogito.

Saluti

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Fausto buonasera. Grazie per le tue preziose informazioni. Un caro saluto. Rosario

Buonasera, ogni Catasto a quanto vedo chiedono cose differenti. Da noi in Abruzzo vogliono o lettera di incarico ove si precisa che chi chiede il frazionamento è autorizzato da tutti i contitolari di diritti reali, quindi anche se possessore, aggiungendo che è possessore ultra ventennale. Se non lo è il proprietario ambe due i casi si assume la responsabilità di tutte le azioni Legali e fiscali che possono scaturire a seguito dell’ aggiornamento. in caso contrario se i contitolari sono presenti o firmano tutti o meglio prendersi 100 euro per l’ uscita in sopralluogo e farsi ben glu affari nostri…

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Fabio buongiorno. Grazie per le tue informazioni che arricchiscono la varietà dei casi. Buona giornata

L’ importante è trasferirci le esperienze personali, per arricchire la consapevolezza che molte volte potrebbe non girare per ip verso giusto…:+1::+1:

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Certamente. L’esperienza condivisa da tutti noi costituisce il mezzo principale per acquisire maggiori competenze su diversi aspetti della nostra libera professione.