Cambio consistenza

Salve,nel mio negozio c1 in seguito a modifiche nella planimetria la consistenza passerà da 65 a 75 con aumento della rendita catastale e fino a qui nessun problema,il mio dubbio e che il comune mi chieda la differenza imu,sapete qualcosa a riguardo?40 anni fa il geometra di allora aveva dato quella consistenza (65)

Innanzitutto è importante sapere la data di fine lavori ovvero quella da cui scatta la maggior Rendita; poi si spera che la classe della categoria sia rimasta invariata. Il Comune chiederà la differenza (ultimi 5 anni) se farà le opportune indagini e se trattasi di rettifica della planimetria precedente e non di opere appena concluse.

Salve
devi andare a vedere la categoria catastale C1 per la quale l’ ente fissa una rendita imponibile di IMU, Puoi scaricare da Internet l’ art. 13 del DL 201 del 2011 che ti dà le istruzioni, oppure l’ art. 1 dal comma 740 e seguentiSi della legge . 160 el 2019. Non è il comune che fissa la base imponibile ha solo poteri di fissare l’ aliquota, mi pare fino al 7 per mille della base. Per quanto riguarda l’ accertamento il comune ha tempo di tre anni in contraddittorio in base ai dati catastali, pena la decadenza ( art. 11 del dlgs 504 del 1992)

Salve la maggior rendita scatterà appena verrà inviato l ultimo docfa(sono concatenati vogliono i docfa degli anni passati)la classe rimarrà 11(poi se l agenzia vorrà aumentare)

Non c è nessuna rettifica di planimetrie

La data per variazione completata a volte non basta
Occorre leggere eventuali
Note Relative al Documento e Relazione Tecnica
Osservazioni relative al CLASSAMENTO PROPOSTO

In base alla data dichiarata senza o con sanzioni catastali
per ritardata presentazione della variazione

Inoltre accertare quanto segue
le superfici nette e lorde dichiarate nel modello 1N Parte II
le diverse tipologie dei poligoni
(superfici calcolate in base alle selezioni su planimetria caricata)

Occorre ricordare che nel passato
il classamento era eseguito da personale dell’ufficio catastale
sulla base della planimetria redatta a mano, di norma in scala 1:200
Quindi scala ridotta e precisione grafica soggettiva variabile
A volte presentata prima dell’effettiva ultimazione dei lavori
Quindi con eventuali difformità edilizie interne / esterne

La proposta della rendita catastale del tecnico
incaricato dal committente (intestatario / erede)
in base al DM n° 701 del 19/04/1994
Planimetria di norma in scala 1:200 su supporto digitale
Anche in questo caso la precisione assoluta non esiste
ma sarà migliore del passato (salvo errori, a volte incomprensibili)
La visura catastale riporta due superfici catastali (categorie A e C)

Infine per quanto riguarda TARI del Comune
(non solo IMU in base alla rendita catastale variata / accertata)
si fa riferimento alla superficie calpestabile
diversa da quelle catastali (lorde, nette ed in base a diversi coefficienti)

La superficie potrà essere dichiarata dal possessore dell’immobile
oppure calcolata da personale dell’ufficio comunale

A volte il calcolo del Comune NON è corretto
Risposta (ad interpello) n° 306 del 23/07/2019
Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile,
ai fini del calcolo del tributo TARI.
Articolo 1, commi 645 e 646, della legge n. 147/2013

Si coglie, comunque, l’occasione per rappresentare che, qualora un contribuente riscontrasse errori nei dati catastali dei propri immobili, ed in particolare nel calcolo della superficie catastale, può richiederne la correzione presentando una richiesta di rettifica all’Ufficio Provinciale - Territorio competente, utilizzando, a tal fine, l’apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

Sotto altro profilo, il suddetto comma 647, prevede che: . . .
Tali ultime disposizioni non risultano ancora completamente attuate, considerato anche che, in tema di revisione del catasto, non è stata emanata la relativa norma di attuazione della legge 11 marzo 2014, n., 23 e, quindi, non è stato possibile emanare il Provvedimento del Direttore previsto al secondo periodo del comma 645.

Pertanto, all’attualità, per espressa previsione del più volte richiamato comma 645, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Quanto alle attività di accertamento della TARI, il successivo comma 646, prevede che: “… il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.

Ma la superficie catastale sulla base di dichiarazione di parte
(che potrà sbagliare oppure calcolo formalmente corretto)

La determinazione della superficie tassabile ai fini TARI
Simone Pellegrin - Approfondimento n. 4– 2 febbraio 2023

Ordinanza Corte di Cassazione Civile - Sezione V - 15/09/2021 n. 24866
Ordinanza Corte di Cassazione Civile - Sezione V - 10/02/2022 n. 4245
Corte Suprema di Cassazione - SentenzeWeb

Per completezza sul calcolo superficie catastale

Modelli e istruzioni
Allegato: Tabella per il calcolo della superficie delle unità - xls - xlsx

Con ulteriore presisazione per u.i.u.a destinazione ordinaria
La somma delle superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, ragguagliate con i coefficienti in tabella, entrano nel computo complessivo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie (“A1” + “A2”)
(la superficie “A2” ragguagliata, è presa in considerazione solo ove presente).

D.P.R. n° 138 del 23/03/1998
Allegato C - Criteri per i gruppi “R” e “P” - comma 3
3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.