Cambio destinazione d'uso

Buongiorno a tutti, premesso che sono un Geometra da poco abilitato con ancora poca esperienza su determinati argomenti, volevo chiedere un gentile confronto con altri professionisti.
Mi capita in questi giorni di preparare un cambio di destinazione d’uso richiestomi da un mio cliente per un ufficio (A10) da trasformare in abitazione senza opere edili nel comune di Torino. Chiedendo un confronto con il comune ho ricevuto questa risposta “se il cambio d’uso avviene in assenza di opere edilizie nell’arco di tre anni (prima e dopo il cambio d’uso) e sino a 700 mc di volume dell’immobile è sufficiente presentare una CILA asseverata,
altrimenti l’intervento è soggetto a presentazione di SCIA in Alternativa a PDC ai sensi dell’art. 23 del dpr 380/01”
Aggiornandomi con il nuovo decreto Salva Casa “il mio caso” rientra nella semplificazione di presentare solo una SCIA ma il MUDE nei campi qualificazione nello specifico “tipologia opere” non trovo nulla di coerente con quello che devo fare io.
Vi è capitato qualcosa di simile o avete informazioni utili da potermi dare?
Ringraziando in anticipo per la disponibilità

Trattasi del classico e ripetuto problema di aggiornamento
della modulistica unificata già tanto strombazzato da Matteo Salvini
e continuamente spostato in avanti nel tempo
(insieme al prontuario con il prezziario per la sanatoria . . .)
Prima si prevedeva entro l’anno 2024 . . . poi . . .

Ricordo in particolare un suo intevento il 03/12/2024
https://www.youtube.com/live/d9kp5bujsFM?t=8808s

Ricordo anche la giornata di sole . . .
"https://www.youtube.com/watch?v=37FhD9iSdOk&t=89s

(qui segnalo un problema di riconoscimento del link)
(senza " all’inizio del link si carica solo un’immagine)

Siamo in attesa . . .
"https://www.youtube.com/watch?v=SGcNhdWYW6Y

(stesso problema di riconoscimento del link)

Aggiungo questo link
"https://www.youtube.com/watch?v=L0CfG1rditw

Il mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante è disciplinato dall’art. 23-ter del testo unico edilizia, novellato, come noto, dal cosiddetto “salva-casa”.
Nello specifico trovano applicazione i commi 1-ter e 1-quater per il fatto che il mutamento riguarda il passaggio dalla categoria funzionale direzionale (lett. b)) a quella residenziale (lett. a)).
Si noterà che detto mutamento è sempre consentito per le singole unità immobiliari, fatta eccezione per i primi piani fuori terra e seminterrati in quanto la legge stabilisce una disciplina legislativa regionale che preveda i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità poste al primo piano fuori terra o seminterrato.
Tuttavia, il comma 3, stabilisce che finché le regioni non adeguano la propria legislazione ai principi espresse, questi trovano in ogni caso applicazione diretta.
La modulistica non è ancora stata adeguata, ma questo non può impedire l’applicazione della legge, per cui si utilizza la modulistica esistente facendo rinvio alla relazione nella quale si svolge la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento.
Riguardo al titolo abilitativo edilizio, il comma 1-quinquies prevede sia la SCIA nel caso di mutamento d’uso senza opere.

Ho ricordato altri miei interventi in un canale Telegram (Mastermind Edilizia)

Dl Salva Casa, in un dossier Ance le prime indicazioni di Regioni e Comuni
https://ance.it/2024/11/dl-salva-casa-in-un-dossier-ance-le-prime-indicazioni-di-regioni-e-comuni/

Noto che la Regione Piemonte si è attivata con LR 25/2024
*Con l’art. 1 della LR 25/2024 sono state reintrodotte le lettere a), b) e c) del 1° comma dell’art. 6 della LR 19/1999 con valori e definizioni diverse rispetto a quelle che furono approvate con la Legge Regionale n. 7/2022 e sono state introdotte altre due lettere, c bis) e e bis), sempre finalizzate ad individuare la presenza di variazioni essenziali al progetto approvato:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977; …

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/salva-casa-il-mit-chiarisce-le-regole-di-applicazione