Buongiorno a tutti. Vi sottopongo un problema che pare abbia soluzione più complicata delle Equazioni di Schrodinger. Attorno agli anni 1600, per contrastare il calo della religiosità in talune comunità, l’allora Rettorato di un Santuario (Nord Italia) decide per la costruzione di 7 cappellette (di superficie dai 17 mq a 23 mq) su un sentiero largo circa 2 mt che univa il paese al Santuario (immagino fosse una Via Crucis). Attualmente esistono ancora 5 di queste cappellette, regolarmente manutenute dalla proprietà (nel corso dei secoli). Tali cappellette risultano evidenziate su cartografia che è probabilmente derivata dal Catasto Napoleonico (reperita in Archivio Storico) oltre ad alcuni “tipi” rinvenuti nell’Archivio Storico del Santuario. Un elenco possessori del 1762 (Archivio Storico Comunale, probabilmente un documento del Catasto Sabaudo - non ne sono certo) riporta la proprietà di queste cappellette a Carico del Santuario. Il Catasto Rabbini non tocca queste zone, giungiamo quindi alla “Legge 1° Marzo 1886 n° 3682 detta Legge Messedaglia”, ai rilievi che sono effettuati per la formazione del Catasto Unitario. A questo punto, per farla breve, le cappellette e loro area di pertinenza sono rilevate e riportate sulla mappa di impianto (allego uno stralcio), compariranno anche sui copioni di visura e sulle mappe WEGIS (chissà perché il Catasto mi dice che "sono solo graficismi - le cappellette, non le aree ") ma sono graffate al sentiero sopra menzionato, tutto l’insieme individuato come Strada Vicinale e caricato in partita speciale. Alle cappellette non è attribuita alcuna indicazione (numero o lettera). Nessuno, ha mai effettuato le “contestazioni”. Il risultato è che, alla data odierna, le cappellette non risultano accatastate, A.d.T risponde che “le mappe di impianto sono Vangelo per cui, essendo accorpate a Strada Vicinale l’unica soluzione è accatastare le cappellette a nome del Comune quindi procedere alla vendita al Santuario”. La cosa mi pare un poco assurda; secondo A.d.T. l’elenco possessori ritrovato nell’archivio non è prova sufficiente (sono un poco polemico, non credo che il Buon Dio scenderà sulla Terra per dirimere questa “problematica su beni materiali”). Qualcuno di voi ha qualche idea in merito? da A.d.T non posso aspettarmi granché e le “memorie storiche” stanno purtroppo scomparendo. Grazie. BARTOLO ABRATE - Collegio Geom. Cuneo - bartolo.abrate@gmail.com
Ciao Bartolo,
sono un geometra anziano e sono stato impiegato comunale a S. Giovanni Gemini in provincia di Agrigento. Le mappe catastali non sono affatto Vangelo, esse servono solo come indirizzo territoriale. La strada vicinale non è pubblica serve solo per soddisfare le esigenze dei confinanti, Inoltre il catasto non è probatorio perchè una legge in tal senso non fu emanata, infatti l’ art. 8 della legge fondante 3682 del 1 marzo 1886 testualmente riporta: con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici dell catasto e le riforme che occorressero nella legislaziione civile. Tieni presente che esistono anche le strade vicinali di uso pubblico per le quali i comuni partecipano alle spese di manutenzione in misura del 50% . Se il comune di appartenenza non vi ha fatto alcuna manutenzione, sono private. Quando una strada vicinale scompare i relitti possono essere accorpati ai fondi confinanti. In tal senso si è espressa la Giunta superiore del catasto con una circolare del mese di febbraio di qualche anno fa su richiesta del geometra Carlo Cinelli di Lamporecchio, prov. di Firenze. Il segno grafico a forma di S serve a indicare che cappelle sono pertinenze della strada. Cordialità.
Grazie Nino; il problema più grosso è affrontare il muro di gomma rappresentato da A.d.T. (o funzionari specifici). La strada vicinale (non so perché sia stata chiamata cosi) è un sentiero di circa un paio di mt di ampiezza, probabilmente andava benissimo mettere una doppia linea tratteggiata e niente di più (verosimilmente tutti i fondi circostanti erano in proprietà). Vero ciò che dici in merito alle vicinali; nella fattispecie il Comune interviene sulla manutenzione del sentiero ma non in quella delle cappelle. Il catasto non è probatorio ma nel corso degli anni di attività professionale ho verificato che molti funzionari A.d.T. non hanno ben compreso (il cambio generazionale non sempre ha effetti positivi). La situazione è frutto di un errore/dimenticanza/mancanza di una corretta gestione del patrimonio (a partire però da 200 anni fa ed oltre, non credo che ci si curasse molto della DUE DILIGENCE). Diciamo però che, in casi del genere, basta utilizzare un poco di buon senso (ed accettare le testimonianze che ho portato)
Ciao, Bartolo,
non ho capito se il problema sta sulla stradella oppure sulla cappella, essa appartiene all’ ente ecclesiatico che l’ ha costruita , il comune non c’ entra, perchè la condizione giuridica rientra nelle norme dei Patti lateranensi del 1929, per quanto riguarda il catasto lo sanno anche i gatti che non è probatorio. Devi tener presente che l’ onere della prova della proprietà è in capo all’ ente pubblico ( 2697 c.c.) e deve risultare nell’ elenco delle strade nell’ archivio del comune se asservita al demanio pubblico ( art. 825 c.c.). Tieni presente che nel mappale le strade vicinali vi devono esse scritte. Cordialità.
Ciao Nino. Il problema non è il Comune, delle cappelle non glie ne importa alcunché (Comune piccolo con piccolo bilancio e, soprattutto, l’Amministrazione Comunale sa bene che la proprietà è da ascriversi al Santuario). Il problema è A.d.T. che NON PERMETTE di intestare le cappelle al Santuario per i motivi seguenti: per loro la mappa di impianto è Vangelo, nessuno ha fatto le contestazioni a tempo debito, la documentazione che ho prodotto non è ritenuta valida per dimostrare la proprietà. Purtroppo A.d.T. dimostra cecità e non mi sta fornendo possibile vie di uscita (se non intestare il bene al Comune e procedere alla vendita).
Ciao, Bartolo,
quello che dice la controparte non è vero, perchè i beni di enti religiosi non vennero numerati con particelle catastali e nemmeno possono essere acquistati per usucapione da terzi esse occupano una piccola parte di terreno appartenente prima a privati e poi a Enti religiosi, quindi per potere alienare la cappella è necessario un atto pubbico tra il parroco foraneo protempore del luogo e l’ acquirente, tieni presente che in giudizio la mappa catastale non è probatoria i giudici la snobbano quale elemento residuale in mancanza assoluta di prove, quindi ti basta una testimonianza dell’ arciprete o di un prete ovvero, un sagrestano, oppure una suora o due persone che dicano al giudice che la cappella appartiene a ente religioso da oltre venti anni. Cordialità
Forse se riesci a documentare cronologicamente la storia con elementi oggettivi e grafici e la invii alla
Ponendo il problema che si presenta.
Ovvero vai al Collegio dei Geometri e G.L. del tuo territorio dove sono loro ad aiutarti a confrontarsi con l’Agenzia del Territorio. Eventualmente procedi con il quesito alla Direzione Centrale.
La cappella, giustamente, dovrebbe avere una LETTERA.
Grazie Gionata, proverò a scrivere a ROMA; nel frattempo vedo se possibile recuperare gli abbozzi dell’impianto (accanto all’abbozzo grafico dovrebbe esserci anche l’abbozzo dei proprietari). Bisogna solo che l’archivista abbia voglia di fare qualche ricerca