Caso controverso tra Comune e Catasto (Terreni)

Il caso.
Devo denunciare in Catasto Terreni un nuovo fabbricato con piscina e sottostante impianto di depurazione delle acque. La struttura realizzata è composta da due mono locali. Il proprietario è in regola con DIA per la realizzazione dell’opera.
Tale lotto è in Zona Agricola, pertanto è fuori discussione che non è possibile frazionare.
Tenuto conto che non è possibile inserire in mappa la piscina isolata dal fabbricato (già annullato il Tipo). Mi si chiede di creare uno STRALCIO DI CORTE affinchè sia inglobata la piscina con il fabbricato.
Per sommi capi descrivo brevemente le motivazione nel modulo di deposito per il Comune con allegato il documento PREGEO + estratto + riferimenti normativi del Catasto + estremi DIA (prototocollo) + Zona di PRG.
Invio il deposito per PEC al Comune e ricevo il protocollo.
Il giorno successivo invio il documento Pregeo al Catasto e secondo la procedura viene approvato in automatico dal sistema e successivamente (il giorno dopo) ricevo il secondo originale.
Nello stesso giorno dell’invio del documento Pregeo al Catasto, il Comune mi comunica con PEC che non è possibile frazionare in Zona Agricola.
Secondo un Vostro parere cosa sono tenuto a fare?
Mi trovo in una situazione dove il Comune approva un progetto e dovendo procedere a regolarizzare la denuncia in Catasto, il quale mi impone (giustamente) di circoscrivere l’area che deve andare in Catasto Fabbricati, non si trova accordo tra i due Enti.

In tutta onestà, osservando l’estratto, è ben visibile nell’intorno la presenza di diverse costruzioni.
Quindi che senso ha avere questo diniego.
Secondo Voi dovrò fare annullare il Tipo ed inserire solo il fabbricato? (ma non ha senso perchè nella circostanza mi trovo come un pubblico ufficiale e per tanto denuncio ciò che vedo).

Gionata, vedo che anche tu non ti fai mancare nulla.

Se la piscina è di ridotte dimensioni valuta di ometterla nel tipo mappale. Ma purtroppo il tipo mappale è stato già approvato.

Prova a discutere con il comune tentando la strada di dire che tu non hai frazionato ma hai redatto un mero TIPO MAPPALE e vedi cosa ti rispondono, dato che effettivamente non hai frazionato e la particella AAA è la diretta conseguenza dello scorporo della corte del resede del fabbricato.

Purtroppo quando si creano queste “diatribe” è sempre difficile uscirne fuori.

Saluti

Ciao, Gionata,
sono stato impiegato comunale all’ ufficio tecnico del mio paese, ma chi ha detto che la piscina si debba accatastare ?

Concordo con Fausto, si deve far capire al tecnico comunale che non ci sono alternative; la procedura catastale di stralcio d’area di pertinenza va eseguita comunque in presenza di accatastamento di nuova costruzione (e simili) ovvero di ampliamento (in questo caso dove la piscina è una pertinenza, l’ampliamento è del lotto).

Ciao a tutti.,
permettetemi di dire che tutti gli immobili per i quali c’ è l’ obbligo dell’ accatastamento sono descritti negli articoli 1, 2, 3 del DM del 2 gennaio 1998 n. 28 cioè quelli che producono rendita, e la piscina non spunta, quindi è da considerarsi una un mezzo comodità per mantenersi in salute,

Per Nino. all’art.13 del DM n. 28 del 02/01/1998 comma 3 specifica la valenza delle pertinenze.

Vi informo che il 23/07/2024 ho inviato una PEC al Comune di competenza Ufficio Tecnico, specificando (ovvero puntualizzando) che non figura un frazionamento ma un Tipo Mappale.
Grazie ai Vostri consigli, ma comunque attendo ancora una risposta da parte del Comune, che eventualmente Vi aggiornerò quanto prima.
Come ho scritto a Nino, all’art.13 del DM n. 28 del 02/01/1998 comma 3 indica la necessità di procedere in quella direzione, cioè STRALCIO DI CORTE.
Riporto l’articolo 13 per brevità:
1. La cartografia ha come tematismo fondamentale di riferimento quello della
geometria dei possessi o delle proprieta’.
2. L’elemento inventariale minimo della cartografia e’ la particella di
possesso costituita da una porzione di terreno, sito nello stesso comune e
foglio di mappa, caratterizzata da continuita’ fisica ed isopotenzialita’
produttiva, nonche’ da omogeneita’ dei diritti reali sullo stesso insistenti.
3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte
particelle. Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non
delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell’area coperta in pianta
dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all’ordinaria
coltura.