Buongiorno a tutti, ho il caso di villa con 4 U.I.; 2 a Piano T e 2 a Piano 1.
Le due U.I. a Piano 1 hanno, insistenti sul relativo sedime, un sottotetto come da figura seguente (stralcio planimetria in atti depositata nel 1993):
Dove si vede la parte SOLAIO COMUNE al quale è indicato accesso tramite BOTOLA.
Il mio primo commento è: nel 1993 il SOLAIO non andava accatastato essendo accessibile tramite botola, confermate?
Ora, in seguito a Sanatoria di uno degli appartamenti a Piano 1, devo provvedere ad un aggiornamento DOCFA. Le mie domande in merito sono:
- il SOLAIO, essendo già stato accatastato, devo mantenerlo in fase di aggiornamento catastale?
- so di dover scorporare il SOLAIO essendo accessibile da parte comune; se presento Planimetria Catastale dove indico che è accessibile con BOTOLA, rischio che l’Ufficio lo rigetti?
Grazie e buona giornata
I beni comuni non censibili (b.c.n.c.) sono stati definiti da Circolare 2/1984
per individuare particolari beni immobili (quindi prima del 1993)
Categorie fittizie e perimetri dei beni con rendita (compresi b.c.c.)
Poi è stata emanata la Legge 47/1985 (e 52/1985) con i problemi per accatastamenti, variazioni e fabbricati rurali
(integrazioni procedurali con circolari e lettere-circolari)
Quindi si valutava l’opportunità di presentare elaborato planimetrico
Unico documento sui quali riportare i suddetti particolari beni immobili
ma anche categorie fittizie e perimetri dei beni con rendita (compresi b.c.c.)
Per lo scorporo solaio / soffitta (e quindi censimento autonomo)
è questione già segnalata anche in questo forum
https://www.baccarini.it/blog/84-sentenza-sul-censimento-autonomo-delle-cantine.html
Comunque indicare solo altezza media non è sufficiente
Impedisce di comprendere le aree con altezze maggiori/minori a 1,50 m
Non si calcola la superficie con altezza inferiore a 1,50 m
(la novità mi pare essere introdotta con DPR 138/1998)
Per la versione DoCFa 3.0 hanno emesso circolare 9/2001
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id={AC5B0473-EDE5-47CE-918D-A422FCDBBA35}
Il software DoCFa nel 1993 stava nascendo (DL 16/1993 e DM 701/1994)
Per il solaio / soffitta ricordavo vagamente un documento
Un allegato (appendici) alla Istruzione II
(seconda - numeri romani periodo fascista)
https://www.geolive.org/normativa/istruzioni/1942/nceu-istruzione-ii-24mag1942-norme-accertamento-e-classamento-appendici-98/
Per la parte edilizia la botola è un’apertura nel solaio
quindi un intervento strutturale da dichiarare ai tempi dell’esecuzione
Tralasciando al momento i contesti catastali…in quanto per poterli definire correttamente si devono vagliare gli atti di proprietà delle due unita a piano 1°.
Nei rispettivi rogiti, i sottotetti come sono menzionati?
La presenza della botola, alla quale si accede solo (presuno) dal piano 1° fa pensare “ad una titolarità” del sottotetto solo de due condòmini del piano 1°.
Se così non fosse il sottotetto sarebbe una parte comune di tutti e 4 i condòmini e a maggior ragione se nel sottotetto insistono servizi comuni che interessano anche il piano terra.
Per queste ragioni assume importanza sapere cosa sia indicato nei rogiti.
Confermo, in base a lettura di atti notarili, che le due porzioni di sottotetto sono di titolarità delle ditte relative ai due appartamenti a Piano 1°.
Confermo inoltre che la botola è accessibile dal solo Piano 1°.
Riporto immagine ampliata da Planimetria Catastale in atti:
Grazie
L’aspetto principale è quello giuridico; una volta accertati i diritti di proprietà esclusiva e comune sulle parti, è possibile redigere in modo corretto la denuncia di variazione catastale.
In questo caso, partendo dal presupposto che la planimetria è stata adottata come riferimento nell’atto di acquisto, i diritti sono chiari. Suppongo ci sarà un intervento edilizio nel sottotetto, già accatastato, pertanto non mi preoccuperei dello scorporo, soprattutto se verrà realizzato un collegamento interno…