Confine difforme tra due fogli catastali

Il mio problema è una rettifica di un confine tra due fogli di mappa dove sullo stato dei luoghi c’è già una rete di recinzione ma catastalmente il confine è spostato sulla proprietà del vicino di 4 metri.
Non c’è collaborazione con l’altro tecnico che ritiene lo stato dei luoghi oramai consolidato anche se non c’è ancora usucapione.

Mi chiedevo come ci si deve comportare in questi casi, quale è la prassi, la giurisprudenza se c’è una raccolta delle sentenze in tema di riconfinazioni e come fare per correggere le mappe catastali allo stato dei luoghi, perché possiamo prendere tutte le misure con GPS con precisione centimetrica ma se poi dobbiamo adattarci (spero di no) allo stato dei luoghi.
Le sarei grato per una sua risposta al mio problema
Non riesco a caricare estratto di mappa perchè nuovo utente
Grazie e Buona giornata

Ciao, Mauro,

nel tuo caso mappa catastale non c’ entra in quanto ha la funzione di indirizzo territoriale di colture a scopo fiscale ( obbligo giuridico), mentre la proprietà è un diritto soggettivo di godimento ( art,832 c.c). Puoi dirci da quanto tempo esiste la recinzione se più di un anno?

Ciao Mauro e benvenuto sul forum (qui ci diamo tutti del tu, ok?).

Ovviamente è difficile darti una risposta esaustiva senza conoscere in dettaglio la situazione, tuttavia prova a darti qualche indicazione.

Per prima cosa, tieni presente che qualora la controversia tra i due confinanti dovesse sfociare in un’azione legale vera e propria (cosa preferibilmente da evitare per i costi e lo stress), vale l’art. 950 del codice civile il quale afferma che ogni mezzo di prova è ammesso e che il ricorso alla mappa catastale viene considerato dal giudice solo in mancanza di altri elementi.

Dovresti quindi, prima ancora di riferirti alla mappa catastale, accertarti se sussistono mezzi di prova che possono sancire il confine di fatto, ad esempio: planimetrie allegate ai rogiti, elementi stabili sul posto riconosciuti dalle parti o da loro testimoni quali materializzazione del confine.

Solo dopo aver escluso tali elementi probanti, potrai riferirti alla mappa catastale.

In tal caso, se dici che la recinzione esistente non è datata oltre il termine per l’usucapione, il confine può ritenersi “incerto” ed è quindi tuttora possibile chiederne la definizione. Per fare questo, dovrai, su incarico del tuo committente, iniziare le operazioni di verifica comunicando con debito anticipo alla controparte il tuo intervento sul posto per il rilievo dei punti di riferimento che possono permetterti di ricostruire il confine cartografico. La controparte, ovviamente, potrà presenziare o meno con un proprio tecnico, così come procedere autonomamente ad una sua verifica.

Le tecniche per ricostruire il confine di mappa sono ormai note e consolidate, io le ho trattate nel mio libro Tecniche di riconfinazione, ma sul sito www.topgeometri.it al menù VIDEO | Riconfinazioni trovi una serie di filmati che le illustrano.

Quanto alla rettifica della mappa catastale, questo dev’essere l’ultimo dei tuoi pensieri. Una volta sancito il confine, bonariamente o giudizialmente, poi, se non dovesse corrispondere alla sua posizione nella mappa attuale, sarà giocoforza procedere agli atti, sia notarili che catastali, per ridefinirne la posizione.

Se prosegui con l’incarico, potremmo esserti di maggior aiuto.

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
Email: gianni.rossi@topgeometri.it
www.topgeometri.it
www.corsigeometri.it

Ciao Nino
La recinzione ha sicuramente più di 10 anni mentre la proprietà confinante ha comprato circa 5 anni fa

Ciao, Mauro,
chiaramente la recinzione costituisce il confine definitivo tra i due fondi perchè al compratore del fondo attiguo è stato venduto in compra/accetta in tale stato . Se invece il proprietario leso avesse voluto far valere che la linea di confine non era quella su cui si stava istallando la rete avrebbe potuto promuovere una denuncia azione di nuova opera entro un anno e prima del completamento ( art. 1171 c.c.), in sostanza la difformità tra il catastale ed il reale non è stata fatta valere dieci anni fa. Comunque, per non lasciare nulla di intentato controlla l’ atto di compravendita dove sono descritte le volontà negoziali delle due parti.
Quello che dice Gianni è corretto quando il confine tra due fondi è incerto e non c’ è una linea di demarcazione in tal caso secondo l’ ultimo capoverso dell’ art. 950 c.c. il giudice si attiene al confine delineato nelle mappe catastali ( plurale) ma quale mappa?.