Ho consegnato una docfa dove ho variato alcune unità immobiliari e per cui ho aggiornato anche l’elaborato planimetrico, successivamente mi sono accorto di aver commesso un errore grafico nell’ELABORATO PLANIMETRICO, consistente nella indicazione di un numero di un subalterno; non vi sono altri errori specie nelle planimetrie catastali che sono riportate correttamente. Per cui per correggere l’errore ho subito inviato una dv con motivazione “ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA”, ho variato il sub del BCNC lasciando il numero originario; ho infine allegato l’elaborato planimetrico corretto, compilato l’elenco sub. e dichiarato in relazione tecnica di aver “commesso mero errore materiale nella rappresentazione grafica”.
La docfa è stata respinta dall’ufficio con motivazione:(E’ NECESSARIO TRATTARE ALMENO UNA UIU A CUI IL BCNC E’ COMUNE E SOGGETTA A TRIBUTI. LA MODALITÀ DI TRATTAZIONE CORRETTA È CON ALTRA PRATICA DOCFA (COLLEGATA), INDICANDO IN RELAZIONE - PRATICA 2/2 COLLEGATA ALLA VARIAZIONE DELL’ELABORATO PLANIMENTRICO COME PREVISTO DALL’ALLEGATO 3 DELLA CIRCOLARE 2/2012.)
Secondo me la motivazione con la quale è stata respinta la pratica non appare pertinente, infatti la richiamata circolare così recita:
“Si precisa che i beni comuni non censibili (partita A del CEU) debbono essere dichiarati unitamente ad almeno una delle UIU cui sono comuni e nel campo contenente il numero di unità costituite o derivate per il conteggio del tributo dovuto non sono presi in considerazione. Tale modalità è in linea con la normale rilevanza che detti beni hanno nella dichiarazione delle unità immobiliari loro connesse, anche con riferimento alla individuazione della redditività, ovvero ai profili civilistici correlati.
La preventiva individuazione dei suddetti beni, finalizzata alla predisposizione degli atti di trasferimento, risulta possibile assegnando agli stessi una delle pertinenti categorie fittizie del gruppo F.”
E’ di tutta evidenza che la fattispecie presa in esame dalla circolare è relativa alla “dichiarazione di un nuovo BCNC” che può incidere sulla redditività ovvero sui profili civilistici.
Nel caso in questione non trattasi di un nuovo BCNC ma bensì della correzione di un mero errore materiale alla grafica dell’elaborato planimetrico, senza alcuna variazione di attribuzione e, di conseguenza, non vi è nessuna variazione di redditività.
La conferma che la casistica non corrisponde a quella della circolare, viene dalla circolare medesima quando indica di individuare i beni in categoria F ai fini del trasferimento.
Nel caso in questione non è previsto alcun trasferimento delle unità immobiliari, quindi senza alcuna necessità di categorie F.
Che cosa ne pensate?
Grazie