Vorrei chiedere come necessita interpretare il comma 2-bis, che cita:
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
Mi riferisco specificatamente alla definizione di elementi architettonici non strutturali (nel regolamento tipo mi pare non esista questo tipo di definizione), per cui si possono intendere anche le finestre, oppure le aperture verso l’esterno ovvero le bucature o che cosa?
Perchè il legislatore non ha inserito in modo esplicito anche le finestre, porte di ingresso, portefinestre? Se lo spirito della legge doveva essere quello di far ripartire il mercato edilizio e delle ristrutturazioni, queste difformità progettuali imporrebbero al cittadino di depositare una SCIA in sanatoria col pagamento del dovuto al comune e quindi il Decreto non è servito a nulla. Mi spiego meglio, se nel minor dimensionamento dell’edificio non sono ricomprese anche le finestre (perchè non espressamente previsto), le tolleranze si applicherebbero solamente ad una frazione residuale di immobili, cioè a quella parte fabbricato ove non vi siano le aperture (quindi un prospetto cieco che è stato arretrato o una superfetazione).
Ringrazio chi mi potrà dare una risposta incontrovertibile.
Saluti
Roberto S.
In effetti, non risulta neppure al sottoscritto che vi sia una definizione legale o giuridica di elementi architettonici non strutturali, fatta eccezione delle norme tecniche per le costruzioni in ambito sismico. Pertanto, in mancanza di riferimenti normativi, giurisprudenziali o altre fonti autorevoli, non è possibile una risposta “orientativa” fondata.
temo allora che il T.U.E. debba essere completamente da riscrivere, mettendo tutte le definizioni degli elementi che si utilizzano in edilizia, ovvero fare esplicito riferimento al vocabolario della lingua italiana in caso non vi siano altre norme che ne definiscano l’etimologia nel campo dell’edilizia/urbanistica. Altrimenti resterà sempre il rischio da parte di un qualsiasi ufficio tecnico della Pubblica Amministrazione di interpretare in senso restrittivo tutto e quindi di fatto vanificando quello che le norme correttive avrebbero dovuto cercare di rendere più snella la burocrazia.
grazie ancora per la risposta.
Roberto S.
In sostanza quanto aveva già segnalato l’Arch.Carlo Pagliai
L’intero ambito delle tolleranze esecutive “minori” descritte ai commi 2 e 2-bis prevede valutazioni di natura prettamente qualitativa, lasciando margini a valutazioni discrezionali tecniche da parte degli operatori e della Pubblica Amministrazione. Sarà opportuno trovare un buon senso logico e comune per non tirare troppo certe nozioni e far ricomprendere irregolarità edilizie vere e proprie.
Ci sarebbero alcuni dossier da leggere
Riportano altre osservazioni
Semplificazione edilizia e urbanistica
D.L. 69/2024 / A.C. 1896
Dossier n° 79 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge11 giugno 2024
Chiarezza e proprietà della formulazione del testo
L’articolo 1, comma 1, lettere a)-f), reca modifiche al d.P.R. n. 380/2001 . . .
in proposito, si ricorda che il citato articolo 17-bis non prevede alcun criterio idoneo ad identificare quali siano le amministrazioni competenti chiamate ad esprimersi, ma si limitaa disciplinare gli effetti del silenzio nel caso di mancata acquisizione nei termini di legge (30 o 90 giorni, nel caso di amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili) di nulla osta, assensi e concerti comunque denominati, ossia di atti espressivi di valenza co-decisoria che debbano obbligatoriamente essere acquisiti prima dell’emanazione del provvedimento finale, ma dopo la chiusura dell’istruttoria da parte dell’amministrazione procedente (a differenza dei pareri espressi ex artt. 16 e 17 l. n. 241/1990, che invece sono resi da amministrazioni chiamate a cogestire l’istruttoria); . . .
essendo la decisione di procedere alla demolizione dell’opera acquisita (realizzata in assenza/difformità del permesso di costruire e non demolita entro il termine di 90 giorni dall’ingiunzione di rimozione o di demolizione) disposta con delibera consiliare, si valuti l’opportunità di meglio precisare il riferimento alle "amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis".