EDIFICIO COMPOSTO DA ABITAZIONE ,STALLA E FIENILE COSTUITO NEL 1962 IN ZONA RURALE IN EPOCA ED IN ZONA DOVE NON ERA NECESSARIO RICHIEDERE TITOLI ABILITATIVI MA E STATO CHIESTO E RILASCIATO PDC PER FABBRICATI RURALI NEL 1961.
REALIZZATO IN MODO DIFFORME RISPETTO AL TITOLO ABILITATIVO SIA L’ABITAZIONE CHE STALLA E FIENILE.
SOPRALUOGO DOTTORE A FINE LAVORI DOVE DESCRIVE IMMOBILE MA L’UNICA DIFFERENZA CHE SI PUO RILEVARE DA QUESTO SOPRALUOGO E LA REALIZZAZIONE DEL BAGNO A PIANO TERRA (IN PROGETTO ERA AL PIANO PRIMO) MA NON VENGONO DESCRITTE ALTRE INCONGRUENZE DI SPOSTAMENTO FINESTRE O LA REALIZZAZIONE DI UN BALCONE, LA PRESENZA DI UN SOTTOTETTO.
Tutte queste opere sono state realizzate nel 1962 è evidente per la tipologia materiali utilizzati.
Il catasto di 1° impianto è del 1990 quando l’edificio perde i requisiti di ruralità ed è conforme allo stato attuale. L’inserimento in mappa è del 1967 e rappresenta la sagoma dell’edificio come risulta allo stato attuale.
S25C-924101210280.pdf (57,8 KB)
Si puo quindi ritenere che lo stato legittimo è differente dallo stato autorizzato?
Se abbiamo un titolo edilizio rilasciato ante 1967 in zone dove non era dovuto è comunque provante di un autorizzazione e va considerato per valutare tolleranze e stato legittimo?
Se sono stati realizzati aumento di volume vanno sanati ?o sono legittimi per l’epoca e la zona?
Buon giorno, Signora Giorgia,
la cosa mi pare irrilevante dal punto di vista catastale perchè il bagno non muta l’ imposta
Innanzitutto occorre essere certi se all’epoca di costruzione non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio. Il fatto che esiste un provvedimento, che avrà un “nome”, va verificato se questo si qualifica come titolo abilitativo edilizio oppure come “autorizzazione” igienico-sanitaria ex art. 220 del testo unico delle leggi sanitarie.
Qualora non fosse un titolo abilitativo edilizio, bensì un’autorizzazione igienico-sanitaria, lo stato legittimo è quello relativo al primo accatastamento, quindi al tipo mappale del 1967 e l’urbano del 1990. Diversamente, e quindi se il provvedimento in atti si qualifica come titolo abilitativo edilizio perché richiesto da un regolamento locale, il titolo costituisce la “base” per la verifica dello stato legittimo.
buongiorno, forse ho capito male o c’è un permesso del 1961 con relativi disegni e concessione?
SI CE UN PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO
S25C-924101821150.pdf (75,1 KB)
MA IN QUESTO COMUNE ED IN QUESTA ZONA IN QUELL’EPOCA NON ESISTEVANO NORME URBANISTICHE SUL PDC PURTROPPO NON TROVO INDICAZIONI SE E STATO RILASCIATO COME AUTORIZZAZIONE SANITARIA.
Per me questo è un permesso di costruire vero e proprio. quindi vale come titolo abilitativo e si parte da questo per stato legittimo. qualcun altro può interventire?
Concordo il titolo edilizio e un PdC e ci da lo stato autorizzato.
Ma se sono stati fatti ampliamenti ed il fabbricato è stato realizzato in modo diverso essendo un PDC del 1961 va fatta la sanatoria? o essendo un ante 1967 in zona agricola edificato da agricoltori non occorre?
Non era in zone in cui vi era un piano urbanistico di fabbricazione .
Si puo dichiarare che è legittimato?