Distanza pompa di calore

Buon pomeriggio a tutti,

ho un dubbio.

Non trovo riscontro, o forse non so dove cercare, nelle norme del CC e affini riguardo la possibilità di installare una pompa di calore sulla facciata del fabbricato del mio cliente prospicente un piccolo giardino di altra proprietà. In particolare, la proiezione verticale della PDC invaderebbe il giardino del vicino.

Mi chiedo se esiste una norma di appoggio dove viene definita l’altezza dal piano dell’altra proprietà per poter installare la predetta senza incorrere in problemi legali.

Grazie

Salve,
gli apparecchi climatizzatori sono pertinenzee della casa ( art. 817 c.c. ), non mi pare che esista una norma che ne imponga distanze in senso vericale verso il terreno sottostante appartenente al vicino. Le distanze legali di luci o vedute sul fondo del vicino hanno natura igienica , comunque ritengo che sia bene chiedere al vicino se è disposto a tollerarlo fino a quando non decida di edificare sul suo fondo. Di regola la propietà si estende in senso orizzontale ed in senso verticale,

Ritengo che se il fabbricato è posto a confine non puoi installare il motore della pdc invadendo la proprietà del vicino.
Come detto da Nino la proprietà si estende in orizzontale e in verticale.
Saluti

Ok, si logico… quindi, per conferma, anche ipotizzando di installarla a 3 / 4 ml da terra comunque invado la proprietà del vicino e lui dovrebbe darmi un assenso.

Giusto?

Non precisamente,
per evitare sorprese è prudente fare un accordo bonario col vicino . Puoi fare una ricerca nel regolamento edilizio comunale se consente o meno la possibilità al vicino di edificare sul suo fondo in termini di volumetria.

No, l’edificazione in quella zona non è prevista…

Quindi è un’ area non edificabile in senso altezza, se è così si pouò chiedere al vicino il permesso su scrittura perivata da registrare; comunque non si può costringere a condividere l’ istallazione dell’ apparecchio

Classico problema di “applicazione estesa” del Codice Civile
e quindi la “classica” sentenza o sentenze che fa / fanno giurisprudenza

Tribunale di Genova, sezione III, 16 giugno 2025 n. 1624

5.5 Sicché la presenza permanente nell’impianto del fluido gassoso predetto, unitamente ai rischi rilevati dal ### giustificano l’applicazione dell’art. 889 secondo comma c.c. il quale, si rammenta, prevede un obbligo di rispetto delle distanze che sebbene espressamente previsto per pozzi, cisterne e tubi può ben essere affermato, secondo la Cassazione, anche per opere e impianti non espressamente contemplati nella disposizione dell’art. 889 c.c., ma soltanto quando venga accertata, in concreto, caso per caso, l’esistenza di una potenzialità dannosa, che imponga una parità di trattamento con le opere, per le quali tale potenzialità è presunta in via assoluta (Cass. civ., 06/06/1974 n. 1662).

Cos’altro del Codice Civile?
Art. 844 (immissioni rumorose) (e D.P.C.M. 14/11/1997)
Articoli 890 e 899 … (più articolo 840)

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Pubblicato il 6 Giugno 2024 - innovasol

Distanza legale di almeno un metro:
si applica anche agli impianti di condizionamento condominiali?

4 Ottobre 2023 - baldina

MA OCCORRE verificare eventuale disposizione regolamento edilizio + norma urbanistica
infine eventuale norma in zona vincolata (di solito vincolo paesaggistico)

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18/05/2023 - Ingegnere Urbanista Carlo Pagliai

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Data Pubblicazione: 27.06.2025 - ingenio