Domanda "giuridica" sulle aree pertinenziali e il loro accatastamento

L’argomento è certamente pregnante e meriterebbe ulteriori approfondimenti in termini di decisioni prese da commissioni Tributarie (a vari livelli) nei casi analoghi. A mio parere, le valutazioni che siamo tenuti ad esprimere nella stima diretta delle UIU a destinazione speciale, anche in base a quanto confermato dalla circolare n. 2/E del 2016, si debbono riferire ai tre elementi a noi noti: area, fabbricati ed impianti. Il primo elemento va considerato, indipendentemente dall’aspetto urbanistico, sulla base dell’effettivo utilizzo. Sta a noi evitare di prestare il fianco a situazioni di elusione fiscale dichiarando valori esigui in presenza di aree che non sono effettiva pertinenza del fabbricato (caso di un’area in cui è prevista la realizzazione di un nuovo capannone).
Se viene realizzato un ampliamento in un complesso industriale, non è che si può diminuire il valore dell’area perchè è stata saturata in parte o totalmente la potenzialità edificatoria del lotto… (che fra l’altro può cambiare dimensioni indipendentemente dalla destinazione urbanistica).
In definitiva, anche alla luce di queste recenti pretese delle amministrazioni comunali, consiglio di applicare valori congrui, con adeguate giustificazioni in relazione tecnica, magari suddividendone le destinazioni delle aree nella tabella delle valutazioni.

Ringrazio tutti per i contributi dati.
Oggi termino il ricorso e, qualora la cosa potesse essere utile a qualcuno anche in futuro, vi dico che, alla fine, per come si sono messe le cose, mi trovo costretto a dimostrare due punti (perché così indicati dalla Cassazione nella sentenza 13742/2019:

  • l’asservimento durevole delle aree scoperte (e ancora fabbricabili) al fabbricato. E qui ho le ortofoto che dimostrano l’utilizzo decennale a parcheggio (con asfaltatura, stalli ecc.)
  • il fatto che il Comune avesse contezza del vincolo di pertinanzialità prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
    Quest’ultimo punto, in assenza di specifica dichiarazione IMU (e chi ci pensava al tempo di dover dichiarare quali aree fabbricabili i terreni accatastati in D1 con specificazione che avessero un vincolo di pertinenza), lo sosterrò - oltre che col fatto che le ortofoto di cui sopra son prelevate proprio dal sito del Comune che, quindi, non poteva ignorarne l’esistenza, anche col fatto che, se sono accatastate in una particella D è chiara l’intenzione del proprietario di asservirle al fabbricato stesso.

Quest’ultimo punto è importante: l’accatastamento potrebbe anche avere fini elusi (ed è per questo che va dimostrato anche l’effettivo durevole asservimento) ma di sicura è un atto formale, conosciuto dal Comune che comunica a quest’ultimo il vincolo di pertinenzialità.

Speriamo vada bene: se mi ricordo, quando arriverà la sentenza, la posterò qui sotto.

Di nuovo grazie a tutti per i contributi.

Paolo

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Il valore da trovare come base imponibile si calcola in base alla capitalizzazione della rendita presunta moltiplicandola per il saggio legale, poi l’ Agenzia delle entrate o l’ accetta o ne propone uno suo.