Doppia conformità

Buongiorno, vorrei avere delucidazioni su cosa consiste la conformità tecnica da avere al momento dell’abuso e la conformità urbanistica di avere oggi
Grazie mille!
Monica Turla

Se ti riferisci alla “conformità urbanistica ed edilizia” vuol dire che il progetto all’epoca di quando è stato costruito l’immobile doveva rispettare tutte le normative vigenti al momento in cui è stato realizzato il fabbricato e quindi all’epoca di quando è stato realizzato anche l’abuso l’edilizio (se contestuale alla costruzione del fabbricato) oppure all’epoca di realizzazione del solo abuso edilizio se questo è stato realizzato in un’epoca successiva.

Invece la conformità urbanistica - edilizia alla data attuale vuol dire che alla data di presentazione della sanatoria l’immobile deve rispettare tutte le norme vigenti oggi, nel senso che se chiedi un’autorizzazione oggi per un nuovo fabbricato avente le stesse caratteristiche dimensionali e funzionali da ubicarsi nella stessa zona urbanistica il comune ti possa tranquillamente rilasciare il titolo edilizio.

Spero di essere stato abbastanza chiaro.

Saluti

Durante il corso online, lei ha parlato di verifica urbanistica oggi, e ci siamo, e di verifica tecnica di ieri, cioè quando è stato realizzato l’immobile.

E’ questa conformità tecnica che non riesco a capire cosa sia. Fino ad oggi ho sempre verificato solo la doppia conformità urbanistica.

Me lo può spiegare per cortesia??? Io opero in Lombardia provincia di Brescia

Innanzitutto le locuzioni corrette secondo il “salva-casa” sono:
a) disciplina urbanistica
b) disciplina edilizia
L’art. 36-bis, comma 1, stabilisce che:

  1. la disciplina urbanistica è quella vigente al momento della domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis;
  2. la disciplina edilizia è quella vigente al momento della realizzazione dell’abuso.
    Riguardo alla disciplina edilizia, per la quale la legge richiede la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, è stabilito che è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento (abusivo).
    Per norme tecniche si ritiene di dover intendere la normativa tecnica per l’edilizia contemplata nella parte II del testo unico, e quindi:
    a) disciplina delle opere in c.a.
    b) disciplina delle zone sismiche
    c) disciplina eliminazione/superamento barriere architettoniche
    d) disciplina sicurezza impianti tecnici
    e) disciplina sul risparmio energetico
    f) disciplina dei requisiti igienico-sanitari

A mio parere, occorre considerare eventuali “norme tecniche” stabilite dai regolamenti edilizi comunali e, all’occorrenza, dalle normative regionali.

Per norme tecniche non sono da intendere quelle elaborate dall’UNI o dal CEI, in quanto la loro applicazione non è cogente, fatto salvo il solo caso che non siano espressamente richiamate da una norma di legge o di regolamento.

Grazie mille per i chiarimenti!
Cordiali saluti