Buongiorno, ho un negozio che fino al 2017 era un C1, consistenza 46 mq, rendita 2884.
In seguito ad alcuni lavori di piccola ristrutturazione ( rifacimento pavimenti pittura dei muri) , il tecnico mi suggerì di provare a chiedere un declassamento in c3 perché avevo affittato ad una pizzeria al taglio. Quindi C3 , consistenza 65 metri quadri, rendita 577.
Il catasto ci rispose che ciò non era possibile e che sarebbe rimasto in C1.
Mi sono accorta soltanto di recente ( considerate che per gravi difficoltà economiche non ho pagato l’IMU e quindi al momento mi hanno pignorato i fitti) che il negozio era tornato in C1, ma mantenendo la stessa consistenza e superficie catastale del C3, quindi con una rendita di 4.075.
non riesco a capire di chi è la responsabilità di questo errore che mi ha praticamente raddoppiato l’importo dell’imu dal 2017 ad oggi.
Qualcuno sa consigliarmi cosa fare? Grazie
Premesso che per una pizzeria al taglio per istinto
avrei lasciato categoria C/1, ma non ho esperienza simile,
ritengo opportuno precisare meglio l’arco temporale
Sull’opportunità di variare la categoria catastale
prima occorreva verificare le tariffe d’estimo catastali
Non basta la categoria occorre controllare anche la classe
Per esempio dalla seguente fonte le tariffe d’estimo
https://www.tariffecatastali.it/ABC.aspx
Comunque con il software Do.C.Fa. si vede in anteprima
la rendita in base al classamento proposto dal tecnico incaricato
Verificare il corretto conteggio della superficie catastale
Le u.i.u. C/1 e C/6 hanno un certo vantaggio (per le superfici)
Diverse tipologie superfici (poligoni) ovvero usi dei vani / stanze / locali
Scaricare e leggere
Allegato: Tabella per il calcolo della superficie delle unità - xls - xlsx
Cittadini - Visura catastale - Modelli e istruzioni - Agenzia delle Entrate
Sulla ricostruzione temporale basterebbe una visura storica
Sulla rettifica d’ufficio era possibile ricorso per variazione di rendita
Ma ovviamente occorreva rispettare modalità e soprattutto termini
L’Ufficio del Comune dovrebbe fare riferimento alla visura catastale
Diversamente il contribuente dovrebbe comunicare con l’Ufficio
Nella sostanza non so se ci possano essere gli estremi per rimborso
Intendo rimborso parziale degli ultimi 5 anni
Comunque è stato scritto non sono stati versati gli importi
Per quanto riguarda IMU occorre considerare le differenze
Diverso è il moltipicatore da applicare alla rendita catastale
Leggere per esempio quanto segue
https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/esperto/454745/moltiplicatori-catastali-per-calcolo-imu.html
- categoria catastale C/1: moltiplicatore 55,
- categorie C/2 C/6 C/7 moltiplicatore 160,
- categorie C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140,
Mancando precise informazioni non comprendo perchè
non sia stata ripristinata precedente consistenza mq
Buonasera, grazie della risposta. Il problema è proprio quello: perché non sia stata ripristinata la precedente consistenza. È qui l’ errore. L’ ufficio preposto ha semplicemente risposto che non era possibile accettare la variazione in C3 e quindi restava in C1. A me non è venuto nemmeno da lontano il sospetto che non avessero ripristinato anche la consistenza !
Comunque ho trovato una sentenza della Cassazione che dice : se la responsabilità dell’ errore è del catasto è dovuto il rimborso di tutti gli anni in cui si è pagato in eccesso.
Corte di Cassazione, con la sentenza 2 marzo 2018, n. 4955, ha stabilito che la regola fissata dalla norma di legge che, per la determinazione della base imponibile Ici, Imu e Tasi si applica la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, non vale nel caso in cui la rendita venga rettificata per un errore commesso dal catasto. La previsione contenuta nell’art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, secondo la quale le variazioni producono effetti a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica nel caso in cui la modifica della rendita catastale deriva dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita. Il riesame comporta l’attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall’originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo. Se il contribuente ha pagato l’imposta in misura maggiore rispetto al dovuto o ha chiesto e ottenuto la rettifica del provvedimento attributivo della rendita in sede giudiziale, ha diritto al rimborso non limitatamente ai soli 5 anni precedenti ma in riferimento a tutte le annualità per le quali è maturato il relativo diritto. La rettifica della rendita non è retroattiva se l’errore nell’accatastamento è stato commesso dal contribuente.
Come scritto occorre verificare la superficie catastale
Per escludere errore del contribuente che ha incaricato un tecnico
per la trasmissione telematica della pratica Do.C.Fa.
occorre tutto il documento trasmesso
In particolare occorre accertare quanto segue:
- causale (modello D1 - quadro B)
- dati di classamento (modello D1 - quadro U)
- Note Relative al Documento e Relazione Tecnica
(modello D1 - quadro D) - superfici lorde ed utili (modello 1NB - parte II - quadro C)
- OSSERVAZIONI RELATIVE AL VALORE
ED AL CLASSAMENTO PROPOSTO
(modello 1NB - parte II - quadro F) - ACQUISIZIONE DATI METRICI
CALCOLO DELLE SUPERFICI CATASTALI
Alla pratica Do.C.Fa. è allegata la planimetria (scheda)
Oltre quanto sopra visura storica per immobile (analitica / sintetica)
e la planimetria riferita allo stadio precedente
Di recente della visura storica analitica ho notato altro difetto
Con la migrazione dei sistemi informatici del Catasto
verso la piattaforma SIT, hanno perduto le superfici calcolate
in base alle precedenti planimetrie (!)
La proprietaria dell’u.i.u. oggetto di controlli
ha conservato visura storica ante SIT
Su quella visura ci sono le superfici
In base a quelle superfici e quella attuale
ho compreso quale errore principale
Quello che ha condizionato maggiormente gli altri errori
Errori commessi sulla planimetria e sulla pratica Do.C.Fa.
Se planimetria sbagliata si sbagliano le superfici
Le superfici catastali in funzione dei poligoni selezionati
La planimetria deve essere corretta (a volta si sbaglia il fattore di scala)
Il committente non ha percezione di come siano state calcolate
La particolare schermata del Do.C.Fa. non è stampata sul documento
A volte si sbaglia tipologia di poligono (superficie)
A volte si dimentica di selezionare un poligono
A volte la superficie di una scala interna si calcola due volte
Per esempio riporto link al seguente video
https://www.youtube.com/watch?v=IhT-XcUwlX0
Anche la particolare causale può condizionare
la scelta delle tipologie delle superfici
Per esempio riporto link al seguente video
https://www.youtube.com/watch?v=zNMiT4HwedM
L’'errore è già stato discusso e confermato dal catasto.
Grazie comunque
Salve,
permettetemi di dire che l’ IMU non è dovuta sul valore dell’ area di base di un fabbricato in comune commercio dell’ anno di imposizione ( art. 5 del dlgs 504 del 1992 allora valido per l’ ICI e poi per l’ IMU) ma sul valore catastale del fabbricato in base alla categoria di appartenenza. La base di imposizione è il reddito dominicale rivalutato, nel merito ti è necessario consultare i commi da 740 in poi dell’ art. 1i della legge 160 del 2019 scaricabile da internet, L’ accertamento deve essere fatto entro 3 anni ( art. 11 del dlgs 504 del 1992 allora valido per l’ ICI) pena la decadenza, mentre la riscossione entro i 5 anni dalla data di accertamento; quindi devi andare a cercare il comma corrispondente nell’ art. 1 della legge 160 del 2019. La differenza tra ICI ed IMU è notevole: la prima era un’ imposta comunale, la seconda municipale per chi non conosce il latino proviene da municipium che vuole dire prendere in regalo devoluto dalla legge.:
Da un veloce conteggio sulla proporzione delle superfici, deduco che l’Ufficio ha accertato la categoria C/1 (stessa classe precedente) ma con la superficie di 65 mq dichiarati. Bisogna vedere se ci sono o meno dei retro-negozio nei 65 mq. in modo da ridurre la consistenza.