Frazionamento canale demaniale

ciao
Il quesito che vorrei sottoporre al forum é:
Dovrei frazionare un canale irriguo demaniale presente sulla mappa (brescia)che scorreva in adiacenza ad una cascina privata, il medesimo da oltre 20 anni è stato chiuso e deviato e sul medesimo sedime in anno 2022 è stato realizzato il portico privato della cascina da inserire oggi in mappa

  1. A chi devo rivolgermi per la sottoscrizione del Tipo frazionamento?
  2. Il passaggio di proprieta’ del sedime di proprieta’ avviene per usocapione?
    Grazie per collaborazione

Ciao, Matteo,
i beni demaniali si possono auto-sdemanializzare anche “in forma taciata”, e ciò avviene quando, come il tuo caso, la funzione che aveva prima è cessata. Comunque non è detto che il canale sia stato sottoposto a regime demaniale ( art. 825 c.c)., di solito i canali irrigui servono fondi privati e non pubblici, quindi la cessazione della funzionalità del canale non impone la variazione catastale se la larghezza è di uno o due metri in quanto non incide in maniera apprezzabile sul reddito dominicale del fondo. Per la sdemanializzazione tacita puoi cercare in internet che vi sono tanti esempi. Comunque se puoi riportare il mappale potrò darti una risposta precisa. Cordialità

ciao Nino
Grazie per la riposta
Non riesco purtroppo a caricare immagini
il canale è situato a divisione tra i seguenti mappali :: Provincia di Brescia/comune di chiari/ foglio 2mapp137e mapp4

Ciao, Matteo, dimmi, il canale quanto è largo e se fa da confine tra due fondi di due proprietari diversi

Ciao Nino …il canale è largo circa 1.5mt /2.00 mt e divide due fondi con stesso intestatario Grazie

Ciao, Matteo,
se il canale ha perso la sua funzione, serviva per irrigare solo il fondo del tuo cliente ed è segnato da un solo numero particellare, data la largehzza irrisoria, non pregiudica la rendita catastale, quindi puoi consigliare al tuo cliente di lasciare stare le cose come stanno perchè era stato scavato sul suo terreno. Se il canale serviva altri fondi, la parte che attraversava il fondo del tuo cliente costituiva servitù di corso d’ acqua, allora puoi optare di riunirlo alla particella come relitto di corso d’ acqua per non creare grane giudiziarie future al tuo cliente, in sostanza per esserci un documento della cessata funzionalità e che i terreni più a valle non vengono più irrigati da venti anni, cosa che costituisce il riconoscimento tacito dei proprietari dei terreni più a valle e di quelli più a monte . Cordialità.

molto bene …grazie nino

Ciao Matteo, perdona, ma Ti sei già interfacciato con gli Enti competenti in merito? Mi spiego, in sito è stato realizzato nel 2022 un portico che copre anche una parte demaniale (così almeno ti risulta dalla cartografia catastale). Il Comune che ha rilasciato il Permesso all’epoca, avrà pur chiesto qualcosa.

Viste le ridotte dimensioni, posso pensare che l’eventuale competenza sia in capo al locale Consorzio di Bonifica e Irrigazione. Hai provato a sentire loro cosa dicono? A quanto di mia conoscenza, se il canale ha perso ogni valenza idraulica è possibile procedere con la “sdemanializzazione” anche se mi risulta essere una pratica non propriamente breve.

ciao mirko … il comune ha rilasciato il permesso perchè ha visto che il canale irriguo non esisteva in quanto dismesso e deviato … provero’ richiedere una istanza al consorzio locale che gestisce le acque
Grazie per collaborazione

Matteo, ma il canale ha un numero di particella o nessun numero? (quindi canale demaniale, nel qual caso va richiesta la sdemanializzazione, Pregeo con assegnazione di numero e quindi atto notarile di trasferimento - circa 18-24 mesi di iter).

ciao paolo… il canale non ha numero … dovrei verificare le mappe di cessato catasto in archivio di stato?
per sdemaniliazzazione non tacita devo contattare ufficio regione? Grazie

Credo che Paolo voglia essere sicuro che si tratta di particella iscritta nella partita delle “Acque” (come mi sembra) e, in tal caso, ha indicato come procedere.
Ricordavo bene i tempi lunghi…
Personalmente, i contatti con gli Enti (Consorzio, Demanio) li farei prima in modo informale.

Ciao, Marco,
al tuo posto non farei nulla e conseglierei al tuo cliente di riempire il fossato con terreno coltivarlo e farlo produrre, perchè il canale, ove fosse stato gestito dal demanio delle acque, perdendo la sua funzione è già sdemaniato in forma tacita, quindi il tuo cliente ha riacquistato il possesso e il diritto di proprietà dal momento in cui il canale si è prosciugato, modo di acquisto sancito dall’ art. 42 della Costituzione italiana a scopo produttivo in funzione sociale, contro cui l’ ente che gestiva il demanio sul canale, in caso di controversia giudiziaria, ne dovrebbe dimostrare per primo la continuità della funzionalità allo scopo irriguo collettivo compreso il terreno del tuo cliente; in questo caso è bene distinguere la differenza che passa tra la proprietà ed il possesso, l’ art.832 c.c. dice: Il proprietario ha diritto di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico, il possesso se ne fotte del diritto di prroprietà ma va all’ atto pratico, l’ art, 1140 c.c. cosi lo definisce: Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’ esercizio della proprietà o di altro diritto reale, si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che detenga la cosa, quindi cosa credi che gliene importerebbe all’ ente di istaurare un processo giudiziario che perderebbe di sicuro. Cordialità.

ok nino condivido la tua posizione … pero come possiamo tutelarci vista la posizione espressa dall’ agenzia del territorio prot.35890 del 07.07.2010 anche per le acque pubbliche?

l’ Agenzia del territorio è stata soppressa, comunque mi spieghi meglio?

Allego la circolare nella quale l’agenzia delle entrate chiarisce la sua posizione rispetto all’ accorpamento di strade e canali irrigui alle proprieta’ private
CIRCOLARE 35890 del2010.pdf (1,3 MB)

Ciao, Marco,
nel tuo caso non c’ entra quella circolare, perchè ha natura conservativa nell’ archivio del catasto delle acque. Essa riguarda gli alvei abbandonati da corsi di acqa quali fiumi etc. Prima dell’ entrata in vigore della legge n. 37 del 1994 l’ alveo abbandonato spettava ai confinanti, poi ci fu una modifica all’ art. 194 c.c. e divenne assoggettato al regime demaniale, Cordialità.

Ciao Matteo, non avendo numero si deduce immediatamente che trattasi di bene demaniale. Non perdere tempo in ricerche ma interpella l’Ufficio regionale di competenza. Non seguire il consiglio di chi dice di fregartene, non faresti una bella figura professionale con il tuo cliente a seguito di un accertamento con conseguente confisca di quanto realizzato sopra.

OK paolo grazie per consiglio

Ciao, Paolo,
ho 81 anni, e penso che qualche cosina l’ abbia imparata, le iscrizioni catastali non sono probatorie perchè hanno finalità fiscali, infatti l’ art. 8 della legge fondante del catasto n. 3682 del 1886, recita testualmente: Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme che occcorressero nella legislasione civile, tale legge non venne emanata, inoltre la rappresentazione mappale di un canale irriguo ha la funzione di indirizzo territoriale e non è nemmeno probatoria. Il canale una volta che ha perso la sua funzione irrigua per produrre frutto, a chiunque appartenga il fossato,colui che lo possiede per venti anni ne acquista il diritto di usucapione allo scopo di produrre vantaggi economici per esempio coltivandolo. Il modo di acquisto per usucapione è sancito dall’ art. 42 della Costituzione italiana testualmente: La proprietà è pubblica e privata, i beni economici appartengono allo stato o ad enti privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla acessibile a tutti . La sdemanializzazione tacita non me la sono inventata io ma esiste nel nostro ordinamento giuridico, essa ha lo scopo di continuare a produrre ricchezza in altra forma, puoi consultarla in internet. In questo forum ho detto la mia senpre facendo riferimenti a legge, poi sta a Marco e al suo cliente decidere quello che pìù gli è conveniente. Il compito del geometra, in base alla sua esperienza, è quello di tutelare il suo cliente, e consigliarlo ma non di condurlo a un processo che potrebbe costarli più del valore del canale. lo scopo di questo forum è quello di fornire notizie a chi ha le chiede. Nel caso di contestazione la controparte ha l’ onere di dimostrarne la continuità della funzionalità del canale perchè venne scavato nel fondo del cliente di Marco, è probabile che si era trattato di una servitù sul fondo de quo, quindi, se è un ente pubblico, ha l’ onere di dimostrare di averlo espropriato e soprattutto che lo abbia usato a scopo irriguo. Se fino ad ora nessuno ha detto niente al cliente di Marco, vuol dire che non ha interesse di fare spese per ripristinarlo e, se si trattava di servitù irrigua ex art. 1033 c.c., essa è cessata da venti anni. accetto quello che dicono gli altri se è supportato da specfiche norme di legge, ma non sopporto le cose dette a vanvera.

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