Salve.
Sto seguendo il corso “Pregeo entra nel Docfa” e neanche a farlo apposta ieri sono stato incaricato per un lavoro che riguarda proprio un ente urbano.
Devo fare l’inserimento in mappa di una porzione di fabbricato, realizzato tanti anni fa, sulla corte di un altro fabbricato.
Questa porzione di fabbricato, è stata realizzato dal proprietario del lotto limitrofo, poichè entrambi i proprietari hanno da sempre riconosciuto un confine diverso, rispetto al confine catastale.
Ora hanno scoperto questo errore e intendono regolarizzare il tutto tramite un un atto notarile.
Di fatto sarebbe una sorta di rettifica di confine, però con un fabbricato già esistente.
Io avrei pensato di procedere come avrei fatto in passato, facendo un tipo di frazionamento e mappale, inserendo il fabbricato con nuova particella ed intestandolo con proprietà per l’area (al proprietario catastale) e proprietà superficiaria (al proprietario del fabbricato), poi stipula dell’atto e infine fusione di questo fabbricato con il lotto limitrofo di proprietà stessa ditta.
Il mio dubbio oltre alla procedura sopra descritta è questo, in che caso della circolare 11E ricade questa situazione? Caso D o E, o in nessuno dei casi?
Spero di aver esposto in odo chiaro la situazione.
Grazie
Trattasi del caso “E” che riguarda non una semplice area ma anche un fabbricato.
Innanzitutto ti segnalo che se non c’è un atto costitutivo di un diritto di superficie non puoi fare la dichiarazione che hai previsto, ma intestare tutto al proprietario dell’area; dovresti fare un TM con Fraz.to ma il pregeo (se non è cambiato nell’ultima versione) ti obbliga a fare il Fraz.to con TM (nell’ordine). La particella derivata, oggetto di regolarizzazione giuridica, dovrebbe passare automaticamente in cod. 450 (erroneamente) e l’Ufficio la deve rettificare in EU; la denuncia Docfa riguarderà sia la particella principale che quella derivata.
Poi si procede con la stipula notarile ed infine con la fusione.
Importante! non ci sarà alcuna correlazione fra i due lotti definitivi.
Buon lavoro
Carlo, nella circostanza sopra descritta, posso fare solo il Frazionamento dell’area di sedime e poi andare dal Notaio ? Successivamente il nuovo proprietario esegue il Tipo Mappale?
Secondo te è fattibile l’ipotesi?
Il caso ha dei risvolti fiscali e giuridici che si intrecciano ed è opportuno farsi consigliare dal notaio che darà il suo parere anche in relazione al valore del bene.
In linea generale il fabbricato che sconfina è del soggetto proprietario dell’area di sedime, salvo l’accessione invertita da dimostrare; poi si deve vedere se lo sconfinamento riguarda solo sedime o anche area scoperta… e quindi fare il TF/TM di conseguenza.
Intanto la ringrazio per la risposta, è stato chiarissimo.
Le volevo chiedere solo una cosa, un chiarimento sulla possibile intestazione del mappale.
Nei casi di usucapione o mediazione, in passato mi è capitato di fare il tipo mappale, con il successivo docfa, intestando l’immobile per la superficie al possessore ultraventennale e l’area all’intestato in catasto, e il tipo l’ho fatto firmare solo al possessore con la lettera d’incarico… e la cosa è andata sempre a buon fine.
In questo caso di fatto è una sorta di usucapione o rettifica di confine, che entrambi gli intestatari riconoscono, e quindi entrambi vogliono firmare il tipo, per poi andare dal notaio e stipulare l’atto.
Però lei mi ha messo una pulce nell’orecchio, perchè è chiaro che non esiste un atto costitutivo del diritto di superficie.
La cosa che mi segnala lei è sicuramente un fatto legale, ma è anche un problema di accettazione del tipo? O al tecnico catastale questa cosa interessa relativamente?
Grazie ancora
Temo che al Catasto questi aspetti giuridici interessino sempre meno (oppure non c’è più la professionalità di una volta…); tanto, mettono eventualmente una riserva per mancanza di passaggi intermedi che sarà cancellata dal notaio che prima o dopo interverrà nella vendita dell’immobile.