Ciao,
è possibile fondere un terreno (prato) con l’area edificata limitrofa (ente urbano) considerato che il fabbricato è intestato 1/3-1/3-1/3 proprietà e 1/1 abitazione, mentre il prato solo 1/3-1/3-1/3 stessa proprietà?
Grazie
Presumo di si in quanto è un’estensione del diritto di abitazione, ma attendo eventuali conferme o risconti, grazie.
Ciao
Le intestazioni devono essere identiche. Se non lo sono devi farle sistemare.
Per fondere una o più particelle, l’intestazione deve essere uguale per tutte le particelle interessate.
Il diritto di abitazione sul fabbricato presumo che possa essere stato assegnato ai sensi dell’art. 540 per mortis causa, ossia per successione.
Il diritto di abitazione spetta al coniuge sulla casa coniugale e non sui terreni, per cui anche facendo un’istanza al catasto l’ufficio non potrà inserire il diritto di abitazione su qualcosa che non sia una “casa coniugale”.
Saluti
Ok, grazie per le risposte.
Esatto, il diritto di abitazione è entrato con la successione.
Essendo il terreno adiacente ed a servizio dell’abitazione lo vedo come una continuità del diritto.
Per cui la proprietà, o meglio gli eredi, dovevano accorparli prima della successione, corretto?
Sotto “aspetto civilistico” è confermato “diritto di abitazione esteso alla pertinenza”
DIRITTODIABITAZIONE.pdf
Ma rimane da “risolvere aspetto catastale” con “diverse intestazioni”
“ditta complessa” contro “ditta semplice”
Riserva 1 (?) (Ditta priva di titolo legale reso pubblico)
Come la Cassazione valuta l’estensione automatica del diritto di abitazione sulle pertinenze non censite insieme al fabbricato?
Esempio sentenza con box auto (“pertinenza”)
Come al solito occorre “elucubrare il contenuto”
Avvocati persone famiglie (4431600869674.pdf)
Nota a Cassazione Civile - Sentenza 14 gennaio 2020 - n° 510
4. Assegnazione della casa familiare, pertinenze e onere della prova
6. Profili ulteriori del regime delle pertinenze: accatastamento e profili tributari
Un tecnico del Catasto Terreni mi conferma che non si possono fondere i terreni.
L’alternativa è il passaggio ad ente urbano del mappale prato, per poi graffarlo all’abitazione con Docfa. Vi risulta fattibile?
Dopo una consulenza con il Catasto Fabbricati posso risolvere in questo modo:
Tm per passaggio a 282 del terreno.
Docfa per costituzione di F1.
Docfa per “unire di fatto ai fini fiscali” l’area urbana e l’abitazione.
Questa era la soluzione che ti volevo scrivere ma poi per non indurti a fare pratiche per me inutili ho cancellato tutto.
Ti domando: a che pro far spendere tanti soldi al tuo cliente per accorpare un’area urbana al fabbricato? Spero non sia perchè il proprietario pensa che così facendo non dovrà pagare l’IMU laddove il terreno sia edificabile ![]()
Saluti
Non è direttamente un mio cliente. In questo caso mi occupo solo del Catasto Terreni e questa è stata la richiesta di un collega che si rivolge a me per la parte Pregeo. Comunque sì, fondono per fini fiscali. L’area di pertinenza dell’abitazione è tutta perimetrata da recinzione. Solo una porzione, all’interno di quest’area è, ai terreni, prato. Devono già ripresentare le planimetrie catastali a seguito di sanatoria e ridefinire il perimetro in mappa dell’abitazione esistente.
E’ il solito dilemma … Si vuole accorpare un’area al fabbricato per non pagare l’IMU, ma si vuole nel contempo evitare che il catasto attribuisca la categoria A/8 in seguito alla modifica (si sta ovviamente parlando di grandi abitazioni e di grandi cortili).
Nella fattispecie, non si riportano le dimensioni della pertinenza scoperta ed è importante sapere di cosa si parla. Come scrive Fausto, non è il caso di far spendere soldi al cliente facendo una pratica di “unione di fatto”; anche se la fusione andava fatta prima del decesso del proprietario, personalmente proverei a fare un’istanza al C.T. per far inserire nella particella il diritto di abitazione sulla base della sentenza… Poi, se va a buon fine, TM di fusione e Docfa definitivo; naturalmente se trattasi di un’area ridotta e dalla quale si accede esclusivamente dall’abitazione (per giustificare la tesi della pertinenza).