Salve
Qualora siano fuse col criterio della “fusione di fatto” (per fini fiscali per i tenderci) due unità abitative contigue con 2 intestatari differenti:
- Soggetto A proprietario di u.i. A
- Soggetto B proprietario di u.i. B
Completato il tutto, nelle visure catastali cosa dovrebbe essere annotato sia per l’unita A, che per quello B ???
Attendo vostro contributo.
Così come prospettato mi pare si debba procedere con porzioni di u.i.u… Perchè non è una vera fusione.
A meno ché si va dal notaio per cointestare le u.i.u… Rimane da verificare l’attività urbanistica.
“A meno ché si va dal notaio per cointestare le u.i.u… Rimane da verificare l’attività urbanistica”
Da quello che scrivi appare palese che non conosci le “fusioni di fatto”
È ovvio che non è una vera e propria fusione …per questo catastalmente è stata definita “di fatto”
Ciao Mario,
in visura trovo indicato nell’annotazioni: “di immobile porzione di u.i.u. unita di fatto con fg. - mapp. - sub. - rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”
Riferimenti catastali - Fusioni di fatto di U.I.
- Nota Protocollo n° 15232 del 21/02/2002
1) Unità immobiliari composte da due o più porzioni,
sulle quali gravano diritti reali non omogenei
- Circolare n° 27/E del 13/06/2016
1.7 Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali
- Comunicazione n° 31215 del 24/04/2023 (con allegato)
Chiarimenti in merito alle dichiarazioni Docfa concernenti unità
immobiliari costituite da porzioni “unite di fatto ai fini fiscali”
BONUS TRACK
Circolare n° 3/DF del 18/05/2012
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale.
Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.
Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni
per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia
preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.
A me sembra riferito alla reale fusione (sarà così ?)
Concordo sul dubbio espresso (sarà così?). Infatti la circolare 3/DF parla di accatastamento unitario senza specificare se trattasi di accatastamento sulla base della nota del 2002 (porzioni…), oppure se intende “obbligare” il contribuente a rivolgersi al notaio per consentire un’accatastamento senza porzioni di UIU… Rimane comunque chiara la descrizione in visura che trattasi, nel primo caso, di porzione di UIU e non di UIU intera, pertanto le agevolazioni andrebbero applicate a tutte le porzioni che formano l’UIU.