IMU su unità censite F/4

Stiamo ristrutturando un immobile con delle pertinenze, alcune unità sono state completate e censite regolarmente, le porzioni non concluse (vecchi portici e ripostigli) sono ancora in corso di ristrutturazione e pertanto censite in categoria F/4. Il comune ha mandato il calcolo dell’IMU considerando le parte accatastate in F74 “Area Fabbricabile” e quindi soggetta a pagamento. E’ corretto?
La normativa di mia conoscenza dice: Come previsto dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l’Imposta Municipale Propria (IMU) si applica esclusivamente agli immobili dotati di rendita catastale determinata ai sensi del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652.

Leggere regolamento comunale per IMU
Probabile segnalazione art. 36 - comma 2 - DL 223/2006

un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Prestare attenzione ad eventuale intervento del Comune
ai sensi Legge 311/2004 - articolo unico - comma 336

Le particolari categorie catastali F/3 ed F/4
sono da considerare provvisorie

Circolare n° 4/2009
Archivio - Archivio 2009 - Agenzia delle Entrate

IMU terreni agricoli e aree fabbricali: le regole per calcolare l'imposta - FISCOeTASSE.com

Ciao, Giampaolo una volta i comuni avevano la facoltà, non l’ obbligo, perchè l’ imposta anche in ritardo veniva riscossa comunque, di fare regolamenti per la riscossione dell’ ICI al fine di evitare il contenzioso, come disponevano l’ artt. 52 e 59 del dlgs 446 , del 199 allora il pagamento era diretto ai comuni. Con il Governo Berlusconi le cose cambiarono, con l’ avvento dell’ IMU con l’ art. 13 DL 201 del 2011 del Governo Monti il versamento venne modificato, esso venne abrogato dalla legge 160 del 2019 quindi la puoi andare a consultare a partir e dal comma 740 dell’ art. 1 della legge predetta in ogni caso il comune non può arbitrariamente fissare un valore dell’ area di un fabbricato in corso di ristrutturazione perchè il calcolo dipende dal valore venale di aree in **comune commercio dell’ anno di imposizione aventi analoghe caratteristiche al netto delle eventuali opere necessarie per l’ adattamento del terreno all’ area però in contraddittorio e sulla base delle risultanze catastali. La Cassazione con diverse sentenze ha statuito che l’ IMU su un fabbricato decorre dalla data del completamento quando viene utilizzato in grado di produrre rendita, o se non completato sia comunque utilizzato. Io sono stato impiegato comunale e ho scoperto che molti comuni si sono muniti da regolamenti tipo errati scaricati da internet da ditte private che vendono software per le contabilità dei comuni. Tieni presente che la legge prevale sui regolamenti, quindi vai a consultare la predetta legge la puoi scaricare da internet, tieni presente che l’ ultimo articolo di ogni legge o decreti terminano con la frase: La presente legge munita del Sigillo di Stato, sarà introdotta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare anche ai comuni. La competenza è dell’ ufficio tecnico e non dell’ ufficio di ragioneria. E’ interessante andare a leggere la Risoluzione 8 DF del 22 luglio 2022 del Ministero delle Finanze della direttrice Fabrizia Lapecorella che ha chiarito cosa si intende per area fabbricabile, si era trattato se era da considerarsi are fabbricabile un lastrico solare per un impianto fotovoltaico ma richiama una sentenza della Cassazione che aveva statuito che l’ area fabbricabile non produce rendita. Siamo a tua disposizione per altri chiarimenti.