Info scadenza quinquennio aggiornamento 40 ore

Buongiorno,
cortesemente sono a richiedere quando è la scadenza del quinquennio relativo alle 40 ore di aggiornamento per coordinatore della sicurezza tenuto conto che ho svolto il corso di abilitazione 120 ore prima del 2008.
Fa fede la data del 15 maggio 2023 (entrata in vigore del D.L. 81/2008) o ultima data del corso di aggiornamento che ho effettuato (12.03.2023)?
Ringrazio anticipatamente

​Buon pomeriggio, per come posta la domanda risponderei in questo modo: 12/03/23
In calce alcune note esplicative.

Coordinatore per la Sicurezza: Sanzioni e conseguenze del mancato aggiornamento.

La figura del Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri abbiamo parlato dell’obbligo di formazione ed aggiornamento sancito dall’articolo 89 e dall’Allegato XIV del D.Lgs 81. Nello specifico, il Coordinatore della Sicurezza deve mantenere l’abilitazione ottenuta con il corso iniziale di 120 ore sulle tematiche della sicurezza nei cantieri, frequentando ogni 5 anni un corso di aggiornamento della durata di 40 ore. La domanda a questo punto è la seguente: Cosa succede a chi non adempie l’obbligo di aggiornamento? Perde definitivamente l’abilitazione? Dovrà rifare il corso di formazione iniziale o basterà svolgere l’aggiornamento?

Cosa succede al Coordinatore con attestato scaduto?

La validità dell’attestato di Coordinatore per la sicurezza e, di conseguenza, della relativa abilitazione, è di 5 anni che si calcolano a partire dalla conclusione dell’ultimo aggiornamento svolto.

In caso di mancato aggiornamento entro i termini indicati dalla normativa, il Coordinatore della Sicurezza incorre nella sanzione della sospensione dell’abilitazione.
Come effetto di ciò, il professionista con attestato scaduto non potrà svolgere il ruolo di Coordinatore né in fase di progettazione, né in fase di Esecuzione, perdendo la facoltà di mantenere incarichi già attivi o di ricevere nuove nomine.
Specifichiamo che, pur prevedendo la possibilità di esercitare il ruolo di CSE e CSP, il professionista non perde l’abilitazione.

Sospensione per mancato aggiornamento: come rimediare

Porre rimedio ad un mancato aggiornamento è semplice, basterà saldare il debito formativo per il quinquennio in oggetto seguendo il corso di aggiornamento di 40 ore.

A conferma di ciò, citiamo la risposta della Commissione degli Interpelli all’Interpello del CNAPPC n°17 del 2013, che poneva domande sul mancato rispetto dell’obbligo.
“l’accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che ‘l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività’. Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l’impossibilità, da parte del RSPP o dell’ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l’aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso”.
[…]
la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell’ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all’aggiornamento secondo quanto previsto dall’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008".Rassicuriamo, dunque, gli eventuali Coordinatori della Sicurezza con attestato scaduto che stanno leggendo queste note : non sarà necessario seguire nuovamente il corso di formazione iniziale di 120 ore.

Con la speranza di essere stato esaustivo

Cordialità

GGrossi

Grazie…buona giornata.