un unico subalterno di partenza, bene comune a partita ordinaria: alloggio del portiere con guardiola non comunicante intestato fittiziamente, come si usava un tempo, ai “CONDOMINI DELLO STABILE DI VIA MILANI, 7 (FG. 278 MAPP. 310) PER LE PARTI COMUNI E PER ESSI L`AMMINISTRATO”
Dismesso il servizio di portierato, ai fini della vendita frazionata ad uno dei condomini dell’alloggio del portiere, ho diviso l’unità originaria scorporando la guardiola che rimarrà parte comune.
Relativamente al nuovo subalterno derivato dell’alloggio del portiere, rimasto a partita ordinaria, come già fatto in altre situazioni simili (e come previsto dal Vademecum), ho poi presentato istanza di correzione dell’intestazione fittizia, di cui sopra, a favore dei comproprietari di diritto secondo le quote di proprietà millesimale ai fini dell’atto notarile.
Nel prospetto seguente, sopra la tabella delle informazioni che avevo allegato all’istanza, sotto la “risoluzione” delle quote elaborata dall’Ufficio Provinciale.
Non riesco a capacitarmi del motivo per cui una unità posseduta al 50% ciascuno da due soggetti, che peraltro non risultavano in regime di comunione legale, sia diventata una comunione nella quale uno partecipanti è in “comunione de residuo”.
Mi sembra una svista e/o un errore madornale.
Veramente grato a chi vorrà aiutarmi a capire eventuali motivi sottostanti che mi sfuggo e, nel caso come rimediare all’errore dell’Ufficio.
Ritengo che l’Ufficio abbia dovuto mantenere il regime patrimoniale in atti prima della tua istanza, cioè Ennio risultava, erroneamente, in regime di com. legale…
Dopo la verifica servirà una ulteriore istanza.
Grazie per la risposta, potrebbe essere, ma non riesco comunque a capacitarmi da dove o da cosa l’Ufficio lo abbia desunto.
Di fatto in atti (banca dati) Marianives e Giuseppe risultavano proprietari in regime di comunione legale di 400 millesimi, mentre Maria e Ennio era “semplici” proprietari ciascuno di 1/2.
Per di più avevo mi ero mai imbattuto nelle dicitura comunione de residuo in campo immobiliare, semmai per beni mobili…
Non conosco il caso specifico (mai visto in visura)
Dalla rete internet per esempio quanto segue
I seguenti beni sono considerati facenti parte della comunione de residuo: - Il frutto di un patrimonio proprio di uno dei coniugi e delle sue attività personali, a condizione che esista ancora al momento dello scioglimento della comunione dei beni [art. 177 lettere b) e c) del c.c.]; - I beni utilizzati per la gestione dell’azienda di uno dei coniugi, nel caso in cui l’azienda sia stata creata durante il matrimonio, e gli utili di un’azienda creata prima del matrimonio, a condizione che esistano ancora al momento dello scioglimento della comunione dei beni (art. 178 del c.c.).
Se trattasi di beni destinati all’esercizio di impresa ai sensi dell’art. 178 c.c. (la cosiddetta comunione de residuo) nella casella del regime patrimoniale andra’ indicata la lettera “D”. Nel caso poi di acquisto di un bene personale, di cui all’articolo 179 c.c., la natura di bene personale va evidenziata nel medesimo riquadro con la lettera “P”;
OMISSIS
Grazie, ma nessuna delle fattispecie da te reperite dalla rete o attroverso IA, considera altresì che l’Ufficio aveva a disposizione le informazioni desumibili dalle visure reperibili in banca dati.
Ciao Claudio, sono d’accordo con te, credo anch’io che sia una svista dell’ufficio. Soprattutto perchè non è possibile che per Maria sia in comunione e per Ennio “comunione de residuo”. Prova a contattare l’ufficio.
Buongiorno,
ringrazio ancora una volta chi mi risposto.
A vostro avviso, per accelerare i tempi rispetto ad una istanza all’Ufficio provinciale incombendo la data dell’atto notarile, è possibile emendare le quote errate con una voltura 2.0 di annotamento?
Che elementi hai per affermare che Maria e Ennio era “semplici” proprietari?
Mica ti riferisci alla mera visura catastale?
Ricorda che l’ufficio si “aggancia” anche alle note di trascrizione.
Saluti
ammesso e non concesso che l’Ufficio si prenda la briga di verificare anche le note di trascrizione, se mi domandi in base a quali elementi, oltre alla “mera visura catastale”: l’atto di provenienza.
Mi piacerebbe invece capire “a cosa si sarebbe agganciato” l’Ufficio, nell’evadere la mia istanza di correzione dell’intestazione fittizia, compilando una nota di voltura RETTIFICA DI INTESTAZIONE ecc. nella quale viene riportato:
A parte la comunione de residuo discesa dall’alto, personalmente non ho mai visto una voltura in cui gli intestati risultano in comunione con se stessi per 1/2, Qualcosa è andato sicuramente storto, la mia domanda vertiva piuttosto su come rimediare in tempi brevi, se non brevissimi, evitando l’iter dell’istanza che dalle mie parti può richiedere anche 20-30 giorni.
Grazie.
Saluti