Concordo con te… soprattutto il richiamo a norme che poco hanno a che fare con il caso specifico ma troppo generaliste. Se proprio si vuole riportare una fonte, basta un unico link non un link a decine di fonti esterne… altrimenti il post diventa illegibile.
Esatto
Ma poi…Se la pseudo risposta è eccessivamente lunga si rischia che si leggeranno solo i primi righi, ci si rende conto che ha poco a che fare con la duscussione e si tralascia evitando di continuare la lettura.
In sostanza tempo perso per chi si ostina a fare dei lunghi romanzi.
Non me ne voglia Alberto Cannao ma effettivamente i link che posta ai riferimenti di leggi sono eccessivi e dispensiosi per la lettura… io ad esempio li tralascio tutti.
Sarebbe utile un intervento dell’amministratore per regolarmente tale inserimento di link, altrimenti si rischia che i post non vengano più letti.
Se sbaglio io ad esprimere la mia opinione, va bene lo stesso, chiedo scusa e vuol dire che me ne farò una ragione.
Posso capire e condividere il link ad una SPECIFICA normativa/circolare/procedura, ma non a decine di norme.
Mario, il tuo caso è complesso. Tu dici che il proprietario ha un giusto titolo per quanto concerne il lastrico solare. Bene.
Allora se il tuo cliente è legittimo proprietario vuol dire che quel lastrico andava censito in F/5 come unico subalterno intestato al tuo cliente, dato che -penso- nell’atto non ci sia riportato alcun riferimento alle parti comuni di tale lastrico a servizio dei “sottostanti” condòmini.
Se non ci sono elementi comuni va tutto in F/5, se invece ci sono parti che sono in comune anche ad altri condòmini vuol dire che il lastrico va “frazionato” in vari subalterni e, se non espressamente citati nell’atto di acquisto dei vari condòmini, ritengo che tale diritto vada disciplinato con successivo atto di cessione (o di rettifica).
Sarebbe utile che ci postassi la parte di atto ove si parla di questo lastrico di proprietà del tuo cliente, così evitiamo di parlare su concetti astratti.
Saluti
Non ci sono concetti astratti.
Avevo anche chiarito sopra diversi aspetti.
Poi il rogito non è il solo titolo a carico.
Il costruttore si può riservare delle parti, come nella fattispecie, nel regolamento di condominio contrattuale.
Infatti nel mio caso il proprietario del lastrico è tale in virtù del regolamento.
Poi vorrei ricordare che il focus della discussione NON è chi sia il proprietario del lastrico, perchè in questo senso non vi è alcun dubbio…ne esistono elementi che dimostrino il contrario.
Salve,
indipendentemente dalla categoria catastale, io ho seri dubbi che quel lastrico appartenga a qualcuno anche se c’ è un titolo. L’art. 832 c.c. definisce la proprietà quale diritto di godimento di un bene in modo pieno ed esclusivo (ab inferis ad sidera) entro i limiti e con l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico. La proprietà intrinseca * del lastrico è senza dubbio quella di fare da copertura dell’ immobile e parte integrante, quindi i il titolo va inteso diritto di superficie . (art, 952 c.c.) perchè non ne può disporre in modo pieno ed esclusivo.
Ma perchè si continua a rimuginare sulla presunta proprietà ?
Il problema della discussione non è quello!!!
POI in tema di proprietà e nel diritto condominiale, la giurisprudenza è molto chiara e ha risposto con dozzine di sentenze di cassazione
Ciao, Mario,
questo forum ha lo scopo di dire a chi chiede sia l’ aspetto tecnico e sia quello giuridico, Gianni Rossi mi cancelli se dico stupidaggini, io non ho voluto mai fare il saccente, tu sai meglio di me che per il frazionamento è necessario presentare un titolo, quindi colui che è in possesso di un lastrico solare ha solo il diritto di godimento a partire dall’ area ci copertura del fabbricato verso l’ alto perchè sotto vi è il fabbricato condominiale con la copertura
Quel torrino delle scale di fatto è b.c.n.c.
Quindi occorre costituire un nuovo subalterno
Significa EP con planimetria del piano copertura con F/5 e b.c.n.c.
MA non basta perchè il b.c.n.c. di cui sopra si sviluppa in verticale
Quindi occorre presentare le planimetrie di TUTTI i piani
Fino al piano terra ed oltre (se ci sono piani interrati)
Su ogni piano il b.c.n.c. ed il perimetro esterno di ogni u.i.u.
Tutti gli spazi condominiali con unico sub. di cui sopra (il b.c.n.c.)
Nella sostanza si identificano il vano ascensore (se c’è)
I pianerottoli / corridoi per gli accessi all’appartamento di ciascun piano
(oppure agli appartamenti se più di uno)
Al piano terra ci sarà l’ingresso condominiale
Un androne, un corridoio, ecc.
Gli spazi condominiali possono svilupparsi anche orizzontalmente
L’edificio condominiale potrà coprire l’intera particella oppure no
Diversamente c’è una corte (destinata a cosa ?)
Per il Catasto Fabbricati l’uso è una cosa per il Comune un’altra cosa
In generale possono esserci anche b.c.c.
Dichiarati ? Presenti nella banca dati ? Quali possono essere ?
Nella rete internet regna la confusione con i b.c.n.c.
Perché praticamente occorre un pezzo di carta
diversamente si intende bene comune
Aggiungo che il Condominio può essere formato
da un solo corpo di fabbrica o più corpi
Da cui lo sviluppo orizzontale già scritto più sopra
Poi dal 2016 ci sono le entità tipologiche Cosa sono ?
Se non volete altri link andate a cercarle nella rete internet
Comunque più sopra l’ho già riportato
Segnalo che questo forum è prevalentemente per topografi
che usano il software Pre.Geo. per il Catasto Terreni
Nel caso specifico si usa il software Do.C.Fa. per il Catasto Fabbricati
Per l’atto di provenienza (la proprietà) non si può dare nulla per scontato
Ci sono casi in cui si può dichiarare nullo quell’atto
Poi si ritorna all’altra questione: la regolarità edilizia / urbanistica
Di tutto il pacchetto, di cui non so nulla
Se ci sono abusi edilizi prima si sistemano (se si può)
poi si procede con la variazione catastale (e non il contrario)
Quindi accesso al competente Ufficio del Comune
per rintracciare il titolo edilizio
Varia in base all’epoca di costruzione
Qui pare essere escluso il permesso di costruire
Rimane la licenza edilizia (dal 1942 al 1977)
e la concessione edilizia (dal 1977 al 2001)
Poi non sarebbe male verificare l’esistenza
del decreto / certificato di abitabilità / agibilità
Nei giorni scorsi impegnato in un e-learning
ma anche per (ri)spiegare ed ampliare un riassunto di 2 pagine
ad un committente che ha chesto ulteriori informazioni