Da altre “istruzioni” napoleoniche del 1807 (riporto solo due soli estratti)
ISTRUZIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DEL CENSO
Ai geometri incaricati della misura dei terreni e formazione delle mappe e dei sommarioni,
in esecuzione del R. decreto 13 aprile 1807. (prima edizione)
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Nell’interno del perimetro dei circondarj comunali del piano e del monte si dovranno delineare colla loro precisa configurazione tutte le strade pubbliche e private, i laghi, le lagune, le isole, le peschiere, i maceri di canapa, gli stagni, i fiumi, i torrenti, i ruscelli, i rii, i canali di navigazione, di scolo pubblico e consorziale, il corso de’ quali dovrà essere indicato con una freccia, gli argini, tanto pubblici che privati, le golene, le piazze pubbliche e particolari, le ghiaje, le sabbie, le scogliere, i sassi nudi e simili. Si ommetterà di delineare i canali d’irrigazione interna de’ poderi e di scolo; qualora però questi canali servano di divisione fra due diverse proprietà, o campi di diverso genere di coltura, si descriverà una semplice linea di divisione, ma gli s’inscriverà una picciola freccia indicante il corso dell’acqua. Questa freccia sarà posta a cavaliere della linea, quando il fosso appartenga per metà ai due campi; e qualora il fosso appartenga tutto ad un solo campo, la freccia sarà posta alla parte del campo a cui spetta il fosso, senza toccare la linea dividente. Nei pezzi di molto grande estensione, e di uno stesso genere di coltura, appartenenti ad un solo proprietario, ogni qual volta ritrovinsi dei canali d’ irrigazione, alcuni di essi saranno considerati come naturali confini, per dividere il pezzo in grandi sezioni; quindi sarà tirata una linea di divisione tra l’uno e l’altro pezzo colla indicata freccia, e sarà posto ad ogni pezzo un separato numero.
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Ove s’ incontrassero ripe, costiere, argini, colli, saranno questi delineati nella loro precisa situazione con tratteggio di piccole linee indicanti l’apparente elevazione di essi rispettivamente. Per indicare però l’elevazione dei monti e la loro direzione, si segneranno nella mappa con linee punteggiate tanto la cima e cresta delle montagne, quanto l’andamento o direzione della schiena dei loro rispettivi dossi e filoni, scrivendo lungo le dette punteggiature = Per la parte più elevata del monte Vetta o cima del monte N. E pei dossi = Filone o schiena del Dosso N.
Forma sintetica dei testi nel …
DECRETO n° 62 del 13 aprile 1807.
relativo alla formazione del Catasto del Regno.
Bollettino delle leggi del Regno d’Italia n° 9
Bollettino delle leggi del Regno d’Italia n° 9
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