Sto ristrutturando parzialmente il mio appartamento e sostituiro’ il boiler elettrico del bagno con uno scaldacqua a gas (solo per acqua e non riscaldamento) sul balcone.
Premettendo che non voglio usufruire di sgravi e quindi mi va bene strare in manutenzione ordinaria, ufficialmente e legalmente rientro in manutenzione ordinaria o straordinaria?
Ti riporto l’art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R: 380/2001, così come modificato dalla legge n. 120/2020 (legge semplificazioni) di conversione del D.L. 76/2020 (D.L. semplificazioni) :
“interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22/01/2004, n. 42."
Se sostituisci un generatore di acqua calda elettrico con uno di maggior effecienza energetica (forse!!) allora per me sei in “manutenzione straordinaria” dato che sostituisci un generatore con altro diverso.
Ti consiglio di sentire l’Ufficio Tecnico Comunale comunque, dato che ogni comune ha dei propri regolamenti edilizi.
E’ quel “forse” uno dei problemi. E’ possibile che in Italia sia tutto a interpretazione e non ci sia mai nulla di univoco?
L’architetto che voleva seguirmi per la CILA mi dice che sono in ordinaria secondo lui, e mi ha proposto una Redazione di Pratica Edilizia per comunicazione di Manutenzioni ordinarie (500 euro per non so bene cosa).
Le norme per le agevolazioni fiscali a volte hanno un po’ forzato
le definizioni delle norme edilizie - urbanistiche
Ai fini fiscali differenziazione tra scaldabagno a gas
e scaldabagno con pompa di calore
Con pompa di calore era prevista agevolazione fiscale
dal 1° Gennaio 2025 è stata rimossa
Per lo scaldabagno a gas non era prevista
Per esempio dalla vecchia guida Agenzia delle Entrate (Marzo 2019)
Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato. Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spetta a condizione che le predette pompe di calore garantiscano un coefficiente di prestazione COP>2,6 misurato secondo la norma EN 16147. La detrazione non è ammessa per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con uno scaldacqua a gas. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Agevolazioni+fiscali+per+risparmio+energetico+it_Guida_Agevolazioni_Risparmio_Energetico.pdf/364ab72b-b873-c28e-1e75-0ebbf0cdd7a5
Pero’ non mi e’ ancora chiaro se installando uno scaldabagno a gas sul balcone al posto del boiler elettrico nel bagno, e rifacendo quindi gli impianti in bagno, rientro in manutenzione ordinaria o straordinaria (quindi con CILA).
Aggiungo anche che non ho necessita’ di accedere a sgravi fiscali.
Qui è stato scritto quanto segue . . .
. . . e rifacendo quindi gli impianti in bagno . . .
Sostituzione di quelli precedenti . . . ovvero ?
A maggior ragione subentra la manutenzione straordinaria
Comunque chi mi ha proceduto nella risposta
è stato cambiata la fonte di generazione del calore
Prima generata da fonte elettrica poi dalla combustione del gas metano
Ciao, Matteo,
al tuo posto non direi niente a nessuno perchè non cambia la destinazione d’ uso del fabbricato e nemmeno il suo valore fiscale, Lo scalda acqua a gas presuppone l’ allaccio alla rete, per cui solo la ditta fornitrice ti potrebbe chiedere adempimenti o chiarimenti a meno che non si tratti di propano in bombola.
Lo puoi fare, Il notaio vi descrive i vani e i dati catastali e poi ne fa la voltura, per affittarlo è necessario un contratto, che si registra, dove le parti esprimono le loro volontà negoziali, come pagare le bollette per l’ illuminazione, la perfetta tenuta in efficienza degli immobili e delle pertinenze ,art. 817 c.c. delle quali fanno parte gli impianti elettrici di illuminazione, di riscaldamento…si tratta di rapporti strettamente privati. In catasto non cambia nulla.
Per scaldabagno (solo produzione acqua calda sanitaria)
il libretto d’impianto ? - NO - DLgs 192/2005 - art. 2 - comma 1
(l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
DPR 74/2013 - art. 7 - comma 5 5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
copia della certificazione di conformità ? - SI
obbligo di manutenzione (norma UNI 10436:2019) ? - NO
Scusi ma se la legge dice che sono in manutenzione straordinaria, percio’ mi serve fare una CILA, come posso fare a fare i lavori e non dire niente a nessuno?
Ciao, Matteo,
non devi chiedere il permesso a nessuno, perchè non si tratta di ristrutturazione, ma semplicemente della sostituzione del boiler, come se tu sostituissi una lampada ad incandescenza con una a led. Il fatto che che devi modificare le tubazioni è conseguenziale. Dicci: devi usare il gas di città o quello in bombola ?
Si tratta semplicemente della sostituzione di pezzi che migliorano il servizio igienico, se devi sostituire la caldaia con una a gas città ti devi informare presso la ditta per il contratto della fornitura.
mi scusi, se rifaccio gli impianti nel bagno e’ manutenzione straordianaria leggendo la legge. A meno che non riesca a darmi un’interpretazione diversa mi sembra molto chiara:
Articolo 7
(Manutenzione straordinaria)
Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle costruzioni, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempreché dette modifiche non alterino la
volumetria complessiva4 e non mutino le destinazioni d’uso delle singole unità immobiliari.
l’adeguamento, il rinnovo e la sostituzione dei servizi igienico - sanitari e degli impianti
tecnologici (riscaldamento, condizionamento, ventilazione, aspirazione, impianto di
ascensori e di sollevamento in genere, con le opere ad essi funzionalmente complementari
ed indispensabili) quando comportano alterazione delle caratteristiche distributive;