Mappa wegis da non utilizzare per i riconfinamenti

Ciao, Gian Paolo, non ho capito cosa vuol dire…mi stai sulle righe e ti prego di spiegarmelo. L’ usucapione non ha niente a che vedere con il confine segnato da un muretto a sua volta costeggiato da una servitù di transito perchè entrambi si basano sull’ uso: nel primo caso un immobile si acquista per usucapione ( dal latino usu - capio) e cioè lo prende in forza dell’ uso perchè il proprietario non lo sfrutta più in funzione dell’ arricchimento sociale sancito dall’ art. 42 della Costituzione, mentre la servitù di transito si è stabilita per atto pubblico quindi entrambi i confinanti hanno l’ obbligo di rispettarla così come è, perchè uno dei due l’ ha accettato … in compra- accetta descritto nell’ atto. In merito alla posizione del muretto è stata accettata dalle parti in parola che ha valore legale ai sensi dell’ art. 951 c.c. ( apposizione di termini che si possono stabilire amichevolmente o giudizialmente a spese comuni ) e costituisce a tutti gli effetti di legge come demarcazione del confine . Altra cosa è la appartenenza della proprietà del muretto che si desume dalle sue caratteristiche ai sensi dell’ art. 880 e 881. La posizione del muretto rispetto alla linea catastale la poteva contestare il vicino di allora, ma non quello di oggi.

Cosa vogliono dire tali termini, io sono anziano 79 anni e non li ho mai sentiti, non so se irriguardosi o di apprezzamento di quello che ho detto. Nelle risposte mi baso rigorosamente alle norme di legge per farle conoscere a chi non le sa, e non in base alle opinioni degli altri che non contesto e non confermo mai se non sono pizzicato. In merito al rapporto epistolare via e mail, se tu lo proponi per motivi di riservatezza, sono d’ accordo

A beneficio di tutti, a quello che ho detto aggiungo che il ricorrente ha l’ obbligo di dimostrare la proprietà del terreno in capo a se stresso e ai propri danti causa fino ad arrivare ad un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che si concretizza entro un decennio in caso di atto pubblico di compravendita allo scopo di escludere eventuali diritti di terzi, e dimostrare dove era delineato il confine entrambi a norma dell’ art. 2697c.c. senza l’ obbligo di dimostrarlo la controparte, infatti l’ art. 950 c.c… ciascuno dei proprietari può chiedere che sia determinato in giudizio, quindi dopo tale dimostrazione la controparte ha diritto di dimostrare il contrario, ma non lo può dimostrare il CTU che non è parte in causa e nemmeno proprietario. Poi deve dimostrare che il muretto sia stato costruito a sua insaputa e indicarne la data, diritto che si estingue dopo un anno dalla data della costruzione del muretto.