Mappa wegis da non utilizzare per i riconfinamenti

Riporto in questo post una esperienza diretta del perchè la mappa wegis non va assolutamente utilizzata per le riconfinazioni.
La grafica sotto riportata da prova delle macroscopiche incongruenze tra mappa wegis - rilievo stato dei luoghi - Tipo di Frazionamento

Seguiranno successivi esempi per mettere in evidenza altri aspetti di errori grafici che si commettono quando si compila la proposta di aggiornamento su Pregeo.

Ciao Gionata,
fai bene a insistere su questo fronte dell’inconsistenza metrica della mappa wegis perché, come avrai notato, al mio ultimo webinar del 09/06/2021 tra quelli entrati da YouTube c’è stato qualcuno che ha scritto:

Salve, mi chiedo a cosa servono le mappe d impianto, visto che per le riconfinazioni fa fede la mappa (“ufficiale”) rilasciata dall’agenzia da riscontrarsi, eventualmente, col tipo di frazionamento.

Proprio in quella circostanza risposi subito (su youtube) che stava dicendo una eresia. Motivo per cui mi ha spinto a postare questa immagine. Speriamo che si rinsavisce se ha buone intenzioni ad istruirsi.
E’ tutta questione di ignoranza.

Dico la mia per chi non lo sappia: ai tempi dei rilevamenti dell’ impianto del Catasto si usò largamente il tacheometro modello “Catasto italiano” della Salmoiraghi, esso sfruttava la branca della fisica ottica, la quale, a sua volta, durante i rilevamenti, risentiva della rifrazione, la diffrazione e l’ umidità dell’ aria che falsavano l’ esattezza dei rilievi, per cui si sceglievano determinate ore della giornata. La formula per il calcolo delle distanze tra due punti era: * D = K S sen quadrato fi + c sen fi dove: D= alla distanza in metri,K era pari alla costante diastemometrica dello strumento stabilita dal costruttore: una per 50 e l’ altra per 100 ; S = all’ intervallo di stadia misurato, fi l’ angolo formato tra l’ asse verticale dello strumento e dalla linea di mira che si leggeva nel goniometro verticale dello strumento; c = alla distanza dall’ obiettivo al centro dello strumento ( fornita dal costruttore) dove era sistemato un crocicchio di cinque fili orizzontali e uno verticale. Le operazioni di rilevamento delle distanze si facevano per il massimo consentito dalla stadia cioè 400 m, però si preferiva non superare i 150 m. A suo tempo, per compensare gli inevitabili errori di calcolo e di disegno delle particelle, la Giunta Superiore del Catasto decise delle tolleranze in termini di distanze di aree e di angoli: per le distanze t= 0,00025 N +0,1 radice quadrata di D + 0,01D in pianura; in collina e in montagna tolleranze maggiori, dove: 0,00025 = a 50 cm. lo spessore della linea di disegno N = era il denominatore della scala e D la distanza tra due punti rilevata con il tacheometro e la stadia. I disegni delle mappe si fecero col criterio della compensazione dei perimetri delle particelle consentito dalle tolleranze per le aree: t = radice quadrata di A + 0,01 A dove A = l’ estensione della particella, per cui se una difettava di qualche decina di mq la confinante risultava maggiorata di altrettante. C’ anche da considerare, e soprattutto, che i rilevamenti si fecero con l’ orientamento delle poligonali al nord magnetico che nel tempo ha migrato, mentre oggi ci si riferisce alla posizione sincrona dei satelliti GPS e ai suoi orologi atomici al cesio; ne consegue che non è possibile un confronto matematico tra le estensioni reali degli appezzamenti e quelle dei disegni delle particelle, specialmente di quelle wegis , il catasto non costituisce una sorta di “ufficio pesi e misure” su cui poter fare affidamento.

Speriamo che questo tuo intervento apra gli orizzonti di vedute al quelli duri di cervice. Pensa al lavoro che c’era dietro per avere le mappe d’impianto. Oggi abbiamo le mappe wegis tirate fuori, come per magia, dal cilindro del Mago Azzecca Garbugli. Tutto questo per aver avuto fretta.

Se le mappe cartacee di per sé non sono probatorie in giudizio, figuriamoci le wegis che sono state derivate dalle cartacee da ditte che si sono aggiudicati i relativi appalti. Tra l’ altro c’ è da considerare il tempo che è passato dall’ epoca dei rilevamenti ad oggi in rapporto alla deriva dei continenti e alle continue pressioni tettoniche che hanno modificato la posizione dei punti di riferimento presi a suo tempo dai tecnici del catasto. Non mi illudo di convertire ad una sorta di Cristianesimo i… peccator catastali che la ragion sommettono al talento … ( Dante- canto V - Inferno- Divina Commedia). La definizione di “mappa ufficiale, di cui si è parlato, non garantisce l’ esattezza” è contenuta nell’ art. 18 del DM 2 gennaio 1998 n. 28 come “cartografia ufficiale” a cui i tutti devono attenere per le operazioni di aggiornamento di atti fiscali, ma non ha niente a che vedere con la precisione del rapporto tra il reale e il mappale, perchè non si può pretendere che il terreno corrisponda alla mappa, sarebbe come affermare che esso si potrebbe dilatare come il mantice di una fisarmonica quando suona ad opera di un tecnico.

Condivido le tue idee. Appunto scrivi “cartografia ufficiale” già mai. Bisona avere un rilievo-rilievo per il riconfinamento. Ed è proprio quello che vorrei ribadire. Se devi ricollocare un linea proveniente da un rilievo precedente (Tipo di Frazionamento) con un rilievo dello stato dei luoghi, non vedo perchè alcuni colleghi sono convinti di dover prendere le mappe (sia esse wegis o d’impianto*) per rimettere un confine.
(*) - Punto di partenza per carenza di punti d’appoggio ante 2/88.

Secondo me sono convinti che le mappe siano state disegnate con precisione analitica e invece contengono la distorsione grafica dovuta all’ abilità più o meno marcata dei disegnatori, al metodo adottato per il ricavo delle are delle particelle, al metodo di rilevamento, generalmente per poligonale orientata al nord magnetico, alla distorsione delle linee meridiane di flusso magnetico della terra, alla compressione della terra e via discorrendo; mentre quelle wegis si crede che siano analitiche senza essere vero. Le aree delle particelle non per niente sono definite " nominali " e non reali. C’ è pure da considerare che i proprietari dei fondi confinanti esercitano i loro diritti reali sui terreni che possono essere pianeggianti accidentati, inclinati e non sui disegni delle particelle che concorrono a far pagare le imposte.

Quello che sfugge è che, dai rilevamenti topometrici effettuati a suo tempo dai tecnici del catasto, si è passati alla stesura grafica della mappe senza indicarvi la lunghezza dei lati delle poligonali chiuse e dei relativi angoli.
Per chi non lo sa, a disegnare i fogli di mappa originale provvidero due squadre che non si conoscevano e quindi si fecero dei doppioni; poi per misurare le aree delle particelle si provvide con strumenti grafo-meccanici e cioè i planimetri e le lastre trasparenti millimetrate di cui un millimetro quadrato corrispondeva a quattro metri quadrati sul terreno, si sovrapponevano sui fogli di mappa, si contavano i quadratini contenuti in ogni singola particella e le aree dei quadratini tagliati dal perimetro delle particelle, si stimavano ad occhio, per cui il difetto di stima di una particella andava a vantaggio della contigua, quindi non ci può essere corrispondenza con i terreni omologhi. L’ altra squadra utilizzava uno strumento diverso, per esempio il planimetro della Salmoiraghi e quindi vi si assegnava la superficie “nominale”. La somma delle aree delle particelle doveva corrispondere all’ intera superficie del disegno del foglio di mappa. Se c’ erano piccole differenze che entravano nei limiti di tolleranza di cui ho già parlato, i fogli si promuovevano, diversamente si dovevano ridisegnare oppure rifare i rilevamenti; quindi oggi è impossibile fare una ricostruzione analitica dei confini tra due particelle e riportarli sul terreno.

:rofl: :rofl: :rofl: Nino, scusa la mia impertinenza ma è perché siamo completamente in sintonia ma, con riferimento al tuo post:

vorrei chiederti se gentilmente puoi farci conoscere i provvedimenti tecnici, di prassi o normativi della Giunta Superiore del Catasto, che non vedo l’ora di opporli all’ennesimo CTU che di ostina a fare riconfinazioni con arrotondamento al centimetro

Condivido tutto con voi, vedo nella pratica, che è difficile convincere anche gli stessi clienti, perché spesso per fargli capire le cose bisogna sovrappore la mappa webgis con il rilievo e iniziano a dire vedi se quello è il confine catastale quello ha preso un pezzo della mia proprietà. Una cosa che non ho mai capito fino in fondo e su questo vorrei dei lumi da chi ha più esperienza di me è come mai non si possono mettere delle borchie con delle coordinate note e da li diciamo far riquadrare il tutto. Immagino che sia più un problema di diritto che di misure, nel senso se rilevo un muretto e giustamente non torna con la linea catastale, dovrei correggere la linea catastale ma immagino che per farlo poii bisogna fare un atto, quindi finisce che mai nessuno fa queste cose. Ditemi se questo mio ragionamento è una castroneria. saluti a tutti

Ciao, Gianpaolo, il CTU avrà sbattuto la testa cadendo dal seggiolone quando era piccolo per affermare che, riferendosi alla mappa catastale, o a punti fiduciali possa determinare la linea di confine tra due fondi, oppure utilizzando altri dati catastali perchè le incertezze catastali sono molte e, principalmente, perchè non è probatorio , infatti l’ art. 8 della legge istitutiva del catasto 3682 del 1886 recita… *con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto e le riforme occorrenti nella legislazione civile, tale legge non fu mai emanata.
Tieni presente che l’ Italia è uno stato di diritto e i diritti reali ( vocabolo derivante dal latino " res" cioè cosa materiale o immateriale alienabile come il brevetto di invenzione o il diritto di autore) così come recita l’ art. 832 del c.c. …il proprietario ha diritto di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo nel rispetto e l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico . In sostanza non si ha diritto di godimento delle carte catastali ma di consultazione ai fini fiscali. Colui che vuole far valere un diritto in giudizio lo deve dimostrare già all’ inizio del processo . mentre l’ avversario ha diritto di contestarlo adducendo prove contrarie, a norma dell’ art. 2697 del c.c.
In tema di regolamento di confine il primo capoverso dell’ art. 950 c.c. è rivolto ai proprietari e consente loro di ricorrere in giudizio, infatti dispone … quando il confine tra due fondi è incerto ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito in giudizio il secondo capoverso recita… qualsiasi mezzo di prova è ammesso quindi si può creare una situazione paritaria; il terzo consente al giudice che … in assenza di altri elementi si attenga al confine delineato dalle mappe catastali, ma quale mappa? Quindi le prove devono essere addotte dalle parti e non dal CTU perchè è estraneo alla causa.
Per giurisprudenza consolidata la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e non può essere sostituita alle deficienze di prove dalle parti. Quindi il giudice, in mancanza assoluta di prove, dispone che si tracci la linea di confine corrispondente a quella delle mappe catastali, ma quale mappa? bisognerebbe chiederglielo. In ogni caso la nomina di un tecnico dal tribunale ha lo scopo di fargli fare un’ operazione puramente tecnica di picchettamento del confine o in base alle prove ovvero alla linea catastale, redigere un verbale firmato dalle parti e dei rispettivi tecnici di parte e se è necessaria, una rettifica mappale.
Per giurisprudenza costante, in tema di regolamento di confini, si configura la cosiddetta " vindicatio duplex incertae pertes" che si risolve in base alle estensioni dei due fondi così come descritto negli atti di acquisto a prescindere delle linee catastali che presentano le deficienze tecniche ( tollerabili per le operazioni catastali ma non per i riconfinamenti) e quindi non possono essere utilizzate come prove. La rivendica sta alla base della dipendenza del diritto di godimento sui terreni dei quali la sovranità territoriale spetta allo Stato cioè, non si è padroni assoluti dei terreni, ma se ne esercita la " signoria", tant’ è che possono essere espropriati per pubblica utilità come prevede l’ art. 42 della Costituzione . Tante volte gli avvocati attirano nel proprio campo l’ avversario per poi batterlo, quindi non si deve cadere in tale trappola, ma si deve fare attenzione alla validità delle prove depositate dalla controparte nell’ atto di citazione. Ne consegue che per esprimere un parere sul tuo problema dovrei conoscere il contenuto dell’ atto di citazione, il motivo e la formalità per cui il giudice abbia nominato un consulente. Nel caso di riservatezza professionale puoi scrivermi al ninolob40@yahoo.it . Resto in attesa.

Ciao Simone, puoi dire in poche parole che la mappa catastale non ha funzione probatoria per trovare la linea di confine tra due fondi, ma quella di indirizzo territoriale allo scopo di individuare i redditi su cui pagare le imposte e ciò per istituzione con la legge 3682 del 1886.

Ciao Nino :+1: e grazie.
Se siete d’accordo io aprirei un trhead, semiserio se volete, dove ci si possa scambiare le esperienze allucinanti che immagino ognuno di noi abbia vissuto, anche sulla propria pelle professionale, in tema di riconfinazioni giudiziarie.
Il caso a cui accennavo risale a parecchi anni fa, l’antefatto è questo:
A e B di comune accordo incaricano un tecnico di tracciare il confine fra le rispettive proprietà.
Dopo il tracciamento eseguito ed accettato, purtroppo solo verbalmente (A e B sono fratelli, fratelli coltelli :joy:) A, il cui fondo è poco più alto, costruisce un muro di recinzione arretrandosi di 20 cm dai picchetti di confine apposti dal tecnico e che all’epoca erano ancora ben visibili in loco.
Un bel giorno B si sveglia male e cita A per avere invaso la sua proprietà con il detto muro.
All’epoca non esisteva l’istituto della mediazione e si va dritti in causa. Nella citazione il tecnico di parte espone che “rilevando le misure dalla mappa catastale il terreno di B manca di…” pochi cm, mi pare 40.
A m’incarica della CTP e nella mia relazione mi prodigo a spiegare - certamente non con la competenza di Nino :frowning_face: - la fallacità delle carte catastali, la presenza del confine certo e ben identificabile (il muro) costruito da oltre un decennio (siamo in montagna e ci stava anche la usucapione abbreviata), in sostanza mi rifiuto di eseguire operazioni tecniche di riconfinamento in presenza di elementi giuridici certi.
Il giudice chiede la CTU e incarica il solito professionista, che arriva fa il suo rilievo (nota ilare non riusciva a mettere in bolla la TS con piombo laser, dovetti farglielo io) e poi emette la sua sentenza:
A avrebbe sconfinato 17 cm su un vertice e ben 42 sul vertice opposto e dichiara di non aver potuto tracciare il confine basandosi sulle mappe d’impianto perché in zona non erano presenti punti di inquadramento in numero sufficiente pertanto, udite udite, mette per iscritto che il confine è stato desunto rilevando le coordinate dei vertici dalla mappa wegis in formato vettoriale :joy:
Vi giuro non sapevo se ridere o piangere, anche perché il tizio è un professionista stimato, comunque, mi armo di karma e inizio a demolire punto per punto le sue rocambolesche teorie, inutilmente perché credo che il giudice nemmeno abbia letto le mie osservazioni e si va a sentenza con la formula di rito: “decreto che il confine fra i rispettivi fondi è quello stabilito dal CTU con la perizia depositata in data …” con tanto di ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Poi, evidentemente è vero che esiste una Giustizia superiore perché la causa cade per il venir meno dell’interesse delle parti dato che B, nel frattempo, è deceduto (vivaddio :joy:) e gli eredi si sono ben guardati dal rilevare la causa.
Scusatemi ma l’insussistenza di certe liti pretestuose scatena il mio cinismo anche oltre il decoro professionale.

Ciao, Gian Paolo, il tuo caso non rientra nell’ usucapione decennale o non, ma nella prescrizione di un anno a norma dell’ art. 1171 del c.c. - denunzia di nuova opera e valida qualora il vicino non avesse finito di costruire il muretto entro un anno. L’ usucapione è un’ altra cosa, consiste nel godimento di un bene produttivo allo scopo dell’ arricchimento della Nazione, quindi nel caso in cui il proprietario abbia trascurato di farlo produrre, e, in sostituzione, lo abbia fatto un altro possessore nel tempo di 20 anni in maniera pubblica, senza violenza e senza clandestinità, sempre a scopo produttivo, la legge gli consente il diritto dell’ acquisto della proprietà per usucapione che può farsi valere in giudizio. Una striscia di 40 cm. di un terreno non produce gran che ammesso che possa desumersi dalla mappa catastale. La linea disegnata nella mappa non costituisce un diritto di godimento, ma ha uno spessore assoluto che corrisponde a 50 cm sul terreno per la scala di 1: 2000, che è stato imposto dalla Giunta Superiore del Catasto ai disegnatori della mappa. La sentenza si conclude con la sua esecuzione che obbliga il picchettamento secondo misure certe e non desunte dalla mappa wegis che di certo non ha nulla. Gli eredi sono tagliati fuori dalla causa perchè il bene ereditario si accetta o no a sensi dell’ art. 459 c.c. e successivi entro 10 anni di prescrizione a norma dell’ art. 480 c.c nello stato in cui lo aveva lasciato il de cuius. L’ accettazione ereditaria si fa davanti un notaio e deve essere trascritta nei registri immobiliari oltre alla denunzia di successione. Essa è costosa e quindi si fa raramente, quindi ti basta andare a visitare i registri immobiliari e accertarti se vi è trascritto l’ atto di accettazione. Tieni presente che la denunzia di successione non costituisce titolo di proprietà.

Ciao Simone e tutti.

Hai detto niente!! :wink:

Io abito a confine con la Provincia Autonoma di Trento, provincia che come tale si gestisce il Catasto appunto in piena autonomia. Quindi vi racconto ciò che hanno fatto loro.

Hanno rifatto ex-novo l’impianto. Hanno stilato un bel capitolato d’appalto in cui è stabilito per filo e per segno come vanno eseguiti i rilievi e hanno dato in appalto tali rilievi, con ciò creando lavoro per i geometri locali i quali hanno evidentemente meno costi di chi volesse prendervi parte provenendo da altre Regioni.
Il principio di base è che va rilevato tutto ciò che si può vedere a volo d’uccello. Per quanto riguarda i confini vale ciò che è accaduto anche nell’impianto italiano, cioè vengono convocati i proprietari i quali, laddove non in disaccordo, sanciscono i punti di confine che vengono debitamente materializzati dai tecnici rilevatori. Se vi è disaccordo, vengono rilevate le rispettive posizioni dichiarate in attesa che la controversia trovi definizione.

Risultato: hanno una mappa numerica che corrisponde esattamente alla realtà, con buona pace della non-probatorietà di noi comuni mortali che abitiamo a Sud di Primolano.

No, Simone, te lo dico come diciamo noi qui in Veneto: è un problema di schei. Loro i schei li hanno (perché se li tengono, invece che mandarli a Roma) e possono decidere di spenderli come meglio credono.
… E credono bene!

No, non è una castroneria, basterebbe fare come il Trentino.
Ma noi viviamo in Italia …

Ciao Giampalo,
personalmente io do il mio supporto esterno a diversi CTP e CTU che mi interpellano per le loro cause tra confinanti. Quindi di CTU ridicole ormai ne ho viste talmente tante da non stupirmi più di niente. Ti riporto qui sotto il link del breve brano che ho dedicato a questo argomento nel mio libro Tecniche di riconfinazione (breve perché sono appassionato alla parte tecnica e molto meno a quella giuridica).

Le debolezze tecniche e giuridiche delle CTU.pdf

Direi che la parte che ho evidenziato in verde è una certezza più che un dubbio. Personalmente ho notato che, per evitare questa non curanza del giudice, l’arma migliore è chiedergli, tramite l’avvocato, un’udienza in contradditorio con il CTU. Se questa viene accettata, il giudice è “costretto” ad ascoltare quello che hai da dirgli e se riesci a fargli capire il gravissimo degrado di precisione della mappa wegis (usata dal CTU), probabilmente la musica cambia.

Visto il tema ripropongo anche il paragrafo del libro dove descrivo i passaggi che hanno prodotto il degrado suddetto.

La perdita di precisione metrica dall’impianto al vettoriale.pdf

Salve a tutti, ho letto quello che dice Gianni sulle capacità o meno dei tecnici consulenti, ma io ho avuto a che fare con CTU e CTP che avevano la tiesta sulu ppi sfaiddari shampoo,( in italiano vuol dire testa buona consumare sapone ), sparandole grosse sull’ utilizzo delle mappe catastali, ma erano considerati bravi perchè vestivano bene e avevano la macchina di grossa cilindrata. I problemi tecnici che sono sorti sulla accuratezza delle mappe furono causati dagli strumenti disponibili agli inizi del 1900 che non consentivano la perfezione, ma un’ approssimazione sia dei rilevamenti e sia dei disegni. Le aree degli appezzamenti di terreno furono rilevate generalmente per poligonali chiuse, in andata e ritorno orientate verso il nord magnetico, quindi vennero annotati da uno scrivano con schizzi i dati dei rilevamenti e degli angoli della poligonale, il tutto da due squadre che non si conoscevano. Poi con altre due squadre che non si conoscevano vennero disegnate le mappe originali. In termini di accuratezza dei rilievi i goniometri degli strumenti permettevano ai tecnici un apprezzamento al nonio di un decimo di grado con un microscopi montati sullo strumento, le distanze al millimetro delle letture degli intervalli di stadia, che in caso di mira orizzontale corrispondeva a 10 centimetri di errore sul terreno, mentre i disegni degli angoli vennero fatti con il rapportatore ticonico che permetteva l’ accuratezza del 10° di secondo centesimale sempre stimata ad occhio, ma non c’ è niente oggi che provi tali accuratezza; quindi non si può pretendere con gli strumenti odierni di elevata precisione una perfetta corrispondenza tra il reale ed il mappale, ma si ottiene semplicemente la differenza dei due rilevamenti. La tecnica di rilevamento per gli aggiornamenti catastali, riferita a maglia di punti fiduciali, istituita con DM 2 gennaio 1998 n. 28 art. 24, ha solo valore di inquadramento dei rilievi, poi il sistema informatico del catasto lo inserisce in mappa, ma non si sa entro quali precisioni . In giudizio si chiede di individuare l’ esatta linea di confine in base a prove compatibili con le norme del codice civile ( art. 950), solo in assenza assoluta di prove il giudice si attiene al confine delineato dalla mappa catastale: il giudice e non il CTU o i CTP.

Nino…
mi stai tra le righe dicendo che non è giuridicamente corretto invocare l’usucapione per far dichiarare giudizialmente come confine certo fra due proprietà limitrofe il manufatto che si trova nelle prossimità (fatte salve le tolleranze delle mappe catastale di cui si parla) del “confine catastale”?

Te lo chiedo perché sto in questi giorni affrontando un caso simile dove controparte sta arbitrariamente restringendo una servitù di passo perché sostiene che la sua proprietà sia stata erosa dal confinante Terzo che nel lontano 1967 avrebbe costruito il muro di confine sconfinando di 50 cm.
La posizione del ns legale è stata irremovibile: il muro è lì da oltre 20 anni, quel confine deve intendersi consolidato per intervenuta usucapione. Non avevo dubbi, ma ora tu mi stai facendo riflettere sul vero significato giuridico dell’usucapione.

Cerco di spiegarmi con semplicità: con il titolo costitutivo del 1978 Tizio aveva venduto al mio Cliente un terreno rendendolo accessibile per mezzo di una servitù di passo di 5 metri di larghezza, da esercitarsi lungo il muro di confine di Terzo. Poi nel 1979 Tizio ha venduto il fondo servente a Controparte, indicando in atto che lo stesso rimaneva gravato dal diritto di passo di 5 metri.
Adesso Controparte pretende di restringere la strada a 4,5 metri perché sostiene che il muro eretto nel 1967 da Terzo sconfina di un di 50 cm nella sua proprietà.
Sono giusto in attesa di conoscere quel Genio del collega che, a detta di Controparte, ha relazionato sul confine in questo modo.
Saluti cordiali.

ciao Gianni,
Ti ringrazio per gli spunti e per le dritte che mi hai dato.

Questa del contradditorio con il CTU è una bellissima idea a cui non avrei mai pensato, anche perché normalmente sono colleghi che riscontrano le stesse nostre difficoltà tecniche, con qualche non così raro caso di… eroe della supercazzola