Parametro superficie sulle riconfinazioni

vuol dire che la Corte di Cassazione è ignorante, l’ art. 950 c.c. burlone, il giudice fesso, l’ azione di rivendicazione è superflua, il notaio ha la testa per consumare shampoo. I notai negli atti non mettono le superfici catastali nominali e il numero delle particelle ?

Domanda retorica ?
Con il mondo reale che ci circonda ?

LA SUPERFICIE CATASTALE DEL TERRENO è SBAGLIATA: perché l'area in mappa non corrisponde alla realtà - Danilo Torresi

Forum - Rettifica superficie particella - GeoLIVE

https://www.geototus.altervista.org/normativa/2012/Circ-1-28-06-2012-all.pdf

La Cassazione con sentenza n.1898 del 16.5.75 ha pronunziato testualmente: Non esiste una norma nè giuridica nè specifica della tecnica di misurazione agraria, che imponga, in ogni caso di accertamento del confine in base a mappe catastali, di individuare quali siano i punti fissi tenuti a suo tempo a base da coloro che effettuarono le operazioni dei confini, Nella determinazione dei confini, ove ci si trovi in presenza di zone non presentanti punti evidenti di riferimento - strade-recinti- case e simili, ci si deve valere dei comuni mezzi probatori, per cui il concorde riconoscimento delle parti circa l’ esistenza di termini fissi, da collegare tra loro per tracciare, in base alla linea di mappa, l’ esatto confine, costituisce certo uno dei mezzi utilizzabili allo scopo

Salve,
se può servire a qualcuno per il regolamento di confine per via giudiziaria, riporto la sentenza di Cassazione n. 6189 del 3/5/2001: In tema di regolamento di confini, che è diretta a determinare l’ estensione e la configurazione dei fondi contigui, rese confuse dell’ incertezza del confine, la prova della suddetta estensione e configurazione può essere data con ogni mezzo e il giudice, dato il carattere di vindicatio duplex incertae partes, nell’ azione medesima, è del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, dovendo invece, determinare in confine in relazione a quegli elementi che gli sembrano attendibili. Ciò non significa che si può applicare in tutti i casi perchè può darsi il caso che uno dei due fondi sia stato allargato a scapito dell’ altro confinante, e questi non lo difende in giudizio, l’ altro dopo venti anni ha la facoltà di acquistarlo per usucapione, ce ne sono altri. Certamente l’ articolo 950 c.c. non impone come punti di riferimento quelli fiduciali e nemmeno il tipo di strumento di cui servirsi.

Considerando che la tolleranza catastale del 5% risulta del tutto inadeguata per particelle di superfici ridotta (inferiori a 20 mq) e per particelle estese (oltre 1000 mq) non ritenete inadeguato avventurarsi in una riconfinazione basata sulla superficie catastale ?

Ciao, Roberto, in effetti è come dici tu, il principio giuruidico su cui si basa l’ azione di regolamento di confini di cui all’ art. 950 c.c. non è cartaceo ma tratta di un conflitto di diritti reali di godimento di ciascuno dei proprietari dei due fondi, così come spiegato dall’ art. 832 c.c che per comodità riporto: Il propretario ha il diritto di i disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico. Tali diritti con il tempo possono alterarsi come nel caso in cui uno dei proprietari istalla una recinzione del suo fondo non rispettandone lì estensione e quindi a danno del vicino, il quale se rimane inerte non vi ricavava ricchezza ( art. 42 dell Costituzione italiana) . Non mi ricordo in quale pagina ma l’ ho letta anche sul libro di Tani: Trattato di pratica catastali - Catasto terrenie cartografia.

Ciao Roberto,
pensare di ricostruire un confine basandosi sulla superficie catastale non è inadeguato, è del tutto sbagliato. Ecco quello che ha scritto P.D. Tani nel suo libro Aspetti tecnici dell’azione di regolamento di confini – II edizione – pag. 100

La superficie è un dato «amorfo» che non fornisce né la forma, né la collocazione di un fondo. Raramente e solo indirettamente, in concomitanza con altri elementi incontrovertibili, può trovare le condizioni per essere utilizzata al fine di individuare la posizione di un confine incerto. Più spesso può costituire un elemento sussidiario, di labile conferma, di altri mezzi di prova.
Si ritiene che, in mancanza di altri mezzi di prova più idonei per la riconfinazione, anche le grafiche dimensioni lineari e angolari desumibili dalle mappe debbano prevalere sulla discordante superficie catastale, sia perché quest’ultima è elemento normalmente derivato dalle prime con possibili errori sia soprattutto perché, nella circostanza ipotizzata, l’art. 950 c.c. chiama letteralmente in causa il «confine delineato nelle mappe».

In quest’ultima citazione dell’art. 950 il termine “delineato”, che è il participio passato del verbo “delineare”, in italiano significa “definito da una linea”.

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Sono d’accordo con te, ed infatti volevo far notare che le tolleranze catastali non coerenti, contribuisco a rendere la superficie un dato non idoneo per fare una riconfinazione

Salve a tutti,
non intendo discutere i metodi topografici catastali che trovo corretti, ma desidero chiarire che l’ art, 950 c.c. Azione di regolamento di confini (purale) intende i confini dell’ intero fondo e di quello del vicino perchè si può correre il rischio di trovare corretto un lato del fondo mentre il difetto può essere in un altro lato. L’ art. 12 delle preleggi impone l’ interpretazione della legge come formulata secondo l’ intenzione del legislatore e non diversamente, L’ ultimo capoverso riporta il confine delineato dalle mappe catastali ( plurale) che include gli aggiornamenti catastali: Il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali, io lo interpreto nel senso che il giudice, in assenza di prove, se ne fotte del CTU e delle parti in tal caso potrebbero sorgere guai seri con notevole spreco di denaro.

Un’ avventura del genere è mi è capitata personalmente, a causa di un tecnico che aveva la testa per cosumare brillantina e malato di particellosi catastale, da un CTU che l’ aveva per consumare Shampoo e affetto di coordinatosi catastale che ha una tolleranza di 50 cm. , dei quali uno fece un errore di 26 mq e l’ altro mi fece lo sconto di 10 mq, malattie infettive, invece l’ ammanco era del lato opposto della particella, totale 16 anni di giudizio compreso l’ Appello. L’ articolo 950 c.c. tratta di fondi reali.

Da cui la diversa questione del diritto di superficie ai sensi art. 952 del Codice Civile
Il diritto di superficie – una guida rapida
Avv. Bellato – diritto civile e contrattuale

2024

Diritto di superficie e usucapione: diritto romano e diritto italiano vigente
autore: Lorenzo Gagliardi – Maria Miazzi

Il Ministro Guardasigilli Dino Grandi è stato parsimonioso sull’articolo 950 del Codice Civile
Aggiungo anche molto, perché spazio condiviso con l’articolo 951 (!)

Segue estratto dalla Relazione, fondo pagina 12 del file PDF
Consiglio Nazionale Forense

Libro III - Della Proprietà
I due articoli successivi (950 e 951) concernono rispettivamente l’azione di regolamento di confini e l’azione per apposizione di termini. Prevedendo l’eventualità che manchi qualsiasi elemento di prova, ho ritenuto opportuno disporre, in ordine alla prima, che il giudice si attenga al confine delineato dalle mappe catastali.

Ritengo che sarebbe bene che il Ministero delle finanze istituisse in ogni Agenzia territoriale delle entrate, un pronto soccorso per i malati di particellosi e di catastite infettiva. Non voglio dire che per ogni accertamento di confine tra due fondi non si debbano fare i relativi rilevamenti topometrici e penso oi tradiurli in topografici in caso di controversia in giudizio per dare al giudice la rappresentazione del luogo, Penso che ogni tecnico debba tenere nel suo studio tutti quei libri utili per la determinazione del confine tra due fondi, tra cui gli autori: Antonino Alessi, Salvatore Cannarozzo volume secondo che spiega come vennero disegnate le mappe di impianto e i calcoli delle aree delle particelle, Gianni Rossi che riporta molti esempi, Carlo Cinelli, La teoria e la pratica nelle edizione Maggioli.

Le originali istruzioni catastali del 1889 avranno considerato il passato?
Mi riferisco alle Istruzioni della Direzione Centrale del Censo (stampa 1810) (correzione)
Ai geometri incaricati della misura dei terreni e formazione delle mappe
e dei sommarioni in esecuzione del R. decreto 13 aprile 1807
(per le Istruzioni anche edizione del 1811 – copia anastatica 2011)

Bollettino delle leggi del Regno d’Italia n° 9
Regio decreto n° 62 del 13 aprile 1807
DECRETO relativo alla formazione del Catasto del Regno
Articolo unico con n° 9 commi (anche in allora si usavano i numeri romani)

con allegate REGOLE Da osservarsi generalmente per la misura de’ terreni,
formazione delle mappe e de’ sommarioni

Fonte Bollettino delle leggi del Regno d’Italia napoleonico (1805-1814)

Fonti Istruzioni del 1807
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiuo.ark:/13960/t3320zq26&seq=7

Non ricordo se in questo forum ho scritto Catasto del Regno d’Italia
precedente di pochi mesi rispetto il Catasto francese (15/09/1807)
Un catasto su modello di quello Teresiano, già esistente in Lombardia (Milano)
Più precisamente origini con Carlo VI d’Asburgo (padre di Maria Teresa)
ordinato sin dal 1714 (fonte da rintracciare) - iniziato con la nomina
della prima Reale giunta del censimento con Real Dispaccio del 7 Settembre 1718
(data risulta coretta, diversamente da altre fonti, 3 oppure 7 Dicembre 1718)
https://www.lombardiabeniculturali.it/leggi/editti-1760/?sezione=2&pagina=1
(Real Dispaccio del 19 Luglio 1749 – nomina seconda giunta)

Giunta del censimento (1718-1733) (la prima)
https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB00079D/

Giunta del censimento (1749-1757) (la seconda)
https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB00079C/

ducato di Milano 1535 - 1757
https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/8000358/

Il periodo compreso tra il 1734 e il 1748 per il Ducato di Milano è segnato da un radicale passaggio di potere, che lo inserisce nel contesto della guerra di successione polacca (1733-1738) e della guerra di successione austriaca (1740-1748), confermandone l’appartenenza alla sfera d’influenza austriaca. (AI Overview)

Ciao, Alberto,
non ho capito se tali istruzioni riguardano o meno l’ esattezza delle mappe catastali delle particelle e dello scopo.

Rispondere brevemente non è possibile
Si può iniziare come segue
CAPITOLO PRIMO. – FORMAZIONE DELLE MAPPE.
SEZIONE PRIMA. – Stromenti.
§. 1. LA Tavoletta Pretoriana con i cilindri è lo stromento che sarà adoperato dal geometra per la formazione delle mappe.

e procedere con allegato file
Ricerche rete internet.pdf (193,9 KB)

L’uso della tavoletta pretoriana è indizio di migliore precisione (in allora) . . .
. . . poi lo scopo è sempre lo stesso: quello fiscale

A volte trovo fonti interessanti nella rete internet
Spesso testi estesi, come fare a leggere tutto? Non si può
Scorro velocemente i testi ed a volte noto parti rilevanti
Per vari motivi ogni intelligenza artificiale non trova ciò che io trovo con fatica
Ma qui dovrei scrivere a lungo . . .

Come sai, prima dell’ unità d’ Italia vi erano diversi catasti in italia, quali quello di Genova, quello pontificio, quello del regno di Napoli, quello borbonico in Sicilia che era solo descrittivo e non geometrico, tutti istituiti allo scopo di pagare l’ imposta in base alla rendita dei terreni quali vigneti, pereti, seminativi, etc. il confini dei terreni venivano indicati con il nome e cognome del proprietario del fondo confinante essi potevano essere formati da recinzioni, da muretti, da siepi, da filari di fichidindia e quant’ altro a difesa delle colture contenute nel fondo, e l’ imposta fondiaria si pagava in base alla rendita. Se si trattava di seminativo a grano vigeva la tassa sul macinato, se era vigneto dopo la vendemmia presso i Frantoi vi era la Guardia municipale, con tanto di divisa, che controllava i litri del mosto, per cui si doveva pagare presso l’ ufficio delle imposte e consumi della città, quindi l’ estensione del fondo non aveva nessuna importanza; il confine tra due fondi derivava dal vocabolo latino cum finis che si costruiva in vario modo, quindi dire che il confine si possa determinare in base alla rendita dei fondi equivale a una solenne cazzata. Di solito il giudice forma la richiesta al CTU come segue: dica il CTU, in base agli atti depositati dalle parti qual è l’ esatta linea di confine tra i due fondi, io gli risponderei: lei è il peritus peritorum di grado più alto di me, quindi se è capace la determini lei. perchè le parti hanno depositato in Tribunale gli atti di acquisto e i confini in essi descritti prima dell’ inizio della causa. Può accadere che uno dei proprietari del fondo abbia sconfinato sul fondo del vicino grava su di lui l’ onere di promuovere l’ azione di rivendicazione della parte per la quale si era sconfinato, ex plurimis Cass. 11605/1997