Buongiorno a tutti.
Sto seguendo una riconfinazione nella quale la linea di confine l’ho determinata sulla base della mappa di impianto seguendo la solita procedura parametrica dei fogli di impianto,
rototraslazione baricentrica con valutazione scarti punti inquadramento, applicazione variazione di scala, eccc.
Rispetto al collega trovo una differenza di 1 ml in quanto lo stesso ha modificato la posizione del confine dopo aver verificato la superficie del lotto rispetto a quella indicata in visura. In sostanza afferma che la nuova posizione del confine aumenterebbe la superficie del mio lotto rispetto a quella indicata in visura.
Premetto che del parametro superficie non ne ho mai tenuto conto e pertanto non trovo corretto modificare la posizione del confine al solo scopo di farla tornare.
Il fatto che non torni è frutto di compensazioni fatte al momento della formazione delle mappe di impianto valutando anche i mappali adiacenti.
Volevo un parere in merito.
Grazie.
Perin Maurizio
Ciao, Maurizio,
in tema di regolamento di confini, l’ art. 950 c. c. non impone alcun tipo di strumento da usare; il codice civile venne emanato nel 1942 esso ha subito variazioni nel tempo; i punti fiduciali non c’ entrano per il regolamento di confine, perchè vennero istituiti allo scopo degli inquadramenti dei frazionamenti catastali con DM 2 gennaio 1998 n. 28: quindi puoi tracciare il confine servendoti dello strumento adatto allo scopo con riferimento a punti fissi che ritieni utili allo scopo in contraddittorio con il proprietario del fondo confinante, tieni presente che in tal senso c’ una sentenza della Corte di cassazione che ha spiegato che non esiste una norme che imponga quali punti fissi per determinare un confine, per cui valgono quelli concordati dalle parti. tu non lo puoi imporre, ma lo puoi proporre. Cordialità.
Buongiorno Nino.
Non capisco cosa centra tutto questo con il mio caso.
Ciao Maurizio,
il confine che divide due fondi non può mai essere determinato in funzione della superficie afferente a ciascuna delle due proprietà, non tanto perché la superficie non sia un elemento importante nella valutazione di un fondo, quanto perché è praticamente impossibile ristabilire una linea di confine partendo dalla sola superficie dei fondi che tale linea divide.
Infatti, anche volendo, è impossibile ristabilire un confine basandosi sulla superficie. Questo perché, come evidenziato da Pier Domenico Tani nella citazione qui sotto, la superficie è un dato “amorfo”, cioè privo di forma, e come tale non ci permette di ristabilire la posizione di uno (o più) dei lati che compongono il perimetro che racchiude l’area interessata. Vale a dire che la stessa superficie si può ottenere modificando il perimetro in un numero infinito di conformazioni.
Citazione – P.D. Tani – Aspetti tecnici dell’azione di regolamento di confini – II edizione – pag. 100
Giova sgombrare subito il campo da un possibile motivo di malinteso: in ambiente giuridico spesso si usa il termine «misura» per indicare la superficie o area di un fondo. Anche il codice civile usa questo termine con lo stesso significato. Per noi tecnici le misure sono quelle lineari e angolari.
La superficie è un dato «amorfo» che non fornisce né la forma, né la collocazione di un fondo. Raramente e solo indirettamente, in concomitanza con altri elementi incontrovertibili, può trovare le condizioni per essere utilizzata al fine di individuare la posizione di un confine incerto. Più spesso può costituire un elemento sussidiario, di labile conferma, di altri mezzi di prova.
Si ritiene che, in mancanza di altri mezzi di prova più idonei per la riconfinazione, anche le grafiche dimensioni lineari e angolari desumibili dalle mappe debbano prevalere sulla discordante superficie catastale, sia perché quest’ultima è elemento normalmente derivato dalle prime con possibili errori sia soprattutto perché, nella circostanza ipotizzata, l’art. 950 c.c. chiama letteralmente in causa il «confine delineato nelle mappe».
Ciao,
non me lo sono inventato io quanto ho detto nel mio post, tu dici che c’ è la differenza di 1 metro; il brocardo dell’ art. 959 spiega che, in caso di regolamento di confine in base a mappe catastali, bisogna riferirsi alle estensioni delle due particelle catastali nominali approssimate a 1/20 di ciascuna ’ area descritte nei rispettivi atti di acquisto quindi in contraddittorio tra atti. Quanto scritto da Tani non vale in questo caso. perchè si l riferisce alle estensioni reali dei due terreni, non dico che non possa valere in altri casi, avendo letto il libro di Tani sulle pratiche catastali..
Scusate mia pignoleria …
prima art. 950 (qui 959) poi art. 1538 (atti di acquisto)
Art. 1538 codice civile - Vendita a corpo - Brocardi.it
e poi Circolare n° 5/1989
Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Parte
Verificata l’accettabilita’ delle anomalie riscontrate sulla forma si dovra’ procedere alla verifica delle superfici (superficie rilevata e superficie in atti catastali) controllando che la loro differenza sia contenuta entro il limite di tolleranza, che viene qui definito sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile (art. 1538), pari ad 1/20 della superficie in atti. Differnze di superficie che rientrano in tale limite richiedono un’unica dimostrazione su elaborato mod. 51FTP nel quale le superfici indicate sono quelle rilevate, cosi’ come gia’ espresso nella circ. 11/‘88. Per le differenze di superficie che eccedono 1/20 della superficie nominale occorre eseguire la doppia dimostrazione sia grafica (mod. 51) sia delle superfici (mod 51FTP) cosi’ come previsto dal D.P.R. 650/'72. Differenze dei valori delle superfici calcolate e presentate dall’utenza esterna e le rispettive calcolate dall’Ufficio non dovranno portare modifica di quanto riportato su mod. 51FTP se le stesse rientrano in un cinquecentesimo (1/500) dei valori dichiarati.
ECCETERA
che richiama Circolare n° 11/1988
(integrazione alle Circolari n° 2/1987 e n° 2/1988)
Documentazione Economica e Finanziaria - Dettaglio Parte
Concordo pienamente.
Grazie Gianni.
Salve,
questo forum ha lo scopo di fornire a chi chiede le informazioni su diversi argomenti tra cui sull’ azione di regolamento di confini, e non di riconfinazioni, quindi ognuno dice quello che sa. L’ azione di regolamento di confini è basata sui diritti reali di godimento esercitati dai rispettivi proprietari dei due fondi nel tempo, chiaramente i diritti di godimento non si possono esercitare sulle dalle mappe catastali, pezzi di carta, che hanno lo scopo di indirizzo territoriale senza tempo, non me lo sono inventato io e nemmeno valgono i punti fiduciale che hanno lo scopo degli inquadramenti dei frazionamenti in forma numerica; lasciatele fottere le circolari; non mi illudo che possiate essere d’ accordo con me..
Scientia potentia est, sed parva; quia scientia egregia rara est, nec proinde apparens nisi paucissimis, et in paucis rebus. Scientiae enim ea natura est, ut esse intelligi non possit, nisi ab illis qui sunt scientia praediti
frase solitamente attribuita a
Thomas Hobbes (De Homine, X, 1658)
Il sapere è potere, ma è potere piccolo, perché il sapere che conta è raro, non si mostra se non pochissimo, e in pochissime cose. La natura del sapere [autentico] è infatti tale che non può essere afferrato se non da chi vi sia predisposto.
A volte gli aforismi latini sono modificati / integrati
ed a volte mi stupisco delle diverse fonti
תנ"ך - מקראות גדולות הכתר - משלי פרק כד פסוק ה
Ciao,
Non c’ era bisogno di tradurre quella frase dal latino, perchè lo conosco per averlo studiato negli anni 56- per tre anni alla scuola media e cinque anni al liceo scientifico, poi con mia moglie che è professoressa di lettere fino ad ora complessivamente per 60 anni e lo traduco senza vocabolario sia del latino e sia dall’ italiano. Mio padre non aveva le forze economiche di mandarmi all’ università per diventare ingegnere, quindi feci gli esami integrativi delle materie che non si studiavano al liceo per l’ ammissione alla quarta classe all’ Istituto per geometri di Agrigento e in due anni presi il diploma.
soppresso dall’ autore