Piantagione di Nocciole sconfinante di 12 metri su altra proprietà da almeno 20 anni

Buongiorno

In seguito a operazioni di verifica confini, mi trovo un noccioleto sconfinante di circa 12 mt sul mappale del mio cliente, sempre coltivato a nocciole (gli altri confini coincidono piuttosto bene con picchetti in ferro rinvenuti in loco), tale situazione é facilmente visibile su qualsiasi gis con sovrapposta cartografia e foto aerea, ma soprattutto tale situazione è presente su foto aere decennio 80-90, le superfici da visura rispecchiano quelle che scaturiscono dalla mappa e non dallo stato dei luoghi.
Tale situazione si è creata in quanto il mio cliente (ente ecclesiastico) da almeno 50 anni affitta tali terreni e gli affittuari nel tempo non essendo mai controllati hanno fatto un po’ quel che volevano…
Quello che mi chiedo è se dopo decenni è possibile far valere le proprie ragioni in seguito a riconfinamento e riappropriarsi fisicamente di quella porzione di terreno, coltivata da altra proprietà NON affittuaria dal mio cliente, sicuramente sentirò il tecnico/proprietario sconfinante per capire se vi sono ragioni in merito

Grazie come sempre

Ti conviene aspettare la risposta e vedere se vuole ripristinare il confine servendosi la mappa, perchè dopo tanti anni potrebbero essere maturati diritti di usucapione contro il tuo cliente. La mappa non è probatoria.

Ciao Davide,
concordo con Nino, la prima cosa da fare è sentire cosa ti dice il proprietario che di fatto esercita il possesso sulla zona che sconfina sul terreno del tuo cliente. Dato il lungo tempo trascorso, infatti, se lui non intendesse cederela bonariamente, potrà rivendicarla per usucapione. E il fatto che lui non sia un affittuario è addirittura un elemento a suo favore.

Ciao a tutti, dopo una certa riflessione voglio aggiungere quanto segue: se esiste un confine tracciato tra i due fondi, essendo passato tanto tempo, non è individuabile colui che l’ ha tracciato e realizzato, potendo essere stato anche l’ affittuario per trarne profitto illecito, in tal caso il proprietario del fondo confinante, non essendone in possesso materiale, non può dire di avere acquistato per usucapione la striscia larga 12 metri, nè dire che l’ affittuario l’ abbia posseduto in vece sua ex art. 1140 c.c., quindi si configura un confine oggettivamente incerto che può essere desunto in base all’ atto di affitto, dove saranno certamente descritte le volontà delle parti e le identificazioni catastali, quindi i due proprietari possono dare la prova in base alle risultanze catastali terzo capoverso dell’ art. art. 950 c,c., oppure in riferimento alle estensione dei due fondi descritte negli atti di acquisto. In tal caso l’ affittuario è tenuto a rifondere i danni economici all’ ente ecclesiastico. Cordialità