Salve,
Riguardo alla lezione 5 del corso “Pregeo - corso base e avanzato”, vorrei porre la seguente domanda, limitatamente all’obbligo di invio al Comune dei tipi frazionamento secondo il DPR 380/2001: nel caso che abbia fatto firmare ai committenti il TF e poi lo abbia inviato per PEC al Comune, e dopo invii la proposta di aggiornamento tramite Sister: se successivamente la proposta non è approvata perché risulta necessario porre delle modifiche che non incidono sulla superficie della particella derivata (ad esempio riguardo alle ditte catastali o a citazione delle particelle adiacenti nel modello censuario), occorre rifar firmare il tipo alla committenza e reinvitarlo nuovamente al comune, e successivamente riprocedere all’invio tramite Sister, oppure è sufficiente averlo notificato al Comune inizialmente, dato che la particella e la superficie sono gli stessi indicati nella prima proposta?
Grazie
Se non cambiano i dati di superficie e andamento linee o modello censuario lo scrivi in relazione e lo reinvii solo all’ufficio. Se poi vuoi essere preciso per correttezza lo rimandi anche al comune ma non sono dati che necessitano un nuovo deposito sono errori formali che non cambiano le.cose fondamentali del tipo ribadisco superfici andamento linee rosse e db censuario.
L’argomento è già stato trattato qui:
Grazie per la risposta. Mi sorge anche un altro dubbio, probabilmente semplice da fugare.
Nel caso che debba redigere un TM per variazione, tipologia 6 secondo circolare 16/10/2009 prot. 54825 (Fusione di 2 particelle censite al catasto edilizio urbano di cui una edificata (con conferma numero di particella di una delle 2), tale TM deve essere depositato al comune? Non è un vero e proprio frazionamento, ma comunque si vanno a fondere due particelle enti urbani in una sola, anche se resta confermato il numero di una delle due.
grazie e buona giornata
La fusione non è un frazionamento.
Buongiorno.
Ho notato che anche in altro intervento sostieni che il tipo va ridepositato se “cambiano i dati di superficie o modello censuario”.
Credo che la tua interpretazione sia errata, sia in relazione all’originaria motivazione per cui venne istituito il deposito del frazionamento, sia perchè i Chiarimenti 34902 del 15/5/2006, richiamati da gionata-laudani, indicano la “sola geometria di aggiornamento”.
Variazioni di superficie o modello censuario sono ininfluenti.
Cordiali saluti.
Grazie per la risposta.
Non sostengo niente, la mia era solo una domanda per cercare conferme da tecnici più esperti, vista la disciplina abbastanza delicata del deposito in comune ex art. 30 del D.P.R. 380/2001 (che può innescare una segnalazione alla procura della repubblica e sfociare in ambito penale). Sostengo che sulle cose delicate sia meglio fare qualche domanda in più ed essere sicuri, quando sorge il minimo dubbio, adesso è tutto chiaro.
Ringrazio Jonathan per aver citato i chiarimenti prot. 34902 del 15/05/2006, che sono esaustivi.
Grazie e buona giornata.
Buongiorno Lorenzo, il deposito del tipo frazionamento al comune da quel che ricordo fu introdotto con la legge sul condono dell’85, per evitare le cosi dette lottizzazioni abusive. Pertanto l’eventuale sostituzione del tipo frazionamento, come confermato dai colleghi in precedenza, va fatta solo in caso di modifiche essenziali geometriche. Infatti un tecnico comunale, mi confidò che periodicamente l’Agenzia trasmette una lista di tipi di frazionamento da verificarne solamente l’avvenuto deposito e non altri dai legati al tipo.
Grazie, tutte le varie casistiche (compreso quella richiesta da me) sono specificati puntualmente nella 9 e ultima lezione del corso Pregeo base/avanzato.
È colpa mia che purtroppo non ero arrivato in fondo a tutte le lezioni. D’ora in poi formulerò domande soltanto dopo aver seguito completamente tutte le lezioni. Chiedo scusa.
Grazie e buon lavoro.